Mediazione e Corte Costituzionale, ennesimo rinvio: udienza il 23 Ottobre 2012Mediazione Civile e Familiare
04/05/2012 - 15.40Ormai la questione si trascina da un anno e mezzo, e sembra lasciare ancora un ombra di incertezza su una riforma che è stata salutata - con l'eccezione della lobby forense nazionale e di qualche associazione da sempre contraria a qualunque forma di conciliazione delle controversie (comprese, ovviamente, quelle familiari) - come un segnale di evoluzione nel panorama della giustizia civile. Nei giorni scorsi è stata fissata al 23 ottobre 2012 l'udienza pubblica sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata in merito all'obbligatorieta' della mediazione (articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo in seguito all'ordinanza 12 aprile 2011 con la quale il TAR del Lazio aveva rimesso la questione alla Consulta. Il relatore della causa sara' l'ex giudice di Cassazione, Dott. Alessandro Criscuolo.
Corte Costituzionale, fissazione Reg. ord. n. 268 del 2011 pubbl. su G.U. del 28/12/2011 n. 54
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di Lazio del 12/04/2011 Notifica del 03/10/2011
Tra: Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri 35 C/ Ministero della giustizia ed altri 5 Altre parti: Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri 7, ''Associazione degli Avvocati Romani'' e "Agire e Informare", Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori, Società Italiana Conciliazione Mediazione e Abitrato Società a Responsabilità Limitata (SIC&A), Unione Nazionale delle Camere Civili, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Organismo di mediazione ADR Center spa, Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione, Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri 8 Oggetto: Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, necessità che l'improcedibilità sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza - Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti - Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, [comma 1,] primo, secondo e terzo periodo. - Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all'art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione - Contrasto con la tutela giudiziale dei diritti - Esorbitanza dai principi in tema di mediazione stabiliti dalla legge delega n. 69 del 2009. Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 24 e 77, in relazione all'art. 60, lett. c) e n), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Fonte: www.areafamily.it Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 1971 volte
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