Adiantum Adiantum su Facebook English Français Deutsch Espanol Class Action
[ ]

Con la Class Action i cittadini contrastano le lobby e gli abusi dello stato

INFOLEGAL


Imposta Adiantum come pagina iniziale Stampa l'articolo Invia l'articolo per Email Aggiungi ai Preferiti


Con la Class Action i cittadini contrastano le lobby e gli abusi dello stato

30/10/2011 - 21.56

Nella concezione illuministica dell’uomo, la società era l’insieme di singoli individui, legati tra loro da un “contratto sociale” nel tentativo di raccogliere le volontà individuali di ognuno, per realizzarle tutte; pertanto, per Jean-Jacques Rousseau l’interesse generale era esclusivamente la somma degli interessi individuali; era il singolo cittadino a doversi confrontare con gli altri e con lo Stato, esito finale delle regole determinate dalla volontà dei singoli.

Negli anni, però, si è più volte verificato che l’interesse di una molteplicità di individui trovasse ostacolo alla propria realizzazione in interessi economici di alcune “lobby” o nel mancato od erroneo funzionamento della Pubblica Amministrazione. La necessità di uno Stato di munirsi di un apparato burocratico complesso per la realizzazione degli interessi collettivi ha il rischio endogeno di produrre una disfunzione che provoca una assenza di esercizio della P.A. o, a volte, un abuso di questa nell’esercizio del potere, così non rendendosi più funzionale all’interesse dei cittadini, ma contrario al medesimo. E’ altresì evidente che alcuni “poteri” (siano essi politici od economici) all’interno di un sistema giuridico siano più forti di altri e dei singoli cittadini, così relegando questi ultimi a subire gli interessi della “lobby”, piuttosto che poter espletare i propri. In una società così complessa, pertanto, a volte non è sufficiente per il singolo cittadino esercitare da solo i propri diritti per realizzarli, ma ha la necessità di riunirsi con altri cittadini con cui condivide un interesse o una categoria di interessi.

Si passa così dal concetto illuministico dell’uomo di Rousseau, necessariamente, a quello hegeliano (ripreso socialmente da Feuerbach e Jaspers), che trova la massima espressione nelle determinazioni di Martin Heidegger: “il mondo è già sempre quello che io condivido con gli altri. L’esserci è già un essere insieme” (Heidegger M., Sein und Zeit, Halle (D), 1927, 154).

Infatti, è necessario creare un “insieme di cittadini” per essere ascoltati da uno Stato sempre maggiormente burocratizzato o per poter contrastare alcune lobbies economiche che perseguono i propri interessi a dispregio degli altri cittadini.

Per arginare tali fenomeni è ormai presente da decenni negli Stati Uniti la possibilità di ricorrere ad azioni collettive, c.d. class action, che permettano ad un insieme di cittadini, uniti tra loro in una associazione o in una lotta comune, di contrastare un “potere forte” che da soli non riuscirebbero ad affrontare (sia per importanza politica, sia per il costo economico dell’azione), al fine di richiedere allo stesso ordinamento giuridico di accertare processualmente eventuali abusi, disporne la cessazione e risarcire i danni subiti da tutti i cittadini che si trovino nella medesima situazione di quella classe di cittadini che ha promosso la class action, anche nel futuro.

Con l'azione collettiva si possono anche esercitare pretese risarcitorie, ad esempio nei casi di illecito plurioffensivo, ma lo strumento oltre alle funzioni di deterrenza realizza anche vantaggi di economia processuale e di riduzione della spesa pubblica. L'azione collettiva diviene così il modo migliore con cui i cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dei promotori.

In Italia, l’azione collettiva, la c.d. class action, è stata introdotta solo nel 2009 e si rappresenta da subito come “zoppa” rispetto a quella americana innanzi descritta. Infatti, non soltanto la class action italiana non ha valore nei confronti di tutti, ma esclusivamente nei confronti dei promotori, ma, cosa ancor più grave, anche nell’eventualità di accoglimento (di una class action presentata nei confronti della P.A.), non prevede il risarcimento del danno (al contrario, il risarcimento è previsto per le azioni collettive promosse secondo i dettami del novellato codice del consumo). Questo costringe inevitabilmente i promotori della class action contro la P.A. a prevedere, dopo le decisioni della Magistratura italiana, un ricorso alla Corte di Giustizia Europea per richiedere il risarcimento del danno subito all’interno del sistema giuridico italiano. Vieppiù che nella legislazione italiana, una volta che è stata promossa l'azione collettiva, analogo procedimento non può essere promosso da altri soggetti in nessuna sede giurisdizionale. Dopo un esito negativo, non è possibile l'avvio di un'analoga causa collettiva, fatto salvo il diritto di appello dei ricorrenti, singolarmente o proseguendo la class action.

Riassumendo, l’ordinamento giuridico italiano ha introdotto solo nel 2009 la possibilità di una azione collettiva, rappresentandone un doppio binario.

Da una parte, si è determinata la possibilità per i cittadini-consumatori di promuovere una class action con la legge 99 del 23 luglio 2009, che ha modificato l’art. 140bis del D.Lgsl. 206/2005 (c.d. codice del consumo), determinando il Tribunale Ordinario quale magistrato competente a decidere. La legge, pur permettendo ai cittadini di promuovere una azione collettiva nei confronti delle imprese e delle industrie (i c.d. poteri forti), non prevede sanzioni punitive, né la appellabilità della sentenza di primo grado che rigetti la class action.

Dall’altra, con il D. Lgsl. 198/2009 si è permessa l'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi. Quest'ultimo tipo di azione può essere esercitato contro una PA o un concessionario di pubblico servizio se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici. Il Giudice competente a decidere non è il Tribunale Ordinario, ma il TAR e l’azione deve essere preceduta da una diffida inviata almeno novanta giorni prima del ricorso al TAR.

Senza volersi soffermare sugli aspetti squisitamente giuridici e procedurali della class action nei confronti della P.A., è evidente che l’esistenza di uno strumento che permetta a più cittadini di unirsi per un medesimo scopo ed ottenere collettivamente un risultato processuale di argine di eventuali abusi od omissioni della P.A. non può che essere valutato positivamente in uno “Stato di diritto”; è, però, manifesto che l’azione collettiva così come introdotta in Italia sia fortemente limitata nella propria ammissibilità sia con riguardo all’oggetto di ricorso che ai soggetti che vi possano partecipare, oltre ad essere mancante di un elemento essenziale: il risarcimento del danno, laddove verificata la fondatezza del ricorso da parte del TAR.

Le difficoltà ad introdurre una class action e la necessità di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per la richiesta di risarcimento del danno, pur in caso di accoglimento del ricorso al TAR, oltre alla recente introduzione dell’istituto giuridico in Italia, non ha ad oggi prodotto una molteplicità di azioni collettive contro la P.A. Tra queste, la prima in Italia contro il Ministero della Giustizia, va annoverata quella promossa da ADIANTUM (Associazione di Associazioni a Tutela dei Minori), attualmente in attesa di essere discussa dinanzi al TAR Lazio.

ADIANTUM lamenta la mancata formale e sostanziale applicazione dell’affidamento condiviso del minore in caso di separazione e/o divorzio dei genitori, nonostante l’esistenza di una legge dello Stato italiano (la Legge 54/2006) che lo impone, con la grave omissione del Ministero della Giustizia nel mancato controllo della violazione normativa e nel non aver, ancora ad oggi, espletato quella funzione di controllo acchè i singoli Tribunali si munissero di strutture e criteri generali idonei ad evitare una costante e manifesta disapplicazione di una legge dello Stato.

La class action promossa da ADIANTUM, preceduta dall’atto di diffida al Ministero della Giustizia che non ha ritenuto neppure di dover prendere posizione in merito, è una importante azione giuridica e politica, che servirà, probabilmente, a rendere pubblica una disfunzione del nostro Paese di disapplicazione normativa. Purtroppo, la consapevolezza che l’azione collettiva promossa non sarà la panacea, ha costretto ADIANTUM già ora ad attivarsi per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Europea, con la convinzione che ciò che mancherà nel sistema italiano verrà supplito in ambito europeo.

Da tutto ciò emerge un’unica certezza: non è più possibile pensare in un sistema sociale complesso come il nostro che un singolo individuo possa esercitare i propri diritti ed interessi legittimi in solitudine; vi è la necessità che i singoli conglobino insieme per la tutela dei propri interessi di categoria; riassumendo il concetto riportato inizialmente di Heidegger “essere è già un essere insieme”, se vogliamo esistere, dobbiamo esistere collettivamente uniti; per dirla con le esatte parole del filosofo tedesco, concludiamo che “Dasein ist mit-Dasein” (“Esistenza è  coesistenza”).

 

Davide Romano


Fonte: Redazione

Non ci sono allegati per questa notizia



Torna indietro

Questa Notizia è stata letta 547 volte
Campagna di Tesseramento Adiantum 2010/2011

As-Magazine - Sfoglia la rivista

Notizie Correlate


Tradimento e menzogne al giudice: la sentenza non si rimette più in gioco

A volte la giustizia ha le sue ragioni che la ragione non conosce affatto: la donna fedifraga che,...

14/04/2012 - 16.23
Tradimento e menzogne al giudice: la sentenza non si rimette più in gioco

La responsabilità dell´Avvocato - a cura dell´Avv. Raffaele Plenteda

Che cos'è la responsabilità dell'avvocato? Gli avvocati, ed i professionisti in...

08/04/2012 - 12.42
La responsabilità dell´Avvocato - a cura dell´Avv. Raffaele Plenteda

Cassazione: l´avvocato che sbaglia non ha diritto ad essere pagato

la Corte Suprema ribadisce il principio, che era già stato affermato in precedenti pronunce, per...

08/04/2012 - 12.05
Cassazione: l´avvocato che sbaglia non ha diritto ad essere pagato

Addebito della separazione e allontanamento dalla casa familiare

 
Addebito della separazione e allontanamento dalla casa familiare

Casa coniugale riassegnata se lei va a vivere con un nuovo compagno

Se lei dopo la separazione è andata a vivere nella casa di un...

04/03/2012 - 12.57
Casa coniugale riassegnata se lei va a vivere con un nuovo compagno

Ballottaggio al Consiglio dell´Ordine di Palermo, eletti anche 3 di Avvocati Indipendenti

Novità al Consiglio dell'Ordine di Palermo, dove "Avvocati Indipendenti" ha...

13/02/2012 - 15.42
Ballottaggio al Consiglio dell´Ordine di Palermo, eletti anche 3 di Avvocati Indipendenti


Le Notizie più Lette


Inserisci un commento Inserisci un commento


Ci sono 4 commenti


10.30  di lunedì 21/11/2011
scritto da  Max
Anche io mi associo all´iniziativa di quel padre che pagherebbe la quota se altri non possono,lo faccio perchè essendo all´inizio della causa e non avendo neanche una sentenza, ma un provvedimento penso che dovrei almeno attendere il primo grado di giudizio.
Comunque tanto sono consapevole che dovrò + o - ripercorrere la stessa strada di chi in questi anni ha già subito la mannaia della giustizia. Se già da ora si cominciasse ad ottenere dall´europa una condanna per l´italia,tutti ci gioveremmo di questo presto o tardi.Mi chiedo solo se ancora ci sarà un europa...e soprattutto visto che siamo uno dei paesi + condannati, se ai nostri organi istituzionali interessino le condanne...ed in che tempi intendano farvi fronte....ma questa è solo una riflessione a voce alta...

12.07  di venerdì 18/11/2011
scritto da  Bombardelli Michela
E´ una opportunità che non dobbiamo perderere è l´unica maniera per farci sentire.....iscrivetevi al ricorso, questo mio invito è rivolto in particolare alle mamme, perchè non è vero che Adiantum tutela solo i padri................. mi raccomando mamme a cui sono stati tolti i figli, fate come mè affidatevi a chi ha voglia di cambiare le cose, dobbiamo crederci e uniti c´e´ di sicuro più possibilità di riuscita. Sono una mamma a cui è stata tolta la figlia per non aver l´idonietà genitoriale a detta della CTU ...........grazie Michela

20.59  di mercoledì 09/11/2011
scritto da  Ignazio
Ho assolutemente bisogno del vostro aiuto, ho bisogno di una vostracolletta per iscrivermi a questa class aczion ,
distinti saluti Ignazio c.

10.14  di martedì 01/11/2011
scritto da  Raffaele Bottacchi
In qualche modo l´Avvocato Davide Romano credo voglia dirci che è improbabile che passi un altro treno e che dobbiamo assolutamente prendere questo. Personalmente ho dato la mia disponibilità e qualora non fosse possibile perchè ho accettato mio malgrado una consensuale, mi rendo disponibile al versamento dell´importo prestabilito per qualche altro papà che non ne ha le possibilità.
Forza ragazzi fate le iscrizioni!! Facciamoci sentire.
oggiogno@libero.it


1


La redazione si riserva di eliminare o correggere i commenti ritenuti offensivi, volgari e volutamente provocatori

Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Adiantum manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.


Area Riservata - © Adiantum 2008 - 2012 - Codice Fiscale: 97611760584 - Designed by Alessio