Adiantum Adiantum su Facebook English Français Deutsch Espanol Class Action
[ ]

ICI, casa coniugale e seconda casa: se faccio il genitore, vengo punito

Area Tecnica


Imposta Adiantum come pagina iniziale Stampa l'articolo Invia l'articolo per Email Aggiungi ai Preferiti


ICI, casa coniugale e seconda casa: se faccio il genitore, vengo punito

06/12/2011 - 18.37

Ho un piccolo alloggio, una moglie dei figli, poi si sa succede che ci si separa. Il piccolo alloggio anche se di mia proprietà viene assegnato a mia moglie perché il giudice decide impropriamente che lei è il genitore collocatario, il genitore collocatario non è previsto dalle norme attuali (art.155 e seguenti C.C.), ma in Italia si sa funziona così e un genitore diventa il visitatore dei figli, naturalmente se l’altro genitore favorisce le visite.

Il comma 3-bis dell’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

In parole povere, il mio alloggio anche se non più abitato da me, sconta l’ICI come prima casa, del resto li ci abitano i miei figli, e sconta imposta come prima casa anche un immobile dato in uso gratuito ad un parente sino al terzo grado.

Passa un po’ di tempo, io non mi abbatto e accedendo ad un mutuo riesco ad acquistare un'altra unità abitativa, posso cosi offrire ai miei figli una situazione migliore nel poco tempo (il giudice ne da poco di tempo ai non collocatari) in cui i miei figli “mi fanno visita”.

Bisogna però precisare che l’assimilazione ai fini ICI con la prima casa (ora quasi tutte esentate) opera solo ove ricorrano le condizioni prescritte dal comma 3-bis dell’art. 6, del D. Lgs. n. 504 del 1992, e cioè che il coniuge non assegnatario della casa coniugale “non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

In altre parole, se compro un immobile nello stesso comune per stare vicino ai miei figli e cercare di fare il padre, per quanto possibile, allora pagherò l’ici come seconda casa sull’alloggio assegnato a mia moglie, se invece mi allontano dai miei figli e vado in un altro comune allora usufruirò  delle agevolazioni come prima casa.

Vengo quindi premiato se non faccio il genitore, e punito se lo faccio.


Fonte: Redazione - Maurilio Pavese

Non ci sono allegati per questa notizia



Torna indietro

Questa Notizia è stata letta 1361 volte
Campagna di Tesseramento Adiantum 2010/2011

As-Magazine - Sfoglia la rivista

Notizie Correlate


Risarcibile il danno per PAS - Cassazione n. 7452/12 – di Ilaria Bedeschi

Il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, disponeva l’affidamento condiviso della...

15/05/2012 - 21.13
Risarcibile il danno per PAS - Cassazione n. 7452/12 – di Ilaria Bedeschi

Indennita´ di paternita´ Inps e congedo obbligatorio per il padre

La lavoratrice incinta ha diritto per legge ad assentarsi da lavoro nel periodo avanzato della...

28/04/2012 - 10.03
Indennita´ di paternita´ Inps e congedo obbligatorio per il padre

Camera deputati, emendamento su IMU: la paga chi abita nella casa coniugale

AGI) - Roma, 16 apr. - Alla Camera prosegue l'esame del dl sulle semplificazioni fiscali, al quale...

16/04/2012 - 18.03
Camera deputati, emendamento su IMU: la paga chi abita nella casa coniugale

Detrazione IMU abitazione principale, Lussana: padri separati esclusi

L'on. Carolina Lussa (LN) interviene sul tema della possibile detrazione IMU in favore dei padri...

29/03/2012 - 18.43
Detrazione IMU abitazione principale, Lussana: padri separati esclusi

Piu’ l’ISEE e’ basso, meno paghi per l’asilo nido - di Maurilio Pavese

All’articolo 5 del Decreto Salva Italia si prevede che entro il mese di maggio 2012 Presidenza del...

05/02/2012 - 10.21
Piu’ l’ISEE e’ basso, meno paghi per l’asilo nido - di Maurilio Pavese

ICI, casa coniugale e seconda casa: se faccio il genitore, vengo punito

Ho un piccolo alloggio, una moglie dei figli, poi si sa succede che ci si separa. Il piccolo...

06/12/2011 - 18.37
ICI, casa coniugale e seconda casa: se faccio il genitore, vengo punito


Le Notizie più Lette


Inserisci un commento Inserisci un commento


Ci sono 4 commenti


17.22  di giovedì 02/02/2012
scritto da  Maurilio Pavese
Caro il soccombente, nessuno mette in dubbio ciò che lei è riuscito a fare ma la realtà è differente:

Il Ministero delle Finanze, con le circolari 28.05.98 n.136/E, 27.05.99, n.120/E e 7.06.00 n.118/E indicava il coniuge assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull´immobile, soggetto passivo dell´I.C.I.
Anche le istruzioni alla dichiarazione dei redditi e le Guide fiscali per le famiglie pubblicate dall´Agenzia delle entrate avevano sempre avvalorato l´interpretazione del Ministero delle finanze.
Sua moglie pagava l’ici sull’immobile a lei assegnato e lei sul suo, sino all’anno 2005 compreso.

La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18476 del 19/9/2005 decise che il coniuge assegnatario della casa coniugale non può ritenersi soggetto passivo dell´ici per la parte dell´immobile non di sua proprietà, in quanto il suo diritto non è un diritto reale di abitazione (come ad esempio nel caso di decesso del coniuge), bensì un diritto personale di credito, ossia di un semplice diritto di godimento dell´immobile per effetto della sentenza giudiziale.
Sua moglie avrebbe dovuto pagare l’ici come prima casa sul 50% dell’immobile a lei assegnato e lei prima casa sull’immobile di sua proprietà dove abitava e seconda casa sul 50% assegnato al coniuge, anni 2006 e 2007.

Per ovviare a tale anomalia, La Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (GU n. 300 del 28 dicembre 2007) andava a inserire il comma 3-bis all’art. 6 del D. Lgs. n. 504 del 1992 stabilendo che: "Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l´imposta dovuta applicando l´aliquota deliberata dal comune per l´abitazione principale e le detrazioni di cui all´articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".
Nel contempo il governo tolse l’ICI sulla prima casa.
Lei avrebbe dovuto pagare come per l’anno 2006 e 2007 a meno che (cosa molto comune) il suo comune di residenza non assimilava a casa principale la casa abitata dai parenti (figli parenti di primo grado, il coniuge non è parente).

Il nuovo Governo ha deciso di sostituire l’ICI con l’IMU l´Imposta Municipale Unica introdotta a opera del Governo Berlusconi IV col decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , anticipandola di due anni anche in questa legge si prevede che l’aliquota ridotta per l´abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all´ articolo 6, comma 3-bis (coniuge separato non assegnatario della casa coniugale non proprietario di altro immobile nello stesso comune); ma viene più data la possibilità ai comuni di ovviare alle distrazioni legislative mediante assimilazione ad abitazione principale le unità immobiliari date in uso ai parenti.
Per ciò se nulla cambia lei pagherà sul 50% dell’immobile assegnato al coniuge come seconda casa, senza tra l’altro poter usufruire delle detrazioni per i figli che abitano con sua moglie.

Rimango comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.

16.04  di sabato 14/01/2012
scritto da  Guido Lacasa
HA PERFETTAMENTE RAGIONE il Signore che ha evidenziato che lo Stato colpevolizza, a livello fiscale, colui che, obbligato a lasciare la casa coniugale per una separazione personale, è costretto a pagare più imposte per avere un tetto nello stesso comune dove si trova la casa coniugale, abitata dall´ex moglie e dai propri figli, proprio per restare vicino a questi ultimi.
Con tutte le difficoltà che hanno i genitori "soccombenti" (praticamente sempre i padri) - difficoltà poco conosciute anche ai consulenti, psicologi e a tutti coloro che spesso ruotano attorno a queste problematiche -, continuare a lasciare questo onere è, secondo me, un atto iniquo.
Quando poi lo Stato aumenta l´imposizione sulla seconda casa per tutti, come ha fatto da quest´anno 2012, comprendendo e non escludendo coloro che sono in queste condizioni, beh...... allora c´è veramente qualcosa di assurdo.
A completamento di ciò che è stato scritto il 6.12 (dal Sig. Pavese, credo), mi permetto di precisare che l´imposizione fiscale riguarda principalmente l´ACQUISTO della casa vicina ai figli (aliquote del 10%-12% sul valore catastale anzichè del 3%-4%), oltre all´iniquo PAGAMENTO ANNUALE dell´Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) che dal 2012 ha sostituito e inasprito l´ICI.
SI RENDE NECESSARIO A QUESTO PUNTO CONVERTIRE IMMEDIATAMENTE IN LEGGE la proposta di legge n. 1757 presentata l´8.10.2008 presso la Camera dei Deputati, modificandola e rendendola operativo almeno per coloro che sono DIVORZIATI (se qualcuno pensa che tra i separati potrebbero esserci delle simulazioni.....).
Insomma, se i "poveri" padri separati e divorziati hanno già tante difficoltà, lo Stato fa di tutto per affossarli.

08.20  di venerdì 09/12/2011
scritto da  Pino FALVELLI
Purtroppo, anche il nuovo Governo dimostra di essere "filo-femminista". Lo evidenziano gli incentivi previsti per l´ assunzione delle donne. Vanno benissimo quelli per tutti i giovani, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, ma pechè continuare a FAVORIRE le donne ? In questo modo i poveri "maschietti" quando riusciranno a trovare lavoro ? Che fine ha fatto l´ art. 3 della Costituzione che sancisce la parità tra i sessi ? Tutti i sacrifici che il nuovo Governo sta chiedendo agli italiani non serviranno a nulla se non verranno, contestualmente, adottati efficaci provvedimenti per combattere anche la CORRUZIONE, i tantissimi sprechi di denaro pubblico e l´ evasione/elusione fiscale. La mia opinione è che a breve ci ritroveremo nelle medesime condizioni e, quindi, pure l´ ICI versata per la prima casa finirà in fumo . Il "sistema" Italia è sicuramente da rivedere.-

13.22  di mercoledì 07/12/2011
scritto da  il soccombente
Mi permetto di dissentire.
Prima del matrimonio ero già proprietario di una minuscola casa.In seguito alla nascita dei figli la moglie ed io abbiamo acquisito, nello stesso comune, una casa un po´ più grande e subito dopo lei ha chiesto la separazione. La casa nuova, come casa coniugale, è stata assegnata ovviamente a lei e lei ne ha pagato l´ICI; mentre io ho continuato a pagare l´ICI per la vecchia casetta e sono stato esentato dal pagare quella sulla mia quota per la nuova, pur essendone proprietario al 50%. Con l´abolizione dell´ICI sulla prima casa nessuno dei due ha più pagato. Con la reintroduzione dell´ICI anche sulla prima casa dovremmo ritornare a pagare ciascuno per la casa di abitazione, ...se non cambia qualcos´altro.


1


La redazione si riserva di eliminare o correggere i commenti ritenuti offensivi, volgari e volutamente provocatori

Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Adiantum manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.


Area Riservata - © Adiantum 2008 - 2012 - Codice Fiscale: 97611760584 - Designed by Alessio