L´art. 316 del codice civile e il caso dei genitori sottraenti la figliaArea Tecnica
28/07/2010 - 16.55Di Carlo Di Stanislao. A seguito della riforma del Diritto di famiglia del 1975, il codice civile ha fissato il principio generale ed inderogabile in materia di esercizio della potestà genitoriale, in base al quale il figlio, fino al compimento della maggiore età, è soggetto alla potestà di entrambi i genitori (art. 316 del codice civile). Su questi ultimi ricade, con pari diritti e doveri, l’obbligo di provvedere alla crescita, al mantenimento e alla tutela dei proprio figli, potendo infatti anche compiere “provvedimenti urgenti ed indifferibili” al fine di evitar loro qualsiasi “grave pregiudizio”. La valutazione del Ase” e del “quando” si possa presumere sussistente un grave pregiudizio è rimessa al giudizio anche del singolo genitore, quand’anche lo stesso art. 316 c.c. prescriva che “se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili”. Come sempre, in caso di grave disaccordo l’interesse dei figli è rimesso nelle mani del Giudice. E’ per questo motivo che si ritiene che il genitore non solo abbia il diritto, bensì l’obbligo di agire prima di tutto a tutela del figlio. Circa poi i criteri per la valutazione psicosociale della capacità genitoriale riguardano, dunque, parametri individuali e relazionali relativi ai concetti di parenting e di funzione genitoriale, trattati ampiamente nella letteratura italiana e internazionale, che comprendono lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali del ruolo e delle funzioni genitoriali. Uno dei maggiori esperti italiani ( (G. Vicentini, Definizione e funzioni della genitorialità, 2003, in www.genitorialità.it, 2003), in una metanalisi della letteratura scientifica, individua otto funzioni genitoriali: a) la funzione protettiva; c) la funzione regolativa genitoriale; d) la funzione normativa; e) la funzione predittiva; f) la funzione significante; g) la funzione rappresentativa e comunicativa; h) la funzione triadica. La valutazione psicosociale generale della capacità genitoriale si specifica poi in relazione a alcune prospettive più particolari che ne dipendono: la condizione di pregiudizio in cui può venirsi a trovare un minore; il suo stato di benessere o disagio, fino all’abbandono; la maggiore idoneità dell’uno o dell’altro genitore separati a prendere con sé stabilmente il figlio. Uno dei modelli più recenti che si occupa dei criteri di valutazione della genitorialità che possono indicare una situazione di rischio per il bambino è il modello process-oriented adattato da Di Blasio (P. Di Blasio: , Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali, Unicopoli, Milano, 2005). Questo modello valorizza innanzitutto i fattori individuali (biologici, genetici, psicologici), i fattori familiari e sociali (coppia, bambino, fratria, amici, lavoro, famiglia estesa), i fattori della società e dell’ambiente (ambiente fisico e salute, servizi e risorse della comunità, condizioni economiche e familiari, supporti del governo) e le reciproche interazioni tra questi, come livelli che influenzano il funzionamento genitoriale. Attualmente, poi, gli esperti suggeriscono che la valutazione delle capacità genitoriali debba essere completata ed integrata da altre due osservazioni complementari. A) Valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del genitore e del funzionamento familiare: 1. capacità riflessive (capacità di attribuire intenzioni e finalità ai comportamenti degli altri ed in particolare dei figli, identificandosi nei loro bisogni; capacità di riflettere sul significato delle proprie azioni e delle proprie reazioni emotive); 2. presenza di patologie psichiatriche;
3. livello di integrazione familiare (funzionamento della coppia genitoriale in B) Valutazione del funzionamento psicologico e relazionale del figlio: 1. qualità del funzionamento psicologico; 2. qualità del pattern di attaccamento; 3. orientamento e desiderio in relazione alla propria collocazione. Fonte: Limpronta.it Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 1623 volte
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