Trib. di Bari: con mamma e con papa´, e la casa ad entrambi - di Rita RossiINFOLEGAL
06/02/2012 - 16.32Quella che ci giunge dal Tribunale per i Minorenni di Bari è una decisione che lascia sorpresi, in positivo però: per l' originalità rispetto agli assetti giurisprudenziali tristemente noti in materia di affidamento dei figli; per la dovizia di argomentazioni (in altre parti d'Italia siamo abituati a motivazioni laconiche e assai poco giuridiche, da parte dei giudici minorili); soprattutto - direi - per la capacità dimostrata di offrire risposte su misura e coerenti con lo spirito della riforma del 2006, e questo è importante soprattutto oggi, in un momento in cui la stessa Cassazione sembra voler sconfessare l'intervento riformatore sull'affidamento condiviso. Una decisione da leggere per intero nella pur lunga motivazione. Mi limito, dunque, a segnalare i passaggi più significativi ed intriganti: Affidamento condiviso: la coppia in causa è molto conflittuale e la madre reclama l'affidamento esclusivo a sè dei due figli minori. Questi sono apertamente e decisamente schierati, l'uno a fianco della madre, l'altro del padre. Il t.m. conclude che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, dato che "stando alle condivisibili valutazioni del CTU, i genitori sono entrambi di per sé dotati di buona capacità genitoriale, ma non funzionano come coppia genitoriale, a causa dell'elevata conflittualità che sono incapaci di gestire. Non vi sono dunque carenze tali da far propendere per il regime di affidamento esclusivo, mentre la condivisione delle decisioni da assumere nell'interesse dei figli, se integrata attraverso un efficace percorso di mediazione, potrebbe indurre le parti ad una maggiore responsabilizzazione e collaborazione nell'interesse dei figli". Ciò che, dunque, decide per l'applicazione della regola generale del condiviso è l'accertata buona capacità di ciascuno dei due genitori, in sè considerata, e che va mantenuta distinta dal loro mancato funzionamento come coppia genitoriale. Questo passaggio della motivazione è particolarmente apprezzabile, in un momento in cui anche la corte di legittimità mostra di non avere troppa chiarezza sui concetti. Sarebbe un controsenso, infatti, ritenere che la regola del condiviso debba essere disapplicata allorchè i genitori siano in conflitto, situazione che si riscontra nella stragrande maggioranza delle separazioni. Se un genitore possiede la capacità di occuparsi dei propri figli, apprestando loro le cure materiali, affettive ed educative necessarie ad assicurargli una crescita equilibrata, per questo solo motivo deve poter esercitare il ruolo di genitore, e dunque il figlio deve essergli affidato. Cd. collocazione dei figli: essendo emerso in modo innegabile dalla CTU che ciascuno dei figli "ormai adolescenti, sono entrambi 'schierati' con le posizioni di ciascuno dei genitori, sicché, stando alle valutazioni del CTU non contrastate dai CTP, il collocamento prevalente di entrambi presso uno dei genitori sarebbe pregiudizievole per l'equilibrio psichico del figlio 'schierato' con l'altro genitore". Un'opzione, questa, rispettosa dell'opinione e delle posizioni assunte (a ragione o a torto conta assai poco) da ciascuno dei due giovani. Nè - sono convinta - si potrebbe obiettare sensatamente che con tale decisione il rapporto tra i due fratelli verrebbe compromesso: si tratta di due adolescenti, in grado dunque di organizzare il loro tempo insieme. E questo, oltretutto, verrà agevolato dalla soluzione abitativa accolta, come vedremo. Eppure, soluzioni del genere di questa sono rarissime in Italia: con l'affermazione, spesso poco realistica seppur suggestiva, che la relazione tra fratelli verrebbe a risentirne, i giudici nostrani sono assai restii a stabilire che essi vivano l'uno con il padre e l'altro con la madre (fanno eccezione i caso in cui si tratti di giovani prossimi alla maggiore età). Assegnazione della casa coniugale: disposta una CTU che accerta la divisibilità della casa familiare, il t.m. barese dispone che la casa vada assegnata ad entrambi i genitori, con attribuzione a ciascuno di una porzione distinta. Soluzione assai poco scontata, anche quest'ultima, nel panorama giurisprudenziale italiano. Certamente, soluzione praticabile solo allorchè la casa familiare sia ampia e divisibile, ma in tali caso almeno val la pena che il giudice si interroghi sulla praticabilità di un'opzione del genere. Mantenimento: anche qui, pur senza entrare nei dettagli, la scelta appare equilibrata, avendo il tribunale tenuto conto sia della disparità reddituale tra le parti, sia del precedente concorso di ciascuno alle spese familiari, sia la diversa collocazione dei due figli. Fonte: Redazione Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 551 volte
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| 13.23 di domenica 12/02/2012 | ||
| scritto da Pietro Crescenzi | ||
| chi lo dice a tutti gli altri giudici sparsi nei Tribunali italiani che questa è e deve essere l´unico modello che la legge fissa? Entrambi i genitori devono essere messi in grado di esercitare quello che per i figli è un diritto: la loro azione genitoriale, appunto.
Io ho avuto un affido condiviso e i miei due figli stanno tanto con me quanto con la madre. Ma io sono stato estromesso dalla casa coniugale (dal giudice) e senza alcun risarcimento e inoltre vengo obbligato a versare quello che chiamo un vero e proprio "pizzo" a una persona che guadagna € 900/mese più di me. In cinque righe non so quanti articoli di legge, anche costituzionali, vengono violati. Sulla giustizia italiana spesso si alzano voci sull´incertezza delle pene; una cosa si può dire: nell´ambito del diritto di famiglia c´è la certezza dell´ingiustizia. | ||
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| 23.17 di mercoledì 08/02/2012 | ||
| scritto da Fabrizio Zucchelli | ||
| Sono convinto da sempre che questa soluzione sia l´ uovo di Colombo.
Se ci sono problemi di spazio i genitori possono tranquillamente alternare la casa assegnata alla prole nei tempi più consoni in dipendenza dell´ età dei figli. Se non sono in grado di mettersi daccordo partendo da questa base che subentri il tribunale. FZ | ||
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