Fondo di solidarietà per i separati: come sempre il minore non viene tutelatoParlando con franchezza...
24/01/2017 - 12:12Sembra che non cambi nulla: vi sono curiose modalità istituzionali di concepire la tutela dei minori, ma soprattutto di applicarla. L’ultimo atto che lascia perplessi è il decreto attuativo col quale si istituisce il fondo di solidarietà a tutela del coniuge che non riceve l’assegno dall’ex. La misura, istituita con la legge di stabilità del 2015, è divenuta operativa solo a seguito del decreto attuativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 14 gennaio. L’accesso al fondo è previsto per “il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto”. L’assegno periodico a titolo di mantenimento è quello a beneficio del coniuge economicamente più debole, ma ciò che genericamente viene definito l’assegno consta di due voci distinte: una cifra X a titolo di mantenimento del coniuge, una cifra Y a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni, e non solo. Ogni provvedimento, dalla presidenziale in avanti, stabilisce due importi diversi che poi convergono per comodità in un unico assegno. Quindi è lecito chiedersi se il decreto, per come è scritto, preveda una tutela ai diritti del coniuge ma non dei figli. Es.: assegno periodico per un totale di € 500, composto da 250 € a titolo di mantenimento alla moglie e 250 € a titolo di contributo al mantenimento del minore, affidato ad entrambi ma convivente con la madre. In caso di inadempienza da parte dell’obbligato, l’accesso al Fondo per l’avente diritto è relativo all’intera somma o solo alla voce testualmente prevista dal decreto, vale a dire “a titolo di mantenimento”? La giurisprudenza consolidata considera l’importo versato dal genitore non convivente con la prole un contributo al mantenimento della prole stessa, in quanto il genitore con cui i figli convivono contribuisce in maniera proporzionale al proprio reddito, e in ogni caso contribuisce con i compiti di cura in quanto i figli in casa incidono sul bilancio mensile per quanto attiene a vitto ed utenze. Il decreto è formulato equivocamente, poiché da un lato prevede la presenza di figli minori conviventi col coniuge in stato di bisogno, ma dall’altro omette la dicitura specifica contributo al mantenimento dei figli minori. Ma l’anomalia più grave è quella relativa a caratterizzare gli aventi diritto, testualmente “il coniuge separato in stato di bisogno”. E chi separato non è? Così formulata, la misura lascia fuori tutti i genitori che, pur essendo in stato di bisogno, non sono separati poiché hanno già il divorzio. L’avente diritto potrebbe anche non ricevere l’assegno divorzile, ma tale eventualità sembra non essere presa in considerazione. Il prerequisito per accedere al Fondo, inoltre, sembra essere l’aver contratto matrimonio, invece dell’aver generato; infatti si parla esclusivamente di “coniuge”, pertanto non sono contemplate le coppie indigenti che hanno cessato una convivenza more uxorio, anche se da detta convivenza sono nati dei figli. Eppure i figli avrebbero diritto ad identiche garanzie alla luce del decreto legislativo 154/2013, essendo ormai equiparati sotto la voce “figli” sia quelli precedentemente considerati legittimi che quelli illegittimi o adottivi. Una conferma al dubbio precedente: in caso di convivenza l'assegno non ha due voci ma una sola, quella relativa al contributo al mantenimento della prole in quanto il non-coniuge non ha titolo per ricevere un mantenimento. Quindi il neoistituito Fondo tutela l'adulto e si disinteressa del minore. Grazie, come sempre. Da ultimo, si parla espressamente di “sperimentazione per gli anni 2016 e 2017”, ma il decreto è sulla GU del gennaio 2017 quindi sarà interessante sapere cosa è stato sperimentato nel 2016, anno in cui il decreto attuativo non esisteva. Poi dicono che Politica e Giustizia vanno a rilento … questi varano una misura nuova di zecca ma con un anno di rodaggio già fatto. Probabilmente è entrata in vigore la sperimentazione ex ante, anche in assenza dell’oggetto da sperimentare. Per portarmi avanti col lavoro io sperimenterei la magnetosgurzola a ioni positivi. Non so cosa sia ma magari prima o poi qualcuno la inventa.
fabio nestola Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 5801 volte
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18:15 di giovedì 02/02/2017 | ||
scritto da Sandra | ||
Buongiorno, da quanto ho letto il coniuge che ha già ottenuto il divorzio non ha diritto all´assegno di solidarietà° , E come mai? io non ho mai ricevuto per le mie figlie aiuti da parte del padre né da separata e né da divorziata nonostante le due denunce fatte all´ autorità competente. Le mie figlie sono ancora minorenni e hanno lo stesso diritto e bisogno di quando ero separata.
L´ assegno dovrebbe essere dato en entrambi i casi. | ||
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18:15 di giovedì 02/02/2017 | ||
scritto da Sandra | ||
Buongiorno, da quanto ho letto il coniuge che ha già ottenuto il divorzio non ha diritto all´assegno di solidarietà° , E come mai? io non ho mai ricevuto per le mie figlie aiuti da parte del padre né da separata e né da divorziata nonostante le due denunce fatte all´ autorità competente. Le mie figlie sono ancora minorenni e hanno lo stesso diritto e bisogno di quando ero separata.
L´ assegno dovrebbe essere dato en entrambi i casi. | ||
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