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La deriva della Cassazione in materia di separazione e affidamento dei figli

Rassegna Giuridica


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La deriva della Cassazione in materia di separazione e affidamento dei figli

18/08/2010 - 18.31

Sembrano lontanissimi i tempi in cui, nel 2008, la Suprema Corte sentenziava che "il condiviso è la regola". Negli ultimi mesi, infatti, la Cassazione sembra aver assunto un ritorno all'oscurantismo giurisprudenziale, avendo inanellato una serie di sentenze che si mantengono accuratamente lontane da ciò che, invece, la Società Civile si attende.

Una di queste è, senza dubbio, la decisione della sez. VI pen., datata 16 giugno 2010, al n. 23274, nella quale si dispone che "Il coniuge affidatario può limitare le visite al minore a causa degli impegni di lavoro non incorrendo in nessun reato".

E' immediatamente intuibile la pericolosità di una simile sentenza, la quale peraltro è tristemente accompagnata da altre decisioni (sul trasferimento arbitrario di residenza, in primis) che hanno già causato "fatti endo-familiari" concreti che la cronaca e, più spesso, i diretti interessati non mancano di segnalarci.

Andando a commentare il provvedimento n. 23274, non si può non annotare che l'argomento, estremamente delicato, investe sia il diritto civile che quello penale ed in particolare quegli aspetti delle conflittualità coniugali che possono alterare lo sviluppo psicofisico dei figli.

Il Codice Civile prevede come regola generale, all’art. 155, l’affido condiviso fra entrambi i genitori. Questa disposizione è a tutela del diritto del minore alla cosiddetta bigenitorialità e a mantenere rapporti sereni con entrambi i genitori anche dopo la separazione. 

L’art. 155-bis, tuttavia, riconosce la forma dell’affidamento esclusivo ad un solo genitore come condizione eccezionale e nella misura in cui l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni suindicate. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo precedente. 

L’affidamento esclusivo non può, tuttavia, essere motivato esclusivamente dalla conflittualità fra i genitori, condizione probabile nelle more di una separazione, ma occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o di inidoneità educativa, o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Ne consegue che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore.

Il padre è nella maggior parte dei casi, il genitore non affidatario, e si trova nella posizione di colui che dovrebbe denunciare l’ex moglie per l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita, ai sensi dell’art. 388 c.p..

Il codice penale italiano (art. 388, comma 2, c.p.) prevede che si applichi la pena della reclusione fino a tre anni o della multa da 103 a 1032 euro “a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci ”. Il reato, nonostante non preveda una sanzione pesantissima, è tuttavia procedibile d’ufficio; non occorre quindi necessariamente la proposizione di una querela, anche se concretamente spesso l’iniziativa penalistica prende le mosse da un’attività positiva del coniuge non affidatario, che si presume leso nei propri diritti.

In sede di separazione o di divorzio i coniugi, con l’omologazione della separazione consensuale o il giudice, attraverso il suo potere decisionale, stabiliscono fra le altre cose anche a chi debbano essere affidati i figli minori e regolamentano il così detto diritto di visita del coniuge non affidatario. Risulta quindi evidente che il coniuge affidatario gode di un potere non indifferente ecco perché il “soccorso” del diritto penale può in una materia così delicata avere dei risultati positivi; si tratta di una coazione indiretta, volta a costringere a collaborare colui che è obbligato a tenere un determinato comportamento.

La Cassazione ha a più riprese affermato che la condotta elusiva del genitore affidatario (sanzionata dal codice penale) può consistere anche semplicemente in un non facere; in pratica, ciò che viene generalmente richiesto al coniuge affidatario perché ottemperi al provvedimento del giudice e rispetti il diritto di visita altrui, non è una semplice passiva disponibilità, ma piuttosto una fattiva e leale collaborazione, nell’interesse ovviamente del figlio minore che ha il diritto di crescere anche con la figura del genitore non affidatario.

La sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI pen., 16 giugno 2010, n. 23274, ha ispirato questo approfondimento, confermando un orientamento prevalente della giurisprudenza delle SS.UU. (Cass., sez. un. 27 settembre 2007, n. 36692) che in materia di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, concernente l’elusione di un provvedimento del giudice relativo all’affidamento di minori, ha così osservato. “ …..il concetto di elusione non può equipararsi puramente e semplicemente a quello di inadempimento, occorrendo, affinché possa concretarsi il reato, che il genitore affidatario si sottragga con atti fraudolenti o simulati, all’adempimento del suo obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole, appunto, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede o non riconducibile a una mera inosservanza dell’obbligo”.

In pratica, un indirizzo di assoluzione anticipata per quel genitore che simula una volontà di adempiere con una semplice dichiarazione di intenti, peraltro peggiorativa delle condizioni, già penalizzanti, che preesistevano. Ed infatti, nel caso in esame, la madre affidataria della figlia minore, era stata condanna, sia in primo che in secondo grado per il reato di cui all’art. 388 c.p., comma 2, poiché aveva impedito all’ex coniuge di incontrare la bambina due volte alla settimana presso il consultorio familiare.

La donna è ricorsa in Cassazione deducendo di avere ridotto le visite per impegni di lavoro, e proponendo di incontrare la bambina un pomeriggio alla settimana presso la propria abitazione, al fine di consentire incontri maggiormente sereni, sostenendo altresì, che la norma penale dell’art. 388 c.p., comma 2, non era applicabile nella specie perché essa richiede “l’elusione dell’obbligo di garantire il diritto di visita del genitore non affidatario, implicante un comportamento fraudolento o simulato”, nella specie, secondo i ciechi ermellini, insussistente.

La Cassazione, pertanto, ha accolto le motivazioni del ricorso, ha annullato e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio.


Fonte: Redazione - liberamente tratto da www.altalex.com - nota di Cesira Cruciani

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Ci sono 4 commenti


16.43  di lunedì 23/08/2010
scritto da  Antonello1
Almeno Lei a processo ci è andato... Io ancora aspetto che si ottemperi all´obbligatorietà dell´azione penale. Mi permetta di augurarle sinceramente Buone vacanze (in compagnia di sua figlia)

16.27  di lunedì 23/08/2010
scritto da  Antonello1
Carissimo Vittorio Vezzetti
da più di due anni presso il Tribunale di Cagliari giaciono ben 24 querele per violazione dell´art. 388 c.p. da parte della madre di mio figlio, tra l´altro ben documentate con tanto di video e testimoni. Lei sa che fine hanno fatto? Io no!!! Però so perfettamente che ho dovuto superare un primo processo per presunta diffamazione, e ne sono uscito INNOCENTE perchè NON HO COMMESSO IL FATTO, so che devo affrontare un altro processo a febbraio prossimo per presunte minacce e percosse e che ho dovuto subire un interrogatorio da parte del P.M. per un presunto reato di violazione art. 388 c.p. perchè nonostante gli accordi tra avvocati lo prevedessero ho riportato il piccolo con tre ore di ritardo dalla madre. Peccato che la madre mi abbia permesso di incontrarlo solo con tre ore di ritardo rispetto all´orario stabilito dal tribunale. E le mie 24 denunce dove sono andate a finire? L´obbligatorietà dell´azione penale appare a senso unico. Da circa un mese ho chiesto informazioni alla Procura di Cagliari, ma ancora non mi è arrivata notizia. Io aspetto le 24 risposte. Intanto devo spendere denaro per difendermi. Ho l´impressione che si cerchi in tutti i modi di ottenere un "favor" giudiziario per creare un precedente a vantaggio della donna. E io cerco di non farglielo ottenere. Spero sempre che l´onestà (anche intellettuale) vinca. C´è stato un P.M. che ha archiviato le mie denunce per mandarmi a processo con le accuse (false) della madre di mio figlio. E cosa dovrei pensare??? Aspetto serenamente il processo. Sono consapevole che si sono tre gradi di giudizio e un CSM al quale inviare le 37 pagine di relazione da me già compilata. sarà la venticinquesima denuncia.

11.53  di lunedì 23/08/2010
scritto da  Vittorio Vezzetti
La mia esperienza al tribunale penale di Varese in 2 distinti processi a carico di mia moglie per 388 cp è stata la seguente:
su 22 mancate trasduzioni del minore tra le paterne braccia in un caso la parola di mia moglie è stata -senza spiegazioni- considerata superiore a qualla mia e di un testimone non consanguineo, in 17 casi frutto di mero equivoco senza dolo materno e in 4 frutto di atteggiamento doloso dalla madre finalizzato a non fare incontrare padre e figlio.
I PM avevano chiesto 6 e 4 mesi di carcere, i giudici hanno comminato 2 sanzioni pecuniarie senza menzione sulla fedina penale e con pena condonata.
No comment.

19.34  di mercoledì 18/08/2010
scritto da  Antonello1
Se l´orientamento della Suprema Corte è quello di attribuire ulteriori vantaggi al genitore "affidatario" allora ciò che deve essere impedito è l´affidamento aprioristico alle donne (NON TUTTE MERITANO DI ESSERE CHIAMATE MAMME). Contestare subito in sede di prima udienza il "domicilio prevalente" serve sicuramente a non dare per scontato ciò che avviene da sempre. Molto spesso si cade nell´errore di non "avere niente da obiettare all´assegnazione del domicilio presso la mamma". Serve opporsi da subito in modo tale che il gidice sin dalla prima udienza studi bene le condizioni di ogniuno dei genitori e valuti tenendo conto di ciò che viene documentato e portato alla sua attenzione sin dalla prima udienza.


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