Tradimento e menzogne al giudice: la sentenza non si rimette più in giocoINFOLEGAL
14/04/2012 - 16.23A volte la giustizia ha le sue ragioni che la ragione non conosce affatto: la donna fedifraga che, mentendo al giudice la propria relazione extraconiugale, abbia così dolosamente ottenuto il mantenimento dall’ex coniuge nel giudizio di separazione, non subisce la revoca della sentenza, anche se il suo tradimento viene scoperto. La Cassazione, infatti, ha appena detto [1] che non può essere rimessa più in gioco, né revocata [2] la sentenza che abbia dato torto a un marito, nella causa di separazione, condannandolo a pagare gli alimenti alla ex moglie benché quest’ultima aveva nascosto al Presidente del Tribunale la propria relazione extraconiugale con un altro uomo. La Suprema Corte ha motivato questa decisione ritenendo che la frode processuale – tale sarebbe stata, secondo l’accusa del marito, la condotta tenuta dalla moglie – si ha solo quando vi sia un’attività deliberatamente fraudolenta, che si concreti in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Pertanto, l’avere tenuto il silenzio su fatti decisivi alla controversia può configurare al massimo una violazione della lealtà e correttezza processuale, ma non già la frode processuale vera e propria. In questo caso, infatti, non viene pregiudicato il diritto di difesa della controparte. n poche parole, volendo interpretare il ragionamento della Cassazione, il marito ben avrebbe potuto procacciarsi da sé le prove dell’infedeltà della donna, senza dover necessariamente attendere che fosse la donna ad auto denunciarsi davanti al giudice. Addirittura, secondo la Corte, la colpa della sconfitta in causa è solo del marito che avrebbe tenuto una linea difensiva mal impostata. Egli invece avrebbe dovuto subito eccepire, al giudice, la conoscenza della relazione adulterina. Insomma, è proprio il caso di dirlo: cornuto e mazziato!
[1] Cass. sent. n. 5648 del 10.04.2012. [2] Tecnicamente, si dice che la sentenza non può essere più oggetto di “Revocazione”, che è un mezzo di impugnazione straordinario (art. 395 sub 1, cpc). Fonte: www.laleggepertutti.it Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 848 volte
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