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False accuse di abuso. Per la Procura di Catania lo stress da separazione giustifica la calunnia

Cronache dai tribunali


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False accuse di abuso. Per la Procura di Catania lo stress da separazione giustifica la calunnia
Il tribunale di Catania

26/12/2011 - 15.31

La pronuncia è del 2009, ma la vogliamo esporre ugualmente per la gravissima negazione di giustizia che essa rappresenta. In più, sentenze del genere costituiscono, a ben vedere, un pericolosissimo precedente a cui altre procure, sollecitate da solerti avvocati difensori, si rifanno per archiviare in maniera sbrigativa accuse infamanti come quella che ha coinvolto il sig. GS per anni.

A Catania la signora CC denuncia l'ex marito di sospetti abusi sessuali a seguito di alcuni comportamenti che la figlioletta avrebbe manifestato, guardacaso, al rientro dai pochi momenti trascorsi con il papà. La madre parla di masturbazione, profondo stato depressivo, mancata minzione per molte ore e racconti di giochi "particolari" fatti con il padre. Pura immondizia senza fondamento, ma la signora si supera, e accompagna le denunce con i filmati ritraenti la minore nuda nel fasciatoio mentre racconta alla madre cosa sarebbe accaduto mentre si trovava insieme al papà. Peraltro, dalla lettura dello stesso dispositivo, firmato dal sostituto procuratore dr.ssa Lucia Guaraldi, si evince che "...già da una preliminare visione del video emergeva una certa morbosità della madre nell'effettuare le riprese, che manifestava soffermandosi con insistenza sui genitali della piccola, e porgendo domande alla figlia in modo certamente suggestivo sui giochi con il padre".  Pura immondizia, appunto, che un sostituto procuratore dovrebbe valutare con estrema attenzione e senza alcuna benevolenza.

La bambina viene sentita in due occasioni, con l'assistenza di un neuropsichiatra infantile, ma non rivela mai nè abusi sessuali nè atteggiamenti morbosi, anzi parlando del padre in termini positivi. Le audizioni concludono che anche l'esame dei DVD prodotti dalla madre non indicano alcun abuso, cosicchè l'accusa viene proditoriamente archiviata.

In questi casi il codice prevede che il giudice invii gli atti alla procura per il reato di calunnia, e che lo faccia di ufficio. Ma nel caso della signora CC scatta il salvagente, che dà un colpo di spugna al reato che la ex mie, invece, avrebbe commesso consapevolmente. "...Nella condotta della C non si ravvisano elementi del delitto di calunnia. Coem emerge da tutti gli atti di indagine, ed in particolare dalla perizia disposta dal Tribunale dei minorenni, le denunce della donna per i presunti abusi in danno della figlia sono state determinate dall'effettivo timore che la stessa fosse stata oggetto di morbose attenzioni da parte del padre o di un altro appartenente alla sua famiglia, a ciò verosimilmente indotta dallo stress provocato dalla separazione dal marito e dalla suggestionabilità dovuta alle insicurezze caratteriali evidenziate dall'esame psicologico......".

In pratica, per la Procura di Catania chi si trova in stato di ansia, un pò stressato dalla separazione ed insicuro, può tranquillamente calunniare. Per costoro, il codice penale non ha valore.


Fonte: Redazione

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Ci sono 5 commenti


08.17  di giovedì 23/02/2012
scritto da  luca da vicenza
Se il csm fosse veramente efficente e giusto dovrebbe convocare il magistrato che si è permesso di scrivere quelle parole ,farsi consegnare tonaca e dimissioni e poi mandarlo a casa nella migliore delle ipotesi.

15.46  di venerdì 30/12/2011
scritto da  Massimo Rosini
W l´Italia ....

08.58  di mercoledì 28/12/2011
scritto da  Augusto O.
Con la psicologia i tribunasi superano tutto, anche l´evidenza e la realtà. La psicologia è lo strumento con cui oggi si operano le più abbiette ingiustizie.
Povera madre, santa e venerabile... aveva il "timore", e il timore giustifica tutto, anche la calunnia, la cattiva fede, magari anche ogni macchinazione che avrà messo in atto per allontanare i figli dal padre.
Un tempo c´era la superstizione, la religione, la credenza, la teologia a giustificare le più efferate ingiustizie e i tribunali si riempivano di tanti "Bellarmino" (inquisitore che mandò in galera Galileo) che, proprio con la religione e la credenza, spedivano la gente in galera, provando "teologicamente" che le loro idee fossero ingiuste, pericolose, sovversive.
Ora siamo in un nuovo sottosopra, con nuovi teologi: abbiamo i tribunali pieni di "psicologi" che, con novella teologia, dividono i figli dai padri, giustificano le più sfacciate ingiustizie e danno spiegazione di tutto, anche le calunnie.
Vedrete che dovremo aspettarci ancora di peggio, rispetto all´inquisizione: quest´ultima aveva a riferimento almeno
la tradizione. I nostri tribunali hanno a riferimento il caos totale.

14.23  di martedì 27/12/2011
scritto da  Salvo-CT
Sempre due pesi e due misure...eppure la legge è uguale per tutti...quante denunce su art. 388 c.p. ci sono state archiviate..e perchè archiviano quasi sempre, quando è la madre a compierli?
subito rinvii a giudizio per i padri...


16.11  di lunedì 26/12/2011
scritto da  Bernardo da Reggio Calabria
Richard Gardner non ha insegnato nulla. L´archiviazione, così come ogni altro provvedimento giudiziale benevolo nei confronti del soggetto calunniatore (succede anche qui a Reggio Calabria) non fa che giustificare, amplificare e consentire la reiterazione delle accuse del genitore malevolo (spesso, ma non sempre, la madre). Il sistema giudiziario viene inondato così di denunzie stupide ed inutili se non addirittura false, in un meccanismo perverso in cui milioni e milioni di euro dei contribuenti (il tempo perso in indagini fatte il più delle volte in modo sciatto) vanno in fumo. I PM, quindi, continuano ad indagare sul nulla, e la parola del querelante, che nel demente sistema legislativo attuale vale di più di quella del querelato, assurge a verità e trovarsi nei guai è facile come bere un bicchiere d´acqua. Sarebbe il caso di sapere quante altre denunzie abbia fatto la madre "stressata" dopo questa archiviazione e non mi sorprenderei se ce ne fossero ancora altre. Il rinvio a giudizio per calunnia del denunziante non deve essere certo fonte di soddisfazione per la vittima, ma che dalla mancanza di questo evento giudiziario necessario (non discrezionale o facoltativo) si passi alla totale ingiustizia è un dato di fatto ineccepibile...


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