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Mantenimento Diretto: la Cassazione in malafede. Rafforzare i DDL 2800, 2454 e 3289

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Mantenimento Diretto: la Cassazione in malafede. Rafforzare i DDL 2800, 2454 e 3289
La Corte di Cassazione

01/07/2012 - 13.13

Una recente sentenza della Corte di cassazione dà un’idea ben precisa di quali sono gli orientamenti e le strade “interpretative” per la giusta applicazione della legge n. 54/2006. Non solo. La stessa sentenza appare essere una chiara indicazione di come la discrezionalità del giudice sembra avere un peso superiore alla volontà legislativa.

Un padre separato ottiene in prima istanza l’affidamento condiviso dei figli e il mantenimento diretto (e qui possiamo gridare al miracolo), probabilmente nella considerazione che entrambi i genitori sono lavoratori e quindi economicamente autonomi. Poiché il reddito dell’uomo è molto superiore a quello della donna, quest’ultima - probabilmente resa edotta dal suo legale sulle correnti prassi giudiziarie, ben lontane dal “miracolo” - decide di presentare ricorso in Corte d’Appello. E così, la Corte d’Appello, accortasi del "grave errore", pur confermando l’affidamento condiviso dei figli, decide di “annullare” il miracolo, ritenendo opportuno ritornare al consueto schema dell’assegno di mantenimento in favore della ex moglie per il sostentamento dei propri figli.

Tralasciando per il momento la quantificazione dell’assegno, ciò che salta agli occhi è la diversa considerazione che le corti hanno dell’uomo, mentre la prima lo considerava in grado di provvedere ai bisogni (tutti) dei propri figli, attribuendogli l’onere e l’onore di provvedere a loro quando questi stanno con lui, la seconda corte (quella di merito) lo ritiene incapace di ciò e lo mette in “amministrazione controllata”, sollevandolo dal gravoso incarico di acquistare abbigliamento, forse scarpe, mutande ecc. e "facilitandogli" la vita con il solito assegno alla ex moglie.

Tutto ciò potrebbe sembrare assurdo, incomprensibile e soprattutto in violazione della legge, ma in soccorso arriva la Corte di Cassazione che si affretta a darci una sua spiegazione logico-giuridica (cito testualmente): “L’assunto del ricorrente secondo il quale con la riforma del 2006 il contributo diretto da parte di ciascun genitore costituirebbe la regola, come conseguenza diretta dell’affido condiviso, non può essere accolto: ed invero l’art. 155 c.c. riformato, nello stesso secondo comma in cui prevede in via prioritaria “la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, dispone che il giudice fissi “altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…” così conferendo allo stesso giudice un’ampia discrezionalità, sempre ovviamente con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole”. (v. sul punto Cass. 2006 n. 18187)

Pertanto la stessa Corte sostiene che, laddove il legislatore dispone che “il giudice fissi altresì la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire ….”, ha contestualmente “conferito allo stesso giudice un’ampia discrezionalità, evidentemente tanto ampia da rendere nulla la successiva disposizione secondo cui  “ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito…”.  

Nojn è superfluo osservare che, come si evince dal combinato-disposto dei due commi, il legislatore non ha affatto attribuito una discrezionalità al giudice, ma ha attribuito un compito, un obbligo (appunto: “provvede”). La Corte di Cassazione ritiene, invece, che l’esclusione del mantenimento diretto “è congruamente motivato” nella sentenza della Corte d’Appello “quando fa riferimento alla accentuata litigiosità dei genitori”, ritenendo la circostanza del mantenimento diretto “idonea” a sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario richiede una condotta di piena collaborazione. "Per questi motivi la Corte d’Appello ha “correttamente revocato” il regime di mantenimento diretto".

Quindi anche la Corte di Cassazione ritiene che la litigiosità tra ex coniugi sia da ostacolo al mantenimento diretto. Ma se la circostanza del mantenimento diretto è idonea a sollevare ulteriori conflitti tra ex coniugi, perché il legislatore avrebbe previsto questo istituto nella legge? Nella vicenda di cui si parla, sarebbe stato più corretto confermare, in via di principio e in osservanza della legge in vigore, il mantenimento diretto e un assegno (di cui darne conto) alla ex moglie in favore dei figli, considerata l’enorme differenza di reddito tra l'ex marito (circa €.268.000,00 annui) e la ex moglie (€. 27.000,00). Nessuno avrebbe avuto niente da obiettare, ma la Cassazione ha voluto ribadire - esprimendo in ciò una evidente forzatura giurisprudenziale - che il contributo diretto da parte di ciascun genitore, come conseguenza diretta dell’affido condiviso, non può essere accolto e non costituisce la regola".

E’ anche vero che sarebbe interessante sapere come la Corte di Cassazione riterrebbe opportuno impedire, a chi è interessato al denaro, di accentuare la litigiosità. Non credo che ci siano molte donne che di fronte al miraggio di un assegno vitalizio di €. 5000,00 mensili sotto forma di mantenimento per i figli (tra l’altro senza obbligo di rendicontazione) sia disposta ad andare d’amore e d’accordo con l’ex marito. Si è più propensi a pensare che si trovino più facilmente molte ex mogli disposte a inviare quotidianamente un sms pieno di insulti all’indirizzo dell’ex marito per soddisfare la condizione di “accentuata litigiosità”. Soprattutto in questo passaggio mi da l’impressione che la Corte di Cassazione - più che fuori dal mondo - sia proprio in malafede.

Tra l’altro se la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto “ampia discrezionalità” quella attribuita al giudice laddove la legge sostiene che “il giudice fissi altresì la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire ….” per quale motivo la stessa frase viene inserita nei ddl di modifica n. 2800, n. 2454 e n. 3289 della legge 54/2006? Non sarà per caso un tentativo di lasciare inalterata la discrezionalità del giudice che tanto male ha fatto alla 54/2006? I giudici di merito potrebbero usare questo passaggio della legge - novellata da queste proposte in discussione al Senato - comparandolo alla sentenza in questione e continuando, così, ad aggirare la volontà del Legislatore ?

Bisognerebbe stare molto attenti a ciò che si trova tra le righe dei ddl di modifica, la Corte di Cassazione ci sta dando due indicazione ben precise, se vogliamo che l’affidamento condiviso venga applicato:

  1. la discrezionalità del giudice deve essere limitata e strettamente legata alle statuizioni di legge;
  2. deve essere esclusa ogni forma di impedimento indiretto del “mantenimento diretto” come appunto la litigiosità tra ex coniugi.

Non si capisce neanche come la Suprema Corte possa ritenere la suddivisione dei compiti tra genitori una circostanza idonea ad elevare la conflittualità, mentre non ritiene altrettanto pericoloso e frustrante, sino ad uccidere (per coloro che sono scarsamente dotati di strumenti idonei a combattere la frustrazione, e i casi concreti si contano giornalmente) considerare l’uomo incapace di provvedere direttamente alla cura dei propri figli e metterlo sotto "amministrazione controllata".

I giudici di Cassazione sembrano legati indissolubilmente ad una cultura del passato dove la separazione dei compiti era rigidamente rispettata (l’uomo porta il denaro, la donna pensa alla gestione domestica). Limitare la discrezionalità del giudice in materia familiare appare ormai come un imperativo al quale il Senato non può rinunciare. E’ il Parlamento sovrano, tenuto conto dell’evoluzione della società civile, che decide l’indirizzo socio-culturale e il suo sviluppo, non un gruppetto di funzionari dello Stato che sono pagati (anche troppo) per applicare la legge e farla applicare. E' opportuno accompagnare la nuova legge di modifica alla 54/2006 da una relazione illustrativa nella quale si evidenzi lo spirito e l’intento del legislatore, e si citino le linee guida, al fine di evitare qualunque interpretazione estemporanea e discordante dalla volontà legislativa.

Leggendo la relazione introduttiva e l’articolato del ddl n. 3289 presentato di recente in Senato, ad esclusione del quinto periodo del secondo comma (fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento…) sarebbe opportuno inserire un inciso ben preciso (tenuto in debita considerazione quanto stabilito al comma 4) al fine di limitare “l’ampia discrezionalità”.

Qualora il Senato voglia veramente modificare in senso positivo la 54/2006,  l’esame di tale ddl, che prende in considerazione le risultanze dell’indagine conoscitiva della stessa Commissione Giustizia del Senato, si potrà concludere in tempi molto brevi, dando così un segnale forte a tutti coloro che, per svariati motivi, nascondono un interesse personale e di categoria dietro “l’interesse prioritario del minore”. 


Fonte: Redazione - Antonello1

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Ci sono 15 commenti


15.37  di venerdì 11/01/2013
scritto da  Tiziana
vogliamo invece sottolineare la conflittualità che si innesca tra i genitori (con grave nocumento psicologico per i minori) quando il padre con affidamento condiviso è comunque obbligato a versare l´assegno di mantenimeto per i figli all´alla madre nonostante abbia perso il lavoro e le entrate mensili siano divenute un miraggio (tenendo con se i figli peraltro 3 volte a settimana con pernottamento)?

17.43  di domenica 25/11/2012
scritto da  PAOLA
TROVO IMMORALE CHE UNA DONNA DIVORZIATA, LAUREATA DI ANNI 40, PERCEPISCA 1 ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I DUE FIGLI DI OLTRE 7.000 EURO MENSILI, CON L´OBBLIGO X L´EX MARITO CHE LAVORA ALL´ESTERO DI "TENERE" I BAMBINI PER META´ DELLE VACANZE SCOLASTICHE, UN WEEK END AL MESE (NEL FRATTEMPO LA EX HA SPOSATO IL SUO AVVOCATO CON CUI HA CONVISSUTO BEN PRIMA DEL MATRIMONIO, COI BIMBI), OBBLIGO DEL PADRE INOLTRE DI PAGARE A META´ SPESE SPORTIVE, CULTURALI (POTREBBE ESSERE 1 VIAGGIO IN GB O USA), TUTTE LE SPESE MEDICHE...OVVIAMENTE L´ASSEGNO è PER 12 MESI L´ANNOP, I MESI IN CUI LA EX NON TIENE I BIMBI, O I BIMBI SONO IN "VACANZE CULTURALI" ,VANNO SEMPLICEMENTE AD ARRICCHIRLA, NON AVENDO NESSUNA SPESA....
NEL FRATTEMPO LA SIGNORA,CHE NON HA NESSUN OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE, SI GODE DI MERAVIGLIOSE VACANZE COL SUO NUOVO MARITO NEGLI ALBERGHI PIù ESCLUSIVI...
COME NON è POSSIBILE SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO CHE IL PADRE STA VERSANDO PER IL FUTURO DEI FIGLI?

08.46  di venerdì 20/07/2012
scritto da  Christian, Pisa
Le sentenze dei giudici di Cassazione ed i vari emendamenti dei più disparati onorevoli (con la minuscola perchè di onorevole non hanno un bel niente) fanno prevedere enormi nuvoloni neri all´orizzonte!!

17.21  di mercoledì 04/07/2012
scritto da  raffaele bottacchi
In risposta a Zanza.......... si quello che dici è abbastanza vero, è per questo che SECONDO ME bisognerebbe cercare di capire due cose, la prima.... chi ha distrutto la famiglia dovrebbe essere in posizione di svantaggio, la seconda.... occorre domandarsi quanto realmente costi un bambino. Un bambino nella peggiore delle ipotesi può costare 1000 euro al mese che è già una follia se lo rapporto a quello con cui vivevano i cinquantenni come me durante l´infanzia. In buona sostanza quanto credete che sia condannato a pagare ´nell´interesse del minore !?!?´ il papà con un reddito di oltre 200mila all´anno?
Al netto di quello che costa il mantenimento del minore
SARA´ COSTRETTO A PAGARE UN BEL VITALIZIO DI RIFLESSO PER LA MADRE. Detto questo è facile capire che l´occasione fa l´uomo ladro (anzi la donna) e tanti ´non ti amo più´ arrivano anche perchè le Signore sono sicure del fatto loro per i vantaggi del falso condiviso. Sei d´accordo Zanza? NO?
E poi gli uomini e le donne si incazzano, e poi stalking, violenze, cause legali, processi,false accuse, CTU e CTP avvocati, notai, commercialisti, fisco ecc. ecc.
Si salvi chi può!

17.03  di mercoledì 04/07/2012
scritto da  Padre Separato
Scusa Antonello1, ma una volta fatta questa ottima osservazione, è stato fatto notare anche agli addetti ai lavori, visto che lunedi 9 luglio, ci sarà l´emendamento finale?!

Lo sanno, tutti quei politici, che si sono sensibilizzati per l´interessi dei minori, che ci potrebbe essere questo rischio, e che questi ddl, "nuovi" possano comportare un certo rischio sotto questo punto di vista?!


Grazie


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