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Perde il lavoro e chiede la revisione del mantenimento, il giudice lo condanna per lite temeraria

Cronache dai tribunali


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Perde il lavoro e chiede la revisione del mantenimento, il giudice lo condanna per lite temeraria

22/03/2012 - 17.28

Decisioni come queste lasciano perplessi e sollevano un interrogativo: se i giudici siano chiamati a decidere disinteressandosi totalmente delle sorti delle persone o se sia questa l'epoca in cui, finalmente, il diritto si costruisce dal basso.

Un padre che afferma e prova di avere perduto il lavoro, come fa – domanda quasi retorica – a mantenere il figlio? Il diritto al mantenimento del figlio è sacrosanto: vero! Ma rimane da rispondere all'interrogativo: come fa quel padre, privo di reddito, a provvedere?

Il nostro ordinamento prevede che le regole della separazione – comprese dunque quelle sul mantenimento della prole – possano essere sempre modificate, allorchè sopravvengano mutamenti nelle condizioni di vita ed economiche delle parti o di una di esse. Non è detto che la domanda di modifica verrà accolta, ma – perlomeno – nessuno potrà obiettare che quella domanda sia stata illegittima o, addirittura, temeraria.

Scarsa attenzione alla condizione di padri in difficoltà: questo lo si sapeva; ma, mai si era arrivati ad una condanna ex art. 96 c.p.c. E così, oltre alle spese legali liquidate in 3.500,00 euro (più gli oneri accessori), lo sventurato si troverà a dover corrispondere 700,00 euro, pari a tre mensilità di mantenimento per il figlio!

Secondo quanto scrive il giudice triestino, la sola giustificazione possibile ad una domanda di esonero o di riduzione del mantenimento potrebbe essere costituita dalla perdita del lavoro per ragioni di salute o per l'età troppo avanzata; non conta invece che l'obbligato perda il lavoro, magari per la crisi economica ed occupazionale che oggi ci pervade; ed in virtù di quale regola dell'ordinamento, poi, si spiegherebbe la disparità di considerazione tra le diverse cause di difficoltà di cui sopra ?

Leggo nella decisione: "XY pagherà regolarmente quando avrà delle entrate; accumulerà un debito verso l'altro genitore, quando non pagherà perché non le avrà; riprenderà a pagare e salderà il debito pregresso, quando tornerà ad avere entrate; la resistente potrà sempre agire esecutivamente, quando lo stimerà opportuno".

Già, "quando lo riterrà opportuno": non è detto che la resistente (come spesso accade) sia disposta a tirare i remi in barca, comprendendo le difficoltà dell'altro: sarà molto probabile, infatti, che la stessa decida di reagire alacremente all'altrui inadempimento, con iniziative anche in sede penale: purtroppo, il sistema compensativo delineato nella decisione non sempre (anzi, quasi mai) funziona.

Perché umiliare? Non con l'accetta per favore, direbbe Paolo Cendon. E questo vale, in particolare, riguardo a chi già vive in condizioni così difficili e precarie. 

 

Rita Rossi

 

MASSIMA (...): Il Tribunale per i Minorenni di Trieste con il decreto sotto riportato riprende un principio consolidatom in giurisprudienza: il mantenimento di un figlio non dipende solo dalle contingenze economiche del momento ma , in generale dalla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore. Non è possibile quindi richiedere continue modifiche alla quantificazione dell'assegno esclusivamente in relazione alle diverse vicende lavorative dell'obbligato, in specie se questi sia persona ancora giovane e se l'assegno è già stato quantificato in termini minimali.

 

N. 642/2010 V.G. TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRIESTE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Paolo Sceusa Presidente, relatore

dott. Elisabetta Moreschini Giudice

dott. Luisa Onofrio Componente Privato

dott. Emiliano Kersevan Componente Privato

decidendo sul ricorso presentato in data 17-11-2010 dal sig. XY, ricorrente con l'avv. AA del Foro di Trieste, per la modifica della disciplina del mantenimento della figlia naturale A, nata a … il 3-02-2001, riconosciuta fin dalla nascita da entrambi i genitori;

avuta la costituzione dell'altro genitore naturale sig.ra XX, resistente con l'avv. BB del Foro di Trieste, che ha chiesto il rigetto della domanda;

comunicato il ricorso al PMM per il suo intervento (non seguìto);

che, all’esito dell’audizione personale delle parti e dell’istruttoria documentale, il ricorrente ha così concluso: in via principale, preso atto della pronuncia del Tribunale per i Minorenni in data 30.01.08 e 27.01.10, in modifica e/o revoca delle statuizioni patrimoniali nello stesso contenute, respinte tutte le istanze avversarie, accertare e dichiarare che nulla deve il sig. XY a titolo di mantenimento per la figlia A;

in via subordinata, preso atto della pronuncia del Tribunale per i Minorenni in data 30.01.08 e 27.01.10, in modifica e/o revoca delle statuizioni patrimoniali nello stesso contenute, respinte tutte le istanze avversarie, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’intestato Tribunale dovesse ritenere tuttora sussistente un obbligo di mantenimento in capo al sig. XY, voglia contenere il relativo importo al minimo possibile.

mentre la resistente ha così concluso: Rigettare la domanda avversaria e confermare integralmente il decreto dd. 27-01-2010. Spese rifuse.

Osserva il Collegio: la presente causa ha per oggetto la domanda del padre per la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia, stabilito da questo TM con decreto dd. 27-01-2010 nella somma mensile di € 200,00 e metà delle spese straordinarie. XY assume che la sua condizione economica è peggiorata a causa della sua disoccupazione, perdurante da alcuni mesi al tempo del deposito del ricorso.

La domanda è manifestamente infondata e incontra rigetto. Com’è giurisprudenza costante di questo Tribunale da quasi tre anni, le sempre possibili altalenanze reddituali, dipendenti da ragioni diverse dalla perdita o dalla rilevante diminuzione della capacità lavorativa per cause irreversibili di salute, o per l’età troppo avanzata, non intaccano le potenzialità di produrre reddito di una persona di 38 anni, psicofisicamente normodotata, com’è il ricorrente, pertanto, egli rimane tenuto all’obbligo, già quantificato in termini minimali dal decreto di cui chiede la revisione. Non è ragionevole pensare che il mantenimento di un figlio sia dovuto ad intermittenza a seconda delle entrate contingenti del genitore obbligato. Poiché il debito genitoriale è solidale, il sistema prevede semplicemente che il genitore anticipatario degli oneri dell’altro, quando questi sia privo di entrate, possa agire in futuro regresso per i recupero degli arretrati, cui l’obbligato inadempiente rimane esposto, coi suoi beni presenti e futuri (art. 1292 e ss. cod. civ.; art. 2740 cod. civ.). Porre domande giudiziali in contravvenzione a tali basilari principi, costituisce iniziativa temeraria che il Collegio sanziona a termini dell’art. 96, ultimo comma, cpc, con quantificazione equitativa determinata in rapporto di un quinto delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

In altri, essenziali, termini: XY pagherà regolarmente quando avrà delle entrate; accumulerà un debito verso l’altro genitore, qundo non pagherà perché non le avrà; riprenderà a pagare e salderà il debito pregresso, quando tornerà ad avere entrate; la resistente potrà sempre agire esecutivamente, quando lo stimerà opportuno.

La soccombenza del ricorrente comporta la sua condanna alle spese, nella quantificazione di cui a dispositivo, modulata, sulla base delle tariffe professionali, in allora vigenti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede :

1. rigetta il ricorso;

2. condanna il sig. XY a rifondere alla sig.ra XX le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.500,00 di cui € 2.500,00 per onorari e € 1.000,00 per diritti, oltre a IVA, CPA e spese generali nelle misure di legge;

3. condanna altresì il sig. XY a pagare ex art. 96, co. III, cpc, alla sig. XX, l’ulteriore somma di € 700,00

Si comunichi ai fax … e …, al PMM e al G.T. di Trieste ex artt. 51 disp. att. cod. civ. e 337 cod. civ.

Trieste, camera di consiglio del 7 marzo 2012.

Il Presidente, estensore (dott. Paolo Sceusa)


Fonte: Redazione - Rita Rossi - www.personaedanno.it

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Ci sono 7 commenti


12.30  di lunedì 26/03/2012
scritto da  Pino FALVELLI
GIRA CHE TI RIGIRA LA REALTA´ E´ UNA SOLA : BISOGNA SEMPRE E COMUNQUE ASSICURARE LA FAMOSA "RENDITA VITALIZIA E PARASSITARIA" CON LA SCUSA DEI FIGLI. Conclusione : riforma del diritto di famiglia URGENTEMENTE, per garantire la pari dignità tra uomo e donna, i pari diritti ed i pari DOVERI !!! Fine della vera e propria "RIDUZIONE IN SCHIAVITU´ " DELL´ UOMO RISPETTO ALLA DONNA e vera tutela dei minori con il mantenimento diretto ed obbligatorio da parte di entrambi i genitori sulla base del loro reddito accertato; nonchè, casa coniugale al legittimo proprietario, doppia residenza dei minori presso entrambi i genitori, con tempi paritetici di permanenza (salvo diversi accordi e/o problematiche particolari da motivare e documentare adeguatamente ). Questa la la ricetta dalla quale non è più possibile prescindere. BASTA CONTINUARE A PRENDERCI IN GIRO CON LA SCUSA DI TUTELARE I FIGLI !!! La vera bigenitorialità si ottiene solo tutelando anche i loro papà. Non si può parlare di tutela dei minori continuando a "massacrare" i loro padri per " loschi" interessi economici e patrimoniali. Quando un uomo viene ridotto in "miseria" e COSTRETTO, PER PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE, a dover lavorare per il resto dei suoi giorni per assicurare la "rendita vitalizia" forse non è "sfruttamento e riduzione in schiavitù" ??? Che differenza c´ è con lo sfruttamento dei neri d´ America nelle piantagioni di cotone ??? La rivoluzione americana cosa ci ha insegnato ??? Un invito a riflettere !!! .-

09.34  di lunedì 26/03/2012
scritto da  cusanno gino
desidero....per la prossima vita nascere giudice....

17.08  di venerdì 23/03/2012
scritto da  SALVO-CT
VERGOGNA...VERGOGNA....ED IL PARLAMENTO STA A GUARDARE...E LA BARBARIA AVANZA...PURTROPPO ANCORA NULLA IN COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO...

16.49  di venerdì 23/03/2012
scritto da  sottosopra
Siamo nel sottosopra.

12.15  di venerdì 23/03/2012
scritto da  il soccombente
Mi pare sia lo stesso giudice che qualche settimana fa ha emesso un provvedimento presidenziale in cui viene applicato il mantenimento diretto...ma...alla portata dei soli "benestanti" che hanno a disposizione 3 case:
Sentenza pilota a Trieste. Il giudice ha scelto l’affido alternato: i genitori andranno nell’abitazione della figlia di 4 anni una settimana a testa
http://ilpiccolo.gelocal.it/cronaca/2012/03/07/news/genitori-separati-la-casa-alla-bimba-di-4-anni-1.3259617


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