Il reato di "Impedimento doloso alla cura filiale". Il codice non lo prevede, ma molti lo commettonoRassegna Giuridica
19/06/2010 - 01.51I contenuti di questo studio sono il frutto delle sinergie e tra il mondo associativo e il mondo delle professioni. In particolare, questo lavoro nasce dalla collaborazione di ADIANTUM – Associazione Di Associazioni Nazionali per la Tutela del Minore -, CESTUT – Centro Studi per la Tutela della famiglia genitoriale -, ANFI – Associazione Nazionale Familiaristi Italiani - PSICHE, IUS ET LABOR – Associazione di Psicologia Giuridica e del Lavoro -, Associazione OPERA di GIUSTIZIA e PERSONA E DANNO. L’obiettivo di questa relazione è quello di “codificare” le caratteristiche tipiche di una fattispecie di reato, ampiamente diffusa in Italia, ma non ancora disciplinata nel nostro ordinamento. La legislazione attuale si è dimostrata particolarmente sensibile nella previsione e repressione di alcune tipologie di reati particolarmente odiosi. Ad esempio, nella sezione di cui al titolo XII del codice penale (Delitti contro la persona) trovano disciplina reati specifici riguardanti la prostituzione minorile, la pedopornografia, e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 bis, ter, quinquies). Attraverso la previsione di circostanze aggravanti, il Legislatore ha voluto ulteriormente inasprire le pene per alcuni casi di violenza sessuale (di gruppo o nei confronti di vittima infraquattordicenne). Si tratta di reati tutti procedibili d’ufficio. Il titolo XI del codice (Delitti contro la Famiglia) comprende una varietà di fatti che hanno quale comune denominatore “l’inosservanza cosciente e volontaria dei vari obblighi di assistenza familiare”; “l’abuso dei mezzi di correzione” o ancora “i maltrattamenti in famiglia”;” la sottrazione consensuale di minorenne” e “la sottrazione di persone incapaci” nel cui ambito rientra anche il soggetto minore di anni quattordici.(artt. 570 e seguenti del Codice Penale). Giuridicamente quest’ultimo, il Minore appunto, è “incapace”, ovvero è un soggetto che acquisisce la capacità di agire con il raggiungimento della maggiore età. Da ciò consegue che il minore, in questi casi, non ha la capacità processuale per domandare salvaguardia. L’oggetto giuridico del reato è dunque riconducibile all’esercizio della potestà genitoriale, o tutelare. Non si tutela la persona, bensì l’esercizio dell’autorità familiare ed i connessi poteri di vigilanza e custodia. Sul punto sono state molte le iniziative; pregevole ad esempio la proposta di legge volta ad una nuova riformulazione dell’art. 605 c.p. - sequestro di persona - attraverso l’introduzione di un reato specifico che prevedesse il “sequestro di minore”; ciò in conseguenza dell’ormai dilagante piaga delle “sottrazioni/sparizioni” di minori (nazionale ed internazionale) compiuti da un genitore ai danni dell’altro, spesso in totale dispregio di provvedimenti giurisdizionali. Alla previsione di queste fattispecie delittuose, consegue tutta una serie di rimedi e misure punitive che l’Ordinamento appresta sia in sede civile che penale. Queste, a seconda della gravità del reato commesso, potranno prevedere misure cautelari c.d. coercitive, incidenti – in varia misura – sulla libertà personale di un soggetto (arresto, fermo, divieto di dimora, obbligo di firma) o c.d. interdittive, ovvero incidenti sulla sfera giuridica di un soggetto, limitandone taluni diritti, funzioni o facoltà personali (inibizione di funzioni, attività, professioni). In tema di pene accessorie che conseguono a condanne legate a reati consumati in seno alla famiglia (anche di fatto) si annovera, ad esempio, la sospensione della potestà genitoriale o la sua decadenza. Anche in sede civile vengono apprestati provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale, o di allontanamento dalla casa familiare ogni qualvolta venga posta in essere una condotta pregiudizievole in danno del minore. L’Ordinamento prevede ancora sanzioni di natura civile, nel caso in cui un genitore si sottragga ai suoi doveri sul piano economico; poco utilizzate sono le sanzioni civili previste nel caso in cui un genitore ostacoli il rapporto tra il figlio ed il genitore non affidatario o, come è discutibile uso nella odierna prassi giudiziaria, non collocatario della prole. Spesso uno dei due genitori mette dunque in atto un processo di programmazione, di brainwashed children (Gardner, 1992) nei confronti dell’altro genitore, operando una “distorsione relazionale” (Gulotta, 2008), per mezzo della quale i sentimenti del bambino verso uno dei due genitori vengono mistificati e manipolati dall’altro. Questi costanti comportamenti di alienazione, percepiti dal bambino come un ricatto strutturato nella vita di ogni giorno, lo convincono che potrà essere amato e curato dal genitore manipolatore solo se sente e pensa come lui/lei. L’indottrinamento deve dunque parte del suo successo al principio di lealtà, che il minore sviluppa nei confronti del genitore programmante, il quale chiede al bambino di condividere i propri sentimenti avversi nei confronti dell’ex coniuge. (Gulotta, 2008). Tale categoria di genitori annovera solitamente persone immature, incapaci di raggiungere una indipendenza psichica dalla propria famiglia d’origine e strutturanti un rapporto simbiotico con i propri figli, ai quali impediscono l’indipendenza e l’acquisizione di autonomia. Il bambino, non avendo ancora sviluppato appieno le capacità di pensiero ipotetico-deduttivo, faciliterà l’attività di programmazione del genitore alienante, il quale riuscirà ad influenzarne le successive fasi evolutive. Questa forma sottile di sfruttamento dei minori, oltre a causare l’insorgere della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS - Parental Alienation Syndrome), può portare a conseguenze molto pericolose per il benessere del bambino fino all’esordio di vere e proprie patologie (Malagoli, Togliatti, Franci, 2005). Al di là dei casi-limite, non può non rilevarsi che un generico e astratto richiamo alla volontà del minore può rivelarsi spesso un criterio di valutazione non affidabile rispetto al dato di realtà. Ovvero spesso è impossibile affermare con certezza quale sia la reale volontà di un bambino oggetto di contesa. Troppo spesso ciò che il minore esprime in tali casi è frutto di “indottrinamento” di un qualcosa che gli viene imposto, o più semplicemente può essere dettato dal “ricatto affettivo” di un genitore, dalla paura di dispiacergli; può essere persino il desiderio di punire il soggetto che ha deciso di disgregare l’unione familiare. Oltre a privare i figli di un importante supporto affettivo, ovvero quello dell’altra figura genitoriale, il genitore “controllante” inizia un sottile lavoro volto a demolire il genitore “controllato”, a catturare l’attenzione dei figli, ricercando con loro quasi un legame compensativo, originato dalla perdita naturale del compagno o della compagna. Tale condizione si sostanzia in un vero e proprio plagio a danno della prole, dal quale spesso questa ne esce completamente annientata. A mero titolo di esempio, tali comportamenti si concretizzano in:
a) eliminazione di tutte le foto familiari dalla casa coniugale, b) riconsegna immediata e non richiesta degli effetti personali all’interno di sacchi abitualmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti, c) cambio della serratura della casa familiare ancor prima di qualsiasi pronuncia che autorizzi i coniugi a vivere separatamente, d) invio di lettere minacciose ai dirigenti scolastici volti, piuttosto che a notiziare sulla separazione, a indirizzarne forzosamente i comportamenti nei confronti dell’altro genitore (informazioni sul rendimento scolastico dei figli, sul loro stato di salute psichica, o con riferimento agli istituti scolastici quali assemblee e ricevimenti), pur in assenza di qualunque pregiudizio afferente la sua persona, e) mancata condivisione degli incontri con gli insegnanti, f) mancato coinvolgimento nei festeggiamenti dei compleanni della prole, g) esclusione dalle visite pediatriche e/o specialistiche e in generale da tutti i problemi inerenti la salute dei figli;
Come si evince da questa breve analisi, la fattispecie giuridica che si intende codificare contiene in sé degli elementi che possono essere ricondotti a due differenti istituti del codice penale, ossia il reato di Sottrazione di Persona Incapace (art. 574 c.p.- reclusione da uno a tre anni) e l’ormai caducato reato di Plagio (art. 603 cp) per le sue chiare connotazioni fortemente psicologiche. Infatti, com’è noto, la Suprema Corte, con sentenza8 giugno 1981 n. 96, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in conseguenza della violazione dell’art. 25 della Costituzione; la norma cioè appariva sfornita dei suoi elementi costitutivi e di chiarezza e per ciò stesso correva il rischio di affidare alla sola determinazione di un giudice, l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato “a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato”. Tuttavia è opportuno sottolineare la diversità con l’istituto che qui si vorrebbe disciplinare. Il reato oggetto d’intervento da parte della Corte Costituzionale non tipizzava chiaramente una condotta antigiuridica (rischiando di ricomprendere al suo interno anche condotte perfettamente lecite); ma soprattutto riconosceva, quale soggetto passivo del reato una persona “normale” e pienamente “capace”. Il reato di Impossessamento di minore, invece, come si è detto, contiene in se quell’elemento psicologico (lo stato di soggezione) a cui soggiace una persona giuridicamente “incapace”. Pertanto il reato di cui parliamo può solo astrattamente riferirsi alla norma dichiarata illegittima; dunque la complessità della combinazione di comportamenti aventi natura prettamente fisica (sottrazione, allontanamento arbitrario) e psicologica (plagio, stato di soggezione, mistificazione) delinea le “coordinate” di questa nuova, ancorchè già diffusa, fattispecie di reato. Posto ciò, occorre stabilire quali condotte possano ritenersi meritevoli di considerazione ai fini della costruzione di una norma incriminatrice e, prima ancora, della sua individuazione fattuale. Potremmo quindi affermare che, fatti salvi i casi di autentico pregiudizio per il minore derivante da una comprovata pericolosità del genitore che si intende allontanare, ci troviamo di fronte a tale reato allorquando si verifica la combinazione di una o di più condotte come, a mero titolo di esempio, qui di seguito specificate:
Alla luce di quanto sin qui delineato, il Legislatore dovrà, nell’immediato futuro, perseguire scelte di politica giudiziaria quanto mai “forti e determinate”, in linea con il costante mutamento del tessuto sociale, volte a sanzionare condotte altamente lesive in primo luogo per il soggetto più debole e svantaggiato - ovvero il minore - ma in definitiva lesive per l’intera Collettività. Le frequenti esplosioni di violenza e delitti nell’ambito familiare, quasi sempre dettate da vicende di separazione che nascono nell’attuale e inadeguato contesto normativo, sono il naturale portato di un evidente vuoto legislativo. Qualcosa è stato fatto attraverso le scelte normative sin qui operate, prima fra tutte la previsione di nuove fattispecie delittuose ed inasprimento delle pene in ordine a reati consumati in danno di minori; o ancora l’ introduzione, con legge 54/2006, del diritto del minore a coltivare un rapporto di equilibrata intensità con entrambe le figure genitoriali; ma ancora lungo è il percorso che possa dare piena attuazione al principio codificato nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e reso in seno all’Assemblea Generale ONU il 20.11.1959: “….il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica ed intellettuale, ha bisogno di particolare protezione e di cure speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica”.
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Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 1791 volte
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| 15.22 di martedì 19/10/2010 | ||
| scritto da annalisamarchese@alice.it | ||
Apprezzo molto questo studio e posso offrire il mio modesto contributo di informazioni in merito alla insorgenza di tutta una serie di reati,oggi non ancora prontamente disciplinati. In seguito a una separazione giudiziale,seguita da un affidamento condiviso nel 2006,si è instaurata una sindrome di alienazione parentale di grado grave messa in atto dal genitore collocatario.I miei figli,oggi,vivono una situazione di grave disagio, senza rendersene conto, in quanto minori e hanno,per autotutelarsi,rinunciato ad un genitore(la mamma).Tanti procedimenti,tanti colloqui e operatori coinvolti. Eppure nessuno osa pensare a ciò che sarà di questi ragazzini. Si pensa troppo a verificare le competenze genitoriali e non si offre un adeguato supporto psicologico a chi non può difendersi. | ||
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| 10.02 di martedì 22/06/2010 | ||
| scritto da Adriana | ||
| Mi sa che vi scriverò in privato perche´ ci sono altri comportamenti che qui non avete elencato... la realtà supera di gran lunga la fantasia... vi assicuro posso parlarvi di cose che voi umani... non avete mai visto... | ||
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