Attenti ai disegnini che i vostri figli fanno a scuola....Io penso che...
27/06/2012 - 17.56A propostio di false accuse, io sono già stato al "secondo giro" presso la procura di T. per accuse di abusi mosse da mia moglie, rivelatesi per la seconda volta infondate. Archiviata la prima accusa. Archiviata la seconda. La seconda, in particolare, si è ammantata di farsa. I fatti. Le maestre di mio figlio, presso la scuola M. di T., realizzano una "mostra delle emozioni", a cui partecipano i bambini della scuola, realizzando in aula alcuni disegni. Mio figlio realizza tre disegni, su richiesta delle insegnanti: la consegna è realizzare un disegno sull´allegria, un disegno sulla gioia e uno sull´ansia. Mia moglie, dopo la visita alla mostra, senza riferirmelo, chiede al dirigente scolastico di prelevarne UNO solo - quello sull´ansia - e ne riceve l´autorizzazione. Il giorno dopo il dirigente scolastico, incontrandomi, mi chiede se voglio portare via gli alti disegni, in quanto la mostra verrà smantellata. Li porto via entrambi. Due giorni dopo mia moglie riporta alla Procura della Repubblica il disegno sull´ansia, con cui condisce nuove pesanti accuse di abuso sessuale: "Sono seriamente preoccupata...perchè anche questo disegno può essere indice... vedo mio figlio ansioso...". La Procura archivia (seconda archiviazione). Sei mesi dopo mia moglie consegna alla Corte d´appello di T. il disegno sul´ansia, lo estranea dal contesto in cui è realizzato (una "mostra sulle emozioni" su consegna delle insegnanti) e lo carica di significati impropri, in quanto lo ritiene prova dell´ansia che mio figlio proverebbe "in presenza del padre". OLE´! Il "pranzetto" è servito, le basi sono gettate screditare, per lanciare dubbi, per sollevare timori, per evitare un ampliamento della frequentazione padre-figlio (già al 12% del tempo totale), nonostante il fatto che TRE perizie abbiano confermato le capacità genitoriali paterne. Certamente si potrà anche provare, in corte d´appello, che esistono altri disegni, che era una "mostra sulle emozioni", che le illazioni sono strumentali. Il tempo e il modo c´è (a un anno e mezzo dai fatti), gli avvocati non mancano etc. etc. Ho buone speranze di dimostrare che la prova del disegno è una bufala, nella prossima udienza a DICEMBRE...
Temo comunque che a questa signora che riporta solo una parte dei fatti, che di tre disegni ne sventola uno solo, che carica di significati inesistenti un disegno realizzato in aula per una "mostra", nessuno obietterà mai : "Signora, la preghiamo di non prendersi giuoco per l´ennesima volta di questa corte!" Primo: perchè distorcere i fatti, secondo me, è comunicare il falso, e ciò non va nella direzione del "supremo bene del minore". Secondo: perchè la strumentalizzazione è palese. Terzo: perchè la filosofia del "buttiamo il pesce a natà" è pericolosa, crea procedimenti basati sul nulla, che necessitano poi di mesi per essere chiariti. Ma probabilmente, qualcuno dirà, sono un caso "non statisticamente rilevante". Si continui a buttare il pesce annatà. Tanto il rischio per chi ci prova è nullo...
LETTERA FIRMATA Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 864 volte
|
Notizie Correlate
Le Notizie più LetteCronache dai tribunali:
L´affido condiviso secondo il tribunale dei minori
di Roma
Cronache dai tribunali:
Il pernottamento in casa paterna secondo il tribunale dei minori di Roma
Class action Vs Ministero della Giustizia:
Class Action sul condiviso: il Ministero invia ispettori nei tribunali....
Psicologia in linea:
Capire il tuo bambino attraverso
l´interpretazione dei suoi...
Class action Vs Ministero della Giustizia:
ADIANTUM lancia una class action contro il Ministero della Giustizia
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.36 di lunedì 02/07/2012 | ||
| scritto da LE FALSE ACCUSE | ||
| Bisogna attrezzarsi degli strumenti giusti e gli strumenti ci sono, basta saperli cercare ed usare. Ecco la Legge: come indurre i vili al giusto ripensamento.
Art. 367 - Simulazione di reato: Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all´Autorita´ giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, e´ punito con la reclusione da uno a tre anni. Sulla configurabilità del delitto di simulazione di reato in caso di dichiarazioni spontanee ex art.350 c.p.p.: Cassazione Penale Sez. VI del 15 febbraio 2005 n. 10089 - La inutilizzabilità processuale, prevista dall´art. 350 comma 7 c.p.p., delle dichiarazioni spontanee rese da soggetto sottoposto a indagini non impedisce che il medesimo soggetto possa essere chiamato a rispondere dei reati che proprio con tali dichiarazioni egli abbia commesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la penale responsabilità, per simulazione di reato, di un soggetto il quale, nel rendere dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p., aveva falsamente affermato essere avvenuto, ad opera di ignoti, il furto di un´autovettura). http://www.diritto-penale.it/simulazione-di-reato.htm Art. 368 codice penale - Calunnia : Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità’ giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e’ aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione e’ da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e’ da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo. Art. 371 bis False informazioni al pubblico ministero Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni (1). Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (2). (1) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332. (2) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Successivamente l’art. 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto il presente comma. In base all’articolo 374 del codice penale – frode processuale: si punisce, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare norma di legge: “chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d’ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone”. A mio modesto parere, il reato di frode processuale, previsto e punito ai sensi dell’articolo 374 c.p., si configura non attraverso una generica immutazione dei luoghi, ma soltanto con quella che cada su elementi oggettivi rilevanti per la decisione ed abbia, inoltre, di per sé la concreta attitudine a provocare pericolo od inganno. Il delitto di frode processuale, reato di pericolo a consumazione anticipata, è integrato da qualsiasi imputazione artificiale dello stato dei luoghi o delle cose, commessa al fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell’accertamento dei fatti. http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1456 Articolo 483 del codice penale - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. | ||
| | ||
| 13.05 di lunedì 02/07/2012 | ||
| scritto da raffaele bottacchi | ||
| Ma guarda che adesso bisogna anche stare attenti a non far fare i disegni di natura "psicopatologica". Ma dove finiremo di questo passo! l´era del perbenismo impera non c´è scampo! | ||
| | ||
| 09.30 di lunedì 02/07/2012 | ||
| scritto da art. 371 bis con aggravante | ||
| Oltre alla interpretazione stramba del disegno (di competenza degli psico-astrologi, di cui le procure si ostinano a consultare i vaticini), QUELLO CHE STUPISCE è la sfacciataggine del falso: il minore, nel caso in specie, non ha fatto un solo disegno, ma tre, e per di più su incarico delle maestre! La domanda è : coma mai la madre sottace due disegni e ne sventola uno solo davanti al pubblico ministero? Quali sono le ragioni per cui strumentalizza il disegno, e svia le indagini? Perchè impegna la procura a iniziare un nuovo procedimento basato su dati scientemente parziali?
Propongo due soluzioni, alla procura di T. O si propone l´inserimento, nel codice penale, del reato della "presa per i fondelli del pm DA PARTE DI MAMMA MALEVOLA", oppure si applica (alla madri come ai padri e agli altri cittadini) l´art 371 bis: "Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false OVVERO TACE IN TUTTO O IN PARTE ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni." con l´aggravante della PALESE STRUMENTALIZZAZIONE DEL MINORE. Vedreste che molte accuse infamanti, da parte delle madri, cesserebbero. Siamo alle solite: se non si applicano strumenti deterrenti, le accuse di abusi proliferano, e basta un disegnino... | ||
| | ||
| 18.56 di domenica 01/07/2012 | ||
| scritto da Paolo | ||
| Attenti anche alle scuole che fanno questi disegnini. Essendo disegni di natura psicopatologica non si possono fare senza il consenso scritto dei genitori. Con questi disegni il bambino potrebbe essere segnalato dalla scuola agli psicologi aprendendo la strada alla medicalizzazione, in altre parole psicofarmaci. A scuola si va per imparare, non è una clinica. Mio figlio dal medico lo porto io e non è corretto che la maestra lo faccia senza il mio consenso.
| ||
| | ||
| 14.05 di venerdì 29/06/2012 | ||
| scritto da Gino | ||
| condivido il commento di Bottacchi. Evidenzio che tutta questa scienza della fuffa è comunque monopolio delle "femminucce".
Su internet è pieno di interventi grotteschi da parte di psicoterapeute, psicologhe, psico-fuffologhe dell´ultimo minuto a cui, si sa, madri di tutta italia si ispirano avidamente per trovare la risposta alla propria inidoneità genitoriale. E le psico-cose ci hanno costruito su un business da decenni. Tutta la moderna educazione nasce dalla psico-fuffa. La battaglia va´ combattuta alla radice del male: tagliare le gambe alle psico-cose, abbattere il loro business, buttarle in mezzo alla strada a chiedere l´elemosina. Questa è una strategia valida a contributo della salvezza dei nostri figli e della famiglia. | ||
| | ||
1 - 2
La redazione si riserva di eliminare o correggere i commenti ritenuti offensivi, volgari e volutamente provocatori
Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Adiantum manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.