Cassazione: l´avvocato che sbaglia non ha diritto ad essere pagatoINFOLEGAL
08/04/2012 - 12.05la Corte Suprema ribadisce il principio, che era già stato affermato in precedenti pronunce, per cui l’avvocato che non compie in modo corretto l’attività affidatagli dal cliente perde il diritto a ricevere i compensi professionali Nel rapporto tra avvocato e cliente, il difensore assume l’obbligo di compiere una determinata attività in cambio di un certo compenso, quantificabile sulla base delle tariffe forensi. Poiché tra le parti c’è un contratto a prestazioni corrispettive, il diritto al compenso è giuridicamente ed economicamente collegato all’esatto adempimento dell’obbligazione del professionista. Il corollario di questo principio generale è che, a contrario, nel caso in cui la prestazione del professionista non venga eseguita correttamente, il pagamento dei compensi perde la propria ragione giustificativa e, quindi, non è dovuto dal cliente. Ne deriva che il cliente non sarà tenuto a pagare i compensi che non abbia ancora versato e, per converso, avrà diritto alla restituzione delle somme che abbia già pagato. Questa conclusione trova solo conferme e mai smentite nella giurisprudenza. Ciò non significa, però, che la questione non presenti profili problematici, che non possono dirsi completamente risolti. In che modo il cliente deve opporsi alla richiesta di pagamento indirizzatagli dall’avvocato inadempiente? Come, per converso, deve essere formulata la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte? Le vere domande da porsi sono proprio queste. Ad esse la giurisprudenza non ha dato ancora una risposta definitiva. Nel giudizio intentato dal o contro il proprio avvocato, tali questioni rappresentano una vera e propria insidia, dal momento che un’erronea impostazione della difesa può condurre al mancato riconoscimento del rimborso (o del diritto a non pagare!). La soluzione prediletta dalla giurisprudenza, e ribadita anche in questa sentenza, passa dall’art. 1460 c.c., eccezione inadimpleti non est adimplendum: il cliente ha diritto a non adempiere alla propria obbligazione (quella di pagare i compensi all’avvocato) se l’avvocato non adempie alla sua. Secondo i giudici, l’applicazione di questo principio, per un verso, consentirebbe al cliente di non corrispondere al professionista inadempiente i compensi che non abbia già versato e, per altro verso, permetterebbe di considerare non dovuto il pagamento che sia stato già effettuato, con conseguente diritto del cliente alla “ripetizione dell’indebito” (art. 2033 c.c.), ossia alla restituzione di quanto versato. Attenzione però, questa teoria non è esente da critiche! Da una parte, si può osservare come, a ben vedere, il rimedio dell’art. 1460 c.c. riguardi i casi in cui la possibilità di adempiere, da parte del debitore, non sia completamente pregiudicata e la corretta esecuzione della prestazione sia ancora possibile. Nel caso dell’avvocato questo non può succedere: l’avvocato che ha sbagliato in una causa non può più tornare in dietro per fare bene ciò che ha fatto male. Quanto ai compensi già pagati, a maggior ragione il riferimento all’art. 1460 c.c. può essere oggetto di critica, dal momento che in questo caso non si pone proprio la questione del legittimo rifiuto del cliente al pagamento dei compensi non dovuti, ma piuttosto quella della restituzione di somme già versate. L’ordinamento giuridico offre soluzioni alternative, che devono essere opportunamente vagliate e consistono nella risoluzione (vera e propria!) del contratto di prestazione d’opera professionale, oppure, secondo alcuni, nell’azione di risarcimento dei danni per il caso in cui i compensi siano stati già versati. Si tratta di soluzioni alternative che ancora oggi non sono state adeguatamente approfondite dalla giurisprudenza di legittimità, ma che iniziano a fare capolino in certa giurisprudenza di merito e trovano consensi nella dottrina.
IN ALLEGATO LA SENTENZA Fonte: http://www.plentedamaggiulli.it/Giurisprudenza Vedi Allegato Torna indietro Questa Notizia è stata letta 1696 volte
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| 15.49 di lunedì 11/03/2013 | ||
| scritto da egidio | ||
| cosa dire di un giudice che permette al marito di vendersi il divorzio ricattando la moglie? si chiama accordo fra le parti, ma altro non è che un subdolo ricatto "firmo se mi dai € 10.000,00 ". un giudice che autorizza questo deve essere radiato. | ||
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| 11.33 di giovedì 22/11/2012 | ||
| scritto da Anna C. Avvocato del Lavoro di Roma | ||
Gli Avvocati non si pagano ! e che dite di quei giudici che rinviano le cause ,pur di non lavorare, e i procedimenti durano 5 o 6 anni . Che se ne fregano se un lavoratore, ad esempio, è stato licenziato improvvisamente e non sa come pagare il muto di casa a fine mese ,tanto il Magistrato lo stipendio a fine mese lo prendee pure molto alto .Propongo allora ai nostri Illustrissimi Magistrati di scrivere sugli atti di causa il loro indirizzo cosi le persone che aspettano che una causa venga chiusa vanno a mangiare a casa loro la sera | ||
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| 22.39 di domenica 08/04/2012 | ||
| scritto da max | ||
| Che bravi questi giudici, facide dire che se un avvocato non fa bene il suo dovere non ha diritto ad essere pagato....Sarò malizioso ma visto che anche l´operato dei giudici è causa di gravi danni, 1)Perchè pagargli lo stipendio? 2)Perchè scaricare le colpe sullo stato, quindi su chi peraltro ha già subito il danno della MALAGIUSTIZIA?
A già in fondo sopra di loro c´è solo il padre eterno, solo che anche questo giudice supremo pare sia portato all´amnistia, quindi non avranno molto da preoccuparsi! | ||
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