Condiviso Bis e diritto di visita dei nonni. Al Senato esaminati i ddl 957 e 1345DDL 957 E PDL 2209
22/04/2010 - 06.34DDL 957, esame iniziato. La Commissione Giustizia del Senato, nella seduta pomeridiana del 21 Aprile, ha cominciato l'esame del DDL 957 (c.d. Condiviso Bis). La Relatrice Sen. Alessandra Gallone (peraltro membro della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza) ha esposto la relazione introduttiva, osservando preliminarmente come il disegno di legge in titolo intenda porre rimedio a talune delle criticità emerse nel corso degli ultimi quatto anni nell'applicazione della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso. In particolare il provvedimento mira ad ovviare a una interpretazione riduttiva della normativa che ne compromette un'efficace e corretta applicazione, cogliendo l'occasione al tempo stesso di completare la riforma introducendo quelle novità che possano dare maggiore compiutezza alla recente rilettura delle norme sulla separazione. Il Relatore ha sottolineato inoltre come alla base dell'intervento di modificazione normativa vi sia la necessità del superamento di un consolidato paradigma socio-culturale che rende faticosa l'applicazione in Italia dell'affidamento condiviso. Tali resistenze culturali sono oltretutto favorite, in diversi casi, da oggettive difficoltà di lettura del testo. L'On. Gallone si è soffermata quindi sui profili di maggiore criticità ravvisabili nell'applicazione della legge vigente, quali l'individuazione delle ragioni tali da giustificare l'esclusione di uno dei genitori dall'affidamento, la mancata applicazione dell'istituto del mantenimento diretto, e soprattutto la circostanza per la quale all'affidamento condiviso, nella prassi, vengono attribuiti contenuti pressoché identici ad un affidamento esclusivo, in particolare attraverso l'introduzione della figura del "genitore convivente", di origine esclusivamente giurisprudenziale ed infine l'affievolito ruolo riconosciuto alla mediazione familiare. Si è passati quindi ad illustrare nel dettaglio il merito del provvedimento, soffermandosi dapprima sull'articolo 1, che - mentre aggiunge fra gli obblighi dei genitori, oltre che l'impegno all'educazione e all'istruzione, anche quello della cura dei figli - ribadisce anche la priorità dell'opzione bigenitoriale. L'articolo 1, inoltre, si preoccupa di rendere effettivo il diritto dei figli a mantenere rapporti significativi con i due ambiti parentali al completo, precisando però che nei casi di affidamento esclusivo la potestà deve essere esercitata solo dal genitore affidatario. Infine tale disposizione, alla lettera e), rende del tutto inequivoca e quindi ineludibile la prescrizione a favore del mantenimento diretto. Soffermandosi sull'articolo 2, alla lettera a), si afferma in termini prescrittivi che solo ove si verifichino determinate condizioni si può escludere un genitore dall'affidamento; mentre, alla lettera b), si determina le modalità di attuazione dell'affidamento esclusivo precisando che il genitore che ne sia investito non è comunque legittimato a trasferire discrezionalmente la residenza del figlio. Dopo aver illustrato l’articolo 3, il quale stabilisce che il cessato uso della casa familiare come abitazione - o l’introduzione in essa di un soggetto estraneo al nucleo originario - fa venire meno quei requisiti di habitat consueto dei figli che in via del tutto eccezionale permette di superare le normali regole di godimento dei beni immobili, il Relatore si è soffermato sull’articolo 4, il quale risolve la questione relativa all’attribuzione al figlio maggiorenne della titolarità dell’eventuale assegno che fosse stato stabilito per il suo mantenimento. L’articolo 5, poi, è diretto a rafforzare il ruolo dell'opinione del figlio minore, in sede di adozione dei provvedimenti in materia di affidamento. Dopo aver dato conto dell’articolo 6, che aggiorna alla nuova legge la formulazione dell’articolo 317-bis, secondo comma, del codice civile, relativo all’esercizio della potestà su figli di genitori non coniugati, l'On. Gallone ha illustrato l’articolo 7, il quale disciplina l'impugnabilità, mediante reclamo al collegio, delle ordinanze del giudice istruttore, che a volte creano situazioni invivibili, e per modificare le quali occorre oggi attendere la sentenza, anche per anni. Si è poi passati ad illustrare l'articolo 8, il quale interviene sull'istituto della mediazione familiare, e l'articolo 9 il quale, integrando l’articolo 709-ter del codice di procedura civile, conferisce al giudice il potere di annullare gli atti posti in essere unilateralmente da un genitore laddove sarebbe necessario l'accordo con l'altro, o di porre rimedio a comportamenti ostativi al contatto del figlio con l’altro genitore. Pssando all’articolo 10, infine, la senatrice ha evidenziato come tale disposto risolva il dilemma dell’attribuzione della competenza per l’affidamento dei figli di genitori non coniugati, inizialmente in dubbio tra il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni e che una ordinanza della prima sezione civile della Cassazione ha attribuito al secondo. L’indicazione è a favore del primo, in quanto si ritiene preferibile che il dibattito si svolga in luogo ove sono più ampie le garanzie per le parti: una precauzione che appare necessaria, atteso il principio del rispetto dell’interesse del minore che informa tutti i provvedimenti in materia.
Diritto di visita dei nonni. E' iniziato, in commissione giustizia del Senato, l'esame del DDL n. 1345 (On. Pontone e Mugnai), con il quale si vorrebbe finalmente affrontare e risolvere, in chiave legislativa, il rapporto tra nonni e nipoti. E' un altro aspetto della Bigenitorialità, peraltro previsto in linea di principio dalla stessa legge %4/2006, ma ad oggi il diritto dei bambini di potersi relazionare con i nonni è messo fortemente in discussione nelle vicende di separazione. Questo il resoconto della seduta pomeridiana del 21 Aprile. La relatrice ALLEGRINI (PdL), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, osserva come le trasformazioni sociali dell'istituto familiare degli ultimi decenni rendano necessaria una apposita previsione normativa circa il riconquistato ruolo dei nonni rispetto ai nipoti. Proprio nel momento in cui si è passati da un modello patriarcale, che vedeva l'indiscussa autorità del pater familias, ad un modello cosidetto "nucleare" in cui il rapporto si restringe a quello genitori e figli, si sono manifestate nuove dinamiche sociali in cui molto spesso entrambi i genitori sono lavoratori, e che paradossalmente hanno riportato al centro della famiglia proprio i nonni e il loro ruolo educativo e di sostegno, che ne fa un significativo punto di riferimento affettivo per i nipoti. In questo contesto il provvedimento in esame intende introdurre una apposita previsione normativa in ordine al diritto di visita dei nonni inteso non come un diritto soggettivo in capo ai medesimi, bensì come un diritto dei nipoti al mantenimento delle relazioni affettive nel proprio interesse, diritto esercitabile attraverso i genitori. Si intende colmare così una lacuna finora non presa in considerazione dal legislatore ma più volte colmata dalla giurisprudenza. Ricorda al riguardo la sentenza n. 9606 del 1998 con cui la Suprema Corte ha stabilito che anche i nonni hanno diritto di vedere i nipotini figli di genitori separati, nonché 1' ordinanza del Tribunale di Napoli 1° febbraio 2007 che nega ai nonni la titolarità di un diritto soggettivo vero e proprio ma riconosce loro, piuttosto, un interesse legittimo di diritto privato tutelabile solo in via indiretta. Evidenzia comunque che generalmente in una situazione familiare ordinaria in cui i genitori convivono non si pone alcun profilo problematico in relazione al diritto di visita. La questione risulta più complessa nei casi in cui i genitori sono separati o divorziati e il ruolo dei nonni riveste una valenza fondamentale ai fini della tutela della serenità e del benessere fisico e psichico dei minori. Passando ad esaminare il merito del disegno di legge, illustra dapprima l'articolo 1, che - novellando il libro I, titolo IX del codice civile, recante disposizioni in materia di potestà dei genitori - inserisce l'articolo 317-ter che, sotto la rubrica "diritto di visita degli ascendenti", sancisce il diritto medesimo a favore dei nonni, sia in caso di filiazione legittima che naturale. In caso di inosservanza di quanto previsto al primo comma, il giudice interviene disciplinando puntualmente le modalità di esercizio del diritto di visita su istanza dei genitori del padre e della madre e sentito chi esercita la potestà. La competenza è del tribunale per i minorenni, mentre in caso di separazione personale giudiziale e di divorzio il giudice competente è lo stesso che ha disposto la separazione e il divorzio. L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 155 del codice civile stabilendo che, anche in caso di separazione personale il figlio minore non solo ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo e di ricevere cure educazione e istruzione da entrambi ma anche di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale: a questo fine i genitori del padre e della madre dei minori, possono far valere con ogni iniziativa il diritto a conservare i succitati rapporti. Ricorda infine come nella XIV legislatura la Commissione speciale per l'infanzia e i minori del Senato avesse esaminato senza concluderlo, in sede referente un disegno di legge di analogo tenore. Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 6489 volte
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| 08.36 di sabato 29/10/2011 | ||
| scritto da roberto grillo | ||
| nostra nuora e poi nostro figlio, caratterialmente debole e condizionato dalla moglie, hanno interrotto i rapporti con noi senza alcuna motivazione plausibile. sembrerà strano ma noi non conosciamo le vere ragioni di questo stranissimo comportamento perchè loro si sottraggono, molto attentamente, ad ogni tentativo chiarimento. Quali azioni bisogna attivare per poter conservare rapporti frequenti con i nipotini? | ||
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| 17.01 di mercoledì 15/06/2011 | ||
| scritto da Gianni Rubino | ||
| Speriamo che al più presto si possa risolvere questo benedetto AFFIDO Condiviso,con tutti i punti,le normative ,gli articoli,sentenze,vari comma,applicabilità ed interpretazione di questa legge..perchè ne pagano i genitori,i nonni,i parenti..ed in particolar modo i minori(FIGLI).. | ||
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| 18.21 di domenica 27/02/2011 | ||
| scritto da Mirella Balestri | ||
| Sono una nonna che si sta separando dal marito ed il risentimento dei figli ha portato il più grande a vietarmi di avere contatti con la sua famiglia impedendomi di vedere mio nipote. Questa situazione non è contemplata nella legge di cui sopra ... aiutatemi. | ||
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| 21.34 di mercoledì 22/12/2010 | ||
| scritto da manuela | ||
| pensate a quanti bambini stranieri si trovano nelle comunità di questo paese, lontano dai genitori di cui i servizi sociali hanno avuto la possibilità di farlo una volta avuto l´aiuto dei "psicologi" e dei lavoratori dei tribunali e delle questure, bambini mai maltrattati che vengono allontanati anche in mancanza dei segni di qualsiasi disagio, li si mettono nella mente dei ricordi mai esistiti, di una vita mai vissuta, che anche se ci fosse vissuta veramente non ci sarebbero i presupposti per decidere dei allontanamenti e dei isolamenti cosi gravi, anche perché in molti casi, adolescenti che hanno a fare con quei "psicologi" o quei "assistenti sociali" che vanno a vantarsi nella nostra assenza nelle scuole dicendo ai nostri figli che uno sguardo rimproverando il figlio che parla male o che non studia significa una molestia ed un maltrattamento perché "in questo modo il bambino sente un forte disagio" e che cosi i suoi genitori sono inadeguati. L´allontanamento poi non soltanto dai genitori per un bambino o adolescente straniero e peggio di un italiano, perché i nonni e gli altri famigliari, se sono lontani o malati, non potranno mai venire in questo paese vedere i nipoti, quindi i loro "diritti" sono in questo paese soltanto sulla carta, a nessuno interessa se a quel bambino o adolescente sarà fatto un "percorso per una nuova identità, lui crederà di essere un altra persona, di non avere nessuno, e nessuno non potrà mai a vederla. E questa cosa ha fatto questo paese con noi e con i nostri figli, li ha allontanati non soltanto dai loro punti di riferimento ma anche dai nonni e dai parenti, e per loro e la cosa più facile da fare, ormai qui, nessuno risponde mai per gli errori che fa. | ||
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| 21.55 di mercoledì 01/12/2010 | ||
| scritto da nonno angelo nonna liliana racale | ||
| siamo in un paese libero,l´affido condiviso 2006,le ex mogli quindi ex nuore non hanno mai rispettato che esiste una legge per i minori,per i nostri nipoti dei nostri figli maschi.Io e da mesi che non vediamo il nostro nipotino.Fate qunto prima questa legge condiviso bis,vi prego. | ||
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