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Ecco i veri dati nazionali sul Condiviso. A breve per ISTAT una diffida

Osservatorio sul Condiviso


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Ecco i veri dati nazionali sul Condiviso. A breve per ISTAT una diffida

18/01/2011 - 10.05

Dopo la pubblicazione del documento AIAF sul DDL 957,  nel quale il Presidente avv. Pini glorifica i dati dell'ISTAT, è bene supportare le nostre tesi con i dati in nostro possesso. L'Osservatorio Nazionale ADIANTUM sul condiviso, che ad oggi annovera un campione di 1.020 sentenze provenienti da quasi tutti i tribunali italiani, è nato per controbilanciare l'informazione sull'affidamento dei figli proveniente dall'ISTAT e dai tribunali.

I dati provenienti da quelle fonti, infatti, sono fortemente viziati dalla prassi, del tutto inventata dalla magistratura (non è prevista nel dettato della L. 54/2006) del "domicilio prevalente" presso un solo genitore nelle cause di separazione. Tale prassi, in tutta evidenza, aggira del tutto la norma in vigore ormai da 5 anni e falsa le statistiche sulla reale applicazione della norma.

Dal campione analizzato si evince che, a fronte di un 95% di concessione nominale del condiviso, così come comunicata dagli organi di informazione, si oppone il dato del 93% di attribuzione del "domicilio prevalente" presso la madre e del 2% presso il padre. Pertanto, il dato che si ricava ci dice che nel 90% dei casi la legge in vigore non viene applicata: i tribunali concedono il condiviso solo formalmente, ma i contenuti delle sentenze (tempi di permanenza con i figli e imposizione dell'assegno anche a parità di reddito) sono ancora quelli dell'affidamento esclusivo. Dai dati in nostro possesso, poi, si ricava che il c.d. Mantenimento Diretto (previsto dalla legge 54), viene negato nel 98% dei casi, e la prassi dell'assegno - anche tra due ex coniugi che hanno il medesimo stipendio - è ancora l'unica ad essere applicata.

L'Osservatorio, nell'applicazione di una corretta metodologia, ha operato anche un distinguo tra i tribunali ordinari (che disciplinano le separazioni tra le coppie formalmente sposate) e quelli minorili (a cui va la competenza per le coppie di fatto). Ebbene, nei secondi l'applicazione dell'affidamento esclusivo alla madre è ancora molto diffusa, rispetto a quanto avviene nei primi. Si tratta solo di differenze esclusivamente terminologiche, perchè il contenuto e i tempi di permanenza previsti sono del tutto uguali tra loro, cambiando solo la denominazione formale del regime. In particolare, nei tribunali dei minori la L. 54/2006 viene aggirata, oltre che con il sistema del "domicilio prevalente", anche con la formula dell' "affidamento ai servizi sociali competenti per territorio e collocazione abitativa presso la madre". Si tratta di un vero e proprio stratagemma per affidare i bambini al "genitore sessualmente corretto" anche in presenza di chiari motivi di pregiudizio per i bambini (che motivano formalmente l'affidamento ai servizi). Tale aggiramento, per il quale i tribunali minorili si servono della stretta collaborazione degli assistenti sociali, dura mediamente dai 3 ai 5 anni, e "scherma" perfettamente un vero e proprio affidamento esclusivo, mascherato da esigenze di tutela assolutamente infondate (conflittualità, "tenera età etc). La tipicità del rito minorile spiega perchè nei tribunali ordinari non venga adottata mai questa misura.

Riguardo ai tempi di permanenza, i magistrati ancora oggi non si discostano dall'organizzazione tipica del modello antacedente alla Riforma del 2006: un pomeriggio a settimana e un week end alternato, e il numero medio dei pernottamenti è pari a 6 al mese (per il padre).

Sintetizzando i dati di ricerca dell'Osservatorio, si rinviene che:

 

- Totale campione: 1.020 sentenze/provvedimenti

- Fonte: tribunali ordinari e minorili

- Copertura geografica (regionale) Italia: 100%

- Copertura distretti corte di appello: 89%

- Provvedimenti recanti domicilio prevalente presso la madre: 969 (distribuzione tempi con figli: 83% madre - 17% padre)

- Provvedimenti recanti domicilio prevalente presso il padre: 20 (distribuzione tempi con figli: 31% madre - 69% padre)

- Provvedimenti recanti tempi di permanenza pressocchè paritetici: 31

- Media mensile dei pernottamenti per il genitore "non domiciliatario" (bambini > 3 anni di età): 6,5

- Media mensile dei pernottamenti per il genitore "non domiciliatario" (bambini < 3 anni di età): 2,5

- Media mensile dei pernottamenti per il genitore "domiciliatario" dei figli: 26,5

- Media giorni consecutivi nelle vacanze estive per il genitore "non domiciliatario" (bambini > 3 anni di età): 18

- Media giorni consecutivi nelle vacanze estive per il genitore "non domiciliatario" (bambini < 3 anni di età): 4

- Media giorni consecutivi nelle vacanze natalizie per il genitore "non domiciliatario" (bambini > 3 anni di età): 4,5

- Media giorni consecutivi nelle vacanze natalizie per il genitore "non domiciliatario" (bambini < 3 anni di età): 1,5 

 

Sulla scorta di queste risultanze, confermate dal tenore di altri provvedimenti giunti già in questa prima breve fase del 2011, ADIANTUM invierà all'ISTAT una richiesta formale di rettifica della metodologia, sollecitando una nuova ricerca che tenga conto del fenomeno - tutt'altro che marginale - della domiciliazione prevalente.


Fonte: Redazione

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Ci sono 17 commenti


12.08  di lunedì 14/03/2011
scritto da  Papà separato
Anche a Rimini la situazione è la stessa. I miei figli sono in affido condiviso,forse è più opportuno dire che sono in affido esclusivo visto che il domicilio prevalente è quello della madre, sono in affido condiviso quando è ora di pagare visite mediche o spese extra. Personalmente sono stanco di essere utilizzato come bancomat e basta, lo stato deve garantire a tutti i cittadini quanto scritto nella costituzione "E´ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l´eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 della Costituzione Italiana) e deve anche garantire quanto previsto all´ art. 24 della carta dei diritti fondamentali dell´unione europea
1. i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la loro opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
2. in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l´interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. ogni bambino ha diritton di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Dobbiamo dire basta...anche noi padri abbiamo dei diritti, la legge 54/2006 non solo non viene applicata ma non viene nemmeno presa in considerazione dai giudici dei tribunali leggete con attenzione i dati della ricerca di ADIANTUM io rientro nel 95% di sentenze con affido condiviso ma purtroppo solo nel 93% dove il domicilio prevalente è quello della madre. Firmate e fate firmare la petizione per la carta etica di bigenitorialità; fortunatamente alcuni nostri parlamentari stanno prendendo a cuore la vicenda con alcune interrogazioni quali:
4/08504
4/10666
4/10507
inoltra anche un parlamentare europeo ha presentato un´istanza al parlamento europeo l´onorevole Antinoro. Non fossiliziamoci sul partito di appartenenza di queste persone, anche se non siamo del loro partito o se vi apparteniamo pensiamo solo all´interesse dei nostri bambini e firmiamo la petizione.

16.01  di lunedì 24/01/2011
scritto da  Monica
Salve,ringrazio e leggo con piacere tutte le vostre notizie,trovo di massima importanza condividere queste informazioni e soprattutto parlarne!!!..voglio fare presente a tutti voi e ricordare lo strumento importantissimo della mediazione familiare in tanti casi di separazione.Con la mediazione i genitori,dopo essere stati aiutati a ripristinare il canale comunicativo,diventano gli artefici della loro organizzazione familiare e di tutela dei loro figli post separazione. E´ uno strumento potente e efficace,bisognerebbe divulgarla e farla conoscere.Una mediatrice familiare

12.32  di sabato 22/01/2011
scritto da  pasquale petrarulo
Anche in Basilicata (Potenza ) vige la prassi ormai consolidata dell´affidamento esclusivo alla madre, mascherato con mille motivazioni , a volte anche di fantasia. Sta di fatto che la legge 54 viene disattesa nella quasi totalità dei casi.
Perchè i magistrati hanno remore all´applicazione della legge ? In fondo sarebbe solo un atto di civiltà che porterebbe a tranquillizzare non solo i padri ma anche i figli.
E perchè la magistratura mantiene posizioni diverse da quelle imposte dai dettati normativi?
Poi, qual´è l´interesse ad applicare norme non più esistenti ? e soprattutto fondamentalmente diverse dalle cogenti?
Vale un pò il sospetto ,che ormai tutti hanno,di una magistratura a volte golpista ?

17.03  di mercoledì 19/01/2011
scritto da  massimiliano
Un grande ringraziamento alla associazione è tutti coloro che si stanno impegnando da tempo. Attualmente è nato un nuovo grosso è assurdo evento sull affido condiviso riguarda una sentenza di cassazione la quale si pronuncia per un affido condiviso anche se i genitori sono di nazionalità diversa. Immaginate voi come può essere possibile gestire il rapporto genitore è figlio..cosi faccendo decade pure il reato di sottrazione internazionale di minore in quanto non verrà piu riconosciuto dalle legge italiana..possiamo pure addio CONVENZIONI EUROPEE!questo è ciò che mi sta accadendo personalmente.un saluto a tutti voi

10.54  di mercoledì 19/01/2011
scritto da  Pietro Conconi
Grazie Alessio per l´ottimo lavoro.
Nell´articolo citi
"Provvedimenti recanti tempi di permanenza pressocchè paritetici: 31".

E´ possibile avere il riferimento delle sentenze di cui sopra per capire perchè in questi sporadici casi la legge è stata applicata ed usarle magari come precedenti giuridici?

grazie
ciao
Pietro




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