Paternità dubbia: la procura affida i minori al servizio sociale, il collegio rigettaArea Giuridica
02/07/2010 - 14.12Commento di Rita Rossi al decreto del Tribunale dei minorenni dell'Emilia Romagna, 24 giugno 2010 (pres. rel. Stanzani). Due gemellini di cinque anni, con un papà e una mamma, hanno rischiato di essere affidati – in via urgente - ai Servizi Sociali, con conseguenti non predeterminabili interventi “a tutela”, solo perché un terzo uomo, rivendicandone la paternità, ha ottenuto una sentenza (appellata dalla madre) che dichiara non veritiero il riconoscimento effettuato dal padre. E occorre aggiungere che una così singolare domanda è partita dalla Procura minorile di Bologna, sulla base di un esposto presentato dall’aspirante padre, che chiameremo C. La Procura, più esattamente, ha proposto al giudice minorile di affidare i due gemellini al Servizio Sociale “con compiti di vigilanza e sostegno ed affinché provveda agli interventi più opportuni al fine di tutelare i minori qualora dovesse venire riconosciuta la paternità di C.”. A corredo e preteso fondamento della domanda, la Procura ha riferito della vicenda giudiziale conclusasi provvisoriamente con sentenza del tribunale civile di Ferrara, sentenza che ha messo in dubbio la veridicità del primo riconoscimento; sentenza oggetto, però, di impugnazione e dunque non passata in giudicato. Il rischio paventato dalla Procura – si noti bene – è che l’ eventuale riconoscimento della nuova paternità (in capo a C.) “potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per i minori”. E’ del tutto verosimile che, fino a pochi mesi fa una proposta del genere, tanto pervasiva e sproporzionata rispetto ai reali bisogni, avrebbe trovato accoglimento presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Ma questa volta non è andata esattamente così; e, anzi, il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, disponendone l’archiviazione. Altra nota nuova e innovativa, nel panorama della giustizia minorile bolognese, è che il decreto è approfonditamente motivato, sia pure nell’apprezzabile sintesi che lo caratterizza. E, dunque, non mi soffermo sulle ragioni del rigetto, preferendo rinviare alla parte motiva del provvedimento, da condividere totalmente. Osservo, per parte mia, che l’art. 333 c.c. (norma tanto spesso messa in campo a sproposito) richiede, per poter condurre alla limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale in essa contemplata, il riscontro di una condotta pregiudizievole per il figlio: Al tempo stesso, l’assunzione di provvedimenti a carattere urgente non può prescindere dal riscontro di un effettivo pericolo per il bambino, imminente ed irreparabile. Nulla impedirà, d’altronde, al sopraggiungere di una sentenza definitiva sulla paternità, che il giudice minorile conduca – a bocce ferme – una compiuta istruttoria, al fine di decidere che cosa sia bene per i due minori. Ecco il testo integrale della sentenza:
TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL’EMILIA-ROMAGNA IN BOLOGNA
N. 1137/2010 Vol.
Il Tribunale in persona dei magistrati: dott. Guido Stanzani (Presidente rel.), dott. Francesco Morcavallo(Giudice) dott.ssa Maria Cristina Zanini (Giudice On.), dott. Mauro Imparato (Giudice On.)
DECRETO DEFINITIVO
Oggetto: procedimento ex art. 333 s.s. c.c.. relativo ai minori gemelli F. e G. nati a Ferrara il (…) giugno 2005, figli di AA e di AB, residenti con i genitori in Bondeno (FE). In fatto
1. Con ricorso in data 4 giugno 2010 la locale Procura della Repubblica ha chiesto a questo Tribunale di procedere, ai sensi degli artt.333 s.s. c. c. e sulla base delle notizie allegate al ricorso stesso da cui sarebbe dato evincere una situazione di potenziale pregiudizio per i minori indicati in epigrafe. 2. L’Ufficio ha proposto di affidare in via urgente i minori al Servizio Sociale competente “con compiti di vigilanza e sostegno ed affinché provveda agli interventi più opportuni al fine di tutelare i minori qualora dovesse venire riconosciuta la paternità di C. Prescrivere ai genitori di attenersi alle indicazioni del Servizio Sociale”. 3. L’iniziativa della Procura, che ha tratto spunto dall’esposto depositato il 27 maggio 2010, con documentazione allegata, dal suddetto C., ha argomentato rilevando che quest’ultimo promuoveva di fronte al Tribunale di Ferrara una causa per il disconoscimento della paternità di AA sull’assunto di aver avuto una relazione con la B. nell’autunno 2005; che, con sentenza in data 19 marzo 2010, quel Tribunale ha dichiarato che il riconoscimento dei minori a suo tempo effettuato dallo A è privo di veridicità; che la sentenza è stata appellata dalla B.; che, per l’effetto, “non potendo escludersi che all’esito dei giudizi intrapresi dal C., lo stesso possa essere riconosciuto padre dei minori, si profila una situazione che potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per i minori, qualora gli stessi non vengano sostenuti adeguatamente in previsione di tale decisione”.
Tanto premesso in fatto, si osserva
In diritto
A. Non si ravvisa, nella fattispecie, non solo e non tanto la presenza degli indispensabili requisiti (fumus e periculum) a supporto dell’emanazione di provvedimenti urgenti ma neppure degli elementi minimi per l’accoglimento di richieste che appaiono senza supporto sul piano del diritto. B. Sulla giuridica inconfigurabilità dell’urgenza: - se fumus significa, nella probabilità diagnostica della delibazione del magistrato, significatività del titolo in ipotesi leso, non si vede davvero come si potrebbe pervenire ad un convincimento in tal senso in un caso in cui, tale l’attuale, nulla segnala una “condotta di uno o di entrambi i genitori (che) appare comunque pregiudizievole al figlio” (art. 333, comma 1°, c.c.); - se periculum identifica, per parte sua e secondo una elaborazione di studi di antica data, un pregiudizio imminente e irreparabile, è fuor di discussione che tanto l’imminenza quanto l’irreparabilità devono essere escluse in presenza mera di una sentenza di primo grado, appellata, in tema di status delle persone; di una decisione, cioè, destinata a produrre effetti esclusivamente all’esito del suo passaggio in giudicato. C. Sul merito: - in virtù di quanto appena detto appare evidente l’inammissibilità di interventi limitativi della potestà richiesti sulla base di ipotesi, “non verificabili”, allo stato e per dirla con Popper, sul piano dinamico della fattispecie concreta, oltre ché di una analisi rigorosa; - da aggiungersi soltanto, per completezza, che la stimolazione di interventi di natura limitativa della potestà (tale il richiesto “affidamento”) finalizzati a uno scopo (la “vigilanza e il sostegno”) che con le limitazioni della potestà (id est, l’affidamento) nulla hanno a che vedere per rientrare nei doverosi compiti istituzionali del Servizio Sociale, si tradurrebbe, se accolta, in una pronuncia inutile sul terreno della giurisdizione. D. Ne consegue pronuncia di non luogo a provvedere ed ordine di archiviazione del procedimento.
P. Q. M.
Visti gli artt. 333 s.s. c.c. Dichiara non luogo a provvederesul ricorso introduttivo del presente procedimento del quale dispone l’archiviazione. Si comunichi al P.M. in sede. Bologna, 24 giugno 2010 Il Presidente est. (dott. Guido Stanzani) Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 2386 volte
|
Notizie Correlate
Le Notizie più LetteClass action Vs Ministero della Giustizia:
Class Action sul condiviso: il Ministero invia ispettori nei tribunali....
Cronache dai tribunali:
L´affido condiviso secondo il tribunale dei minori
di Roma
Class action Vs Ministero della Giustizia:
ADIANTUM lancia una class action contro il Ministero della Giustizia
News e Comunicati Stampa:
Spagna, Lloret De Mar. Due bimbi trovati morti in hotel, arrestata la...
Area Medico Scientifica:
La "febbre dei tre giorni" (sesta malattia) - di Vittorio Vezzetti
News e Comunicati Stampa:
L´incredibile storia del bimbo bianco con gli occhi azzurri nato da...
|
||||||||||||||||||
| ||||||
| 16.14 di martedì 06/12/2011 | ||
| scritto da TIZIO | ||
| DOPO AVER LETTO QUESTO COMMENTO MI CHIEDO ?
SE IL PRESUNTO PADRE INDICATO CON LA LETTERA C E´ IL VERO PADRE, MI DISPIACEREBBE PER QUESTI BAMBINI DI SEI ANNI PERCHE´ RISCHIANO DI CRESCERE CON UN PADRE DIVERSO CON I RISCHI CHE NE POTRANNO DERIVARE ALLA LUCE DELLA VERITA´ VERITA´ CHE A QUANTO SEMBRA TARDERA´ AD AVVENIRE PERCHE´ LA MADRE SI E´ APPELLATA E POI SICURAMENTE ANDRANNO IN CASSAZIONE. NON RIESCO A CAPIRE PERCHE´ LA MADRE NON HA VINTO GIA´ NELLA CAUSA DI PRIMO GRADO E SI DEVE APPELLARE PER OTTENERE QUELLO CHE POTEVA OTTENERE SUBITO CON LA VITTORIA DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO. SCUSATE LA MIA IGNORANZA MA QUESTE CAUSE NON SI RISOLVONO CON IL TEST DEL DNA. QUINDI SE LA MADRE VOLEVA DIMOSTRARE CHE IL PRESUNTO PADRE INDICATO CON C NON E´ IL PADRE BASTAVA CHE FACEVA IL TEST DEL DNA AI SUOI FIGLI E SICURAMENTE AVREBBE VINTO. NON CAPISCO ! NON CAPISCO ! SECONDO ME E´ SOLO UN RIMANDARE LA VERITA´ E PIU´ TARDI SI SCOPRIRA´ PIU´ SARA´ SCIOCCANTE E DEVASTANTE PER I DUE BAMBINI (FORSE RAGAZZI FINITO TUTTO). NON VORREI ANCHE ESSERE NEI PANNI DEL PRESUNTO PADRE C (IN BOCCA AL LUPO !). | ||
| | ||
1
La redazione si riserva di eliminare o correggere i commenti ritenuti offensivi, volgari e volutamente provocatori
Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Adiantum manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.