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Figlio30enne con basso reddito: genitori sostengano le sole spese straordinarie

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Figlio30enne con basso reddito: genitori sostengano le sole spese straordinarie
Avv. Rita Rossi

15/10/2011 - 14.53

Commento di Rita Rossi a sentenza Trib. Roma, 13 maggio 2011 (pres. Crescenzi, rel. Serrao). Una decisione equilibrata e compiutamente motivata. Una risposta in certo senso originale alla questione che sempre più spesso approda al tavolo del giudice: c’è un’età oltre la quale l’ obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa? 

Quale può essere la scelta ragionevole allorquando al centro del dibattito sia un figlio che ha già compiuto i trent’anni e che lavora, percependo tuttavia un reddito modesto ?

Quesiti sempre più ricorrenti, in misura proporzionale al prolungarsi dell’età in cui i figli decidono di spiccare il volo e di allontanarsi dal focolare domestico d’origine. 

Una laurea in Scienze della Comunicazione e un Master nel 2005; poi, assunzioni come ad-detto ufficio stampa per una società con contratti a tempo determinato; quindi, dopo fasi alterne, un lavoro part-time di tipo impiegatizio con una retribuzione di circa 900,00 euro mensili.

Dalle risultanze dell’istruttoria emergeva questo quadro: la giovane trentenne era stata posta in grado di raggiungere l’indipendenza economica che in effetti aveva raggiunto, ma, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, non era pienamente autonoma.

Nel procedimento di divorzio, il padre chiede – con l’opposizione della ex coniuge - la revoca del proprio obbligo di corrispondere alla moglie il mantenimento per la figlia. 

La domanda viene accolta riguardo al mantenimento ordinario, fermo restando, però, l’obbligo di entrambi i genitori di concorrere alle spese straordinarie; e ciò in quanto il reddito percepito dalla giovane non potrebbe consentirle di sostenere spese straordinarie, quali spese mediche non coperte dal SSN, o spese per viaggi o per attività sportive.

70% delle spese straordinarie a carico della madre e 30% a carico del padre: questa la misura dell’obbligo di mantenimento residuato in capo ai due genitori, con una differenziazione giustificata e spiegata in ragione della diversa condizione reddituale e patrimoniale degli obbligati.

Una decisione apprezzabile anche perché sorretta da una valutazione della condizione dei due genitori lucida e imparziale, con l’abbandono di preconcetti che vedono nell’appartenenza di genere la condizione di debolezza economica per antonomasia.

La permanenza o meno a carico dei genitori dell’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne si fonda, quanto alla sua sussistenza, sulla condizione lavorativa del figlio, e, quanto al suo ammontare, sul tenore di vita che i genitori possono garantire al figlio, sulle aspettative professionali di quest’ultimo e sul confronto tra le condizioni patrimoniali dei genitori.

La giurisprudenza della Suprema Corte afferma in modo sostanzialmente univoco che l'ob-bligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147).

Fino a che tale autonomia, non solo patrimoniale, non è raggiunta, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616). Tuttavia, pur se non è possibile prefissare quando termina l'obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non possa protrarsi oltre ogni ragionevole limite. Presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, di mantenersi da solo. 

Il regime dell’obbligazione dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni è stato via via elaborato in sede interpretativa, affermandosi il principio per cui il giudice di merito non può prefissare un termine astratto di tale obbligo di mantenimento ma esso deve essere legato alla valutazione del fatto che il figlio non abbia saputo trarre profitto, per inescu-sabile trascuratezza, delle opportunità fornitegli dai genitori di concludere gli studi intrapresi e conseguire i titoli indispensabili ai fini dell’accesso alla professione auspicata. Si è anche affermato che spetta al genitore interessato alla declaratoria della cessazione di tale obbligazio-ne fornire la prova dell’autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali concrete condi-zioni di mercato, unitamente alla prova che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificati. Si è, tuttavia, anche affermato che la prova dell’indipendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali ad esempio i mezzi economici di cui quel figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l’essere stato avviato ad un’attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica o comunque l’essere stato posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all’autosufficienza economica. Non va, inoltre, trascurata la circostanza che una volta cessato l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne per avere quest’ultimo espletato un’attività lavorativa, esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali diverse (Cass. 22477/2006, - 26259/2005, - 12477/2004). 

Recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che: “Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di manteni-mento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno” (Cass. 22.11.2010, n.23590).   


Fonte: www.personaedanno.it - Rita Rossi

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