Cassazione, giravolta sul tenore di vita in caso di divorzioINFOLEGAL
15/07/2018 - 17:29Da quando è in vigore la legge più boicottata dai giudici della storia della Repubblicana (la L. 54/2006, così detto Affido Condiviso), la Corte di Cassazione ci ha abituati a frequenti giravolte da una sentenza all'altra, anche a distanza di un mese o due dalla precedente e con massime diametralmente opposte (vedi sentenze del 2015 sull'Alienazione Parentale). Si potrebbe dire che, rispetto agli ermellini (che definizione soave, a fronte di un lavoro a volte scadente....), i giudici di merito abbiano assunto negli anni un comportamento coerente, senza sbavature: il Condiviso non si applica, punto e basta, a costo di boicottarlo o inventare istituti giuridici che non sono previsti dalla norma. Sorvolando del tutto sulla dispendiosa e procrastinante Corte di Appello (passaggio del tutto inutile nella economia di una separazione), nella Suprema Corte pare esistano due anime, e altrettante sezioni che sembrano correnti: la prima è progressista, e cerca di emettere sentenze che si rispecchino con la volontà del Legislatore del 2006; la seconda è reazionaria, e nega persino l'evidenza. A seconda di quale sia la corrente a cui appartengono i giudici, la sentenza sarà pertanto un passo avanti o uno indietro. Nel caso del principio del tenore di vita goduto durante il matrimonio (una sciocchezza colossale, offensiva anche per una mente poco dotata), nel breve giro di un annetto la Cassazione si è esibita in una giravolta che da il voltastomaco; solo che nel ricadere dalla piroetta è atterrata in una sentenza a sezioni unite, che quindi "fa stato", ossia ha forza di legge per un tribunale di merito. La questione, se ricorderete, si era posta in seguito alla sentenza sul divorzio dell'economista ed ex ministro Vittorio Grilli, per il quale la Cassazione aveva escluso il parametro del tenore di vita da quelli fondanti il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, sbilanciando la valutazione sul principio dell'autosufficienza potenziale. Si stabiliva così che il coniuge più debole non potesse pretendere di mantenere il livello di vita pre-divorzio qualora la sua età, la sua salute, i suoi titoli di studio gli consentissero di garantirselo da sé cercando una occupazione lavorativa. La correzione di rotta è arrivata con la sentenza numero 18287 della Corte di Cassazione a sezioni civili unite, chiamate a risolvere il conflitto giurisprudenziale posto da chi ha ritenuto impellente occuparsene, probabilmente spinto da pressioni politiche che in Magistratura non mancano mai. Secondo tale sentenza, "all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa". Un mix di criteri che nelle intenzioni delle toghe della Corte Suprema, dovrebbe servire a rendere più equo e umano l'accordo economico che segue alla fine di un matrimonio. Tenendo conto del fatto che il contributo fornito alla vita familiare nel corso del matrimonio "costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale". Ai fini del riconoscimento e della composizione dell'assegno vanno valutate comparativamente le rispettive condizioni economico-patrimoniali, anche tenendo conto del "contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto". In pratica una donna che abbia accantonato la carriera per dedicarsi alla famiglia in accordo con il coniuge deve vedersi riconosciuto questo sacrificio come un vero e proprio contributo economico, dal momento che, grazie al suo lavoro familiare, l'intero nucleo ha potuto risparmiare su alcune voci di spesa e, per esmpio, arricchire il patrimonio. Pertanto, questa riforma interpretativa sembra non rinnegare del tutto il principio dell'autosufficienza, ma, sulla carta, lo tempera con elementi perequativi. Il problema sarà capire come questa sentenza a sezioni unite verrà utilizzata dai giudici di merito, e cioè se essa verrà usata come un grimaldello per scrdinare qualunque resistenza all'assegno divorzile (anche e soprattutto quando non andrebbe assegnato), oppure no. Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 4595 volte
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15:39 di venerdì 05/04/2019 | ||
scritto da Stephano | ||
E tutto ciò come si interpreta nei riguardi di chi ha convissuto, senza mai sposarsi!, ovviamente,per 18 anni, durante il cui periodo sono nati due figli, di cui, all´atto dello sfratto da casa propria, uno era minorenne, e fi fronte all´ U.G. è dovuto uscire di casa, smettendo di fare il padre, per vedere j figli una volta a settima, dolo due ore a fronte di 178 ore che esdi trascorrono con la madre.
E´ giustizia questa? scaturita da un´udienza durata il tempo per raccogliere l´anagrafico, senza interpelli dei figli, allora uno maggiorenne e l´altra 17 anni e mezzo. Un provvedimento basato su finte denunce fabbricate ad arte e senza fondamdnto alcuno finalizzate a far jntervenire i cc al fine di dimostrare il disaccordo e la supposta sofferenza dei figli. CONE FACCIO A RIAVERE LA MUA CASA, CHE, SE AFFITTA UNA IDENTICO TIPO OCCORREREBBERO 1300 EURO/MESE. QUINDI IL PASSO DI MANTENIMENTO 700 + 1300 + SPESE STRAORDINARIE +SALUTE, TASSE UNIVERSITARIE, PIBRI, PAOESTRA, TRASPORTI ECC.). Consigliatemi un serio e motivato avbocato su Roma. tel.: 3920390412. garibaldo03@hotmail.com | ||
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