Tribunale di Firenze: il figlio minorenne di genitori separati ha la doppia residenzaIn Primo Piano
11/04/2012 - 15.47Quella del Giudice Domenico Paparo è senza dubbio una sentenza "apripista", addirittura rivoluzionaria se pensiamo alle attuali modalità di (non) applicazione del condiviso in Italia. Con l'affidamento condiviso del figlio minorenne, il ragazzo potra' avere anche la doppia residenza. E' quanto stabilito dal Tribunale di Firenze nel caso di una coppia divorziata e che vive in due Comuni diversi: il giudice ha deciso per la prima volta che il bambino deve essere domiciliato, e dunque residente, presso tutti e due i genitori, oltre che essere affidato a entrambi. Un provvedimento che e' destinato a fare da apripista ad altre decisioni del genere nei sempre piu' numerosi casi di affidamento condiviso del figlio minorenne e che rafforza il concetto di pari responsabilita' genitoriale: non esiste piu' un genitore presso cui il ragazzo risiede e abita prevalentemente e un altro genitore considerato 'esterno', che dovra' esercitare i diritti-doveri di frequentazione con la prole. Con la doppia domiciliazione le case dei figli sono ufficialmente due, quella di mamma e quella di papa'. La decisione presa dal giudice del Tribunale di Firenze Domenico Paparo e' soprattutto nell'interesse del ragazzo: con il doppio domicilio - scrive nel provvedimento - potra' ottenere dei vantaggi, come per esempio usufruire dei centri estivi organizzati da entrambi i Comuni dove risiedono mamma e babbo, visto che nelle loro abitazioni dovra' trascorrere esattamente la meta' dei giorni dell'anno, dunque anche il periodo in cui la scuola e' chiusa. Ora tocca ai Comuni risolvere il problema della doppia residenza del figlio iscrivendolo presso i rispettivi registri. ''Con il provvedimento viene disposta la doppia domiciliazione del minore in perfetta sintonia del principio dell'affidamento condiviso - spiega il legale del padre, l'avvocato Iacopo Tozzi - che il disegno di legge parlamentare n.957 sta cercando ormai da tempo di introdurre nel nostro sistema legislativo, ma che il giudice nell'interesse dei figli, ma anche dei genitori, come avvenuto in questo caso, puo' gia' prevedere e applicare''. La doppia residenza permettera' tra l'altro ai genitori, a differenza di quanto avvenuto finora, di accedere ad agevolazioni fiscali, a contributi, a sovvenzioni pubbliche in quanto il figlio risultera' anche nello stato di famiglia di entrambi, documento fondamentale per esempio per il calcolo dell'Isee. Anche le comunicazioni sul ragazzo dovranno essere inviate a tutti e due gli indirizzi di residenza, permettendo cosi' ai genitori di essere ugualmente informati sulle questioni inerenti il figlio. Fonte: Redazione - www.lanazione.it Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 2945 volte
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| 14.44 di venerdì 27/04/2012 | ||
| scritto da AAA | ||
| L´aspetto principale del provvedimento è capire se il padre sia in grado fino in fondo di gestire il proprio figlio e di tutelarlo!!!
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| 18.49 di sabato 14/04/2012 | ||
| scritto da Pierpaolo | ||
| "La decisione presa dal giudice del Tribunale di Firenze Domenico Paparo e´ soprattutto nell´interesse del ragazzo: "
Ma scherziamo? la decisione è e s c l u s i v a m e n t e nell´interesse del ragazzo! | ||
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| 10.02 di sabato 14/04/2012 | ||
| scritto da Redazione | ||
| L´articolo in questione è della Nazione di Firenze (si evince chiaramente nella fonte). La redazione non può rettificare gli articoli degli altri, ma può inserire i commenti e le osservazioni, come quelle che lei ha fatto. Sarebbe utile inviare le sue precisazioni direttamente alla fonte. Grazie | ||
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| 18.29 di venerdì 13/04/2012 | ||
| scritto da maurilio pavese | ||
| avendo richiesto rettifica dell´articolo ma avendo ottenuto solo la pubblicazione della richiesta di rettifica e non la rettifica stessa, mi toccherà entrare nel merito.
il giudice di firenze al ragazzino di 11 anni ha concesso il doppio domicilio, non la doppia residenza, i due concetti sono ben distinti e separati nella legge italiana 1° e 2° comma dell´articolo 43 c.c. qundi pur essendo il doppio domicilio una cosa positiva, di derto non cambia nulla a livello fiscale dagli assegni famigliari alla scala di equivalenza isee che rimane a vantaggio del genitore presso cui risiede il ragazzino. la confusione tra residenza e domicilio è partita dalla dichiarazione errata riportata dalla fonte dell´avvocato Tozzi il quale impropriamente parlava di doppia residenza (impropriamente perchè la doppia residenza è vietata dall´ordinamento italiano). altre notizie sono poi susseguite dal Pieri di firenze alla radicale Poretti, anche loro non hanno ben chiaro il concetto di residenza e quello di domicilio e fanno confusione,.. e fanno confusione parlando di ddl.957 (un po´ improprio pure quello visto che è intervenuto il ddl 2454 e quindi ad esso bisognerebbe fare riferimento) in effetti anche sul ddl in questione viene prospettato il doppio domicilio, ma non la doppia residenza. Tanto si doveva per un po´ di chiarezza. Maurilio Pavese. | ||
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| 16.49 di venerdì 13/04/2012 | ||
| scritto da maurilio pavese | ||
| si chiede rettifica dell´articolo.
un conto è il doppio domicilio concesso al ragazzo. altro conto è la doppia residenza non concessa e vietata dall´ordinamento italiano. due concetti ben distinti e separati nell´art.43 c.c. primo e secondo comma. si chiede rettifica. http://www.studiodestasio.it/rassegna-stampa-locale/155-la-decisione-di-un-giudice-fiorentino-apre-nuove-possibilita-per-entrambi-i-genitori-che-risiedono-in-comuni-diversi.html | ||
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