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Acquisto in comunione dopo il matrimonio. Partecipazione del coniuge non acquirente

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Acquisto in comunione dopo il matrimonio. Partecipazione del coniuge non acquirente

11/08/2010 - 21.43

Commento di Mirijam Conzutti alla sentenza di Cassazione civ sez I 14 giugno 2010 n.14226 pres Luccioli, rel Gincola.

Preliminarmente in rito va dichiarata l’inammissibilità del controricorso della Z., notificato al B. dopo la scadenza del termine prescritto dall’art. 370 cod. proc. civ., inammissibilità che, peraltro, non precludeva al difensore dell’intimata di partecipare alla discussione orale, come ha fatto (tra le altre, cfr Cass. 200609396).

A sostegno del ricorso il B. denunzia:

1. “Violazione o falsa applicazione di norma di diritto”, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’art. 179, comma secondo, cod. civ. consenta di escludere la caduta in comunione dei beni immobili acquisiti da uno dei coniugi in virtù della presenza all’atto dell’altro coniuge, ancorché non ricorrano le ipotesi specificamente previste dall’art. 179, comma primo, lett. c), d) ed f) del codice civile.

2. “Violazione o falsa applicazione di norma di legge”, avendo la Corte territoriale erroneamente, ed in contraddizione con quanto in precedenza affermato, ritenuto che la dichiarazione/presenza all’atto del coniuge non acquirente costituirebbe prova (quale confessione o presunzione) della sussistenza dei requisiti posti dall’art. 179, comma primo, cod. civ. o comunque della proprietà esclusiva del coniuge che ha effettuato l’acquisto dell’immobile.

3. “Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, dal momento che le (opposte) interpretazioni dell’art. 179, II comma, cod. civ. sono errate, non fondate su un’adeguata motivazione ed assunte senza prendere in alcuna considerazione le sue tesi difensive.

4. “Omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, non avendo la Corte di merito considerato che i documenti prodotti in giudizio provavano, come anche ammesso dalla difesa avversaria (memoria 20.06.2002 sul ricorso al mutuo), che l’acquisto non era avvenuto con l’uso del corrispettivo della vendita di beni personali.

5. “Nullità della sentenza” per non avere la Corte in alcun modo pronunciato sulle ulteriori domande, di merito ed istruttorie, proposte dall’attore appellante, incorrendo così nel vizio di omessa pronuncia.

6. “Omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per non avere la Corte in alcun modo motivato sull’eventuale implicito rigetto delle ulteriori domande subordinate.

I primi due motivi del ricorso, che essendo connessi consentono trattazione unitaria, devono essere disattesi; al relativo rigetto segue anche l’assorbimento del quarto motivo del gravame.

Con la recente sentenza n. 22755 del 2009, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato i seguenti condivisi principi di diritto, cui va data continuità:

1) Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art. 179, secondo comma, cod. civ., si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art. 179, primo comma, lett. c), d) ed f), cod. civ., con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi

2) Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la dichiarazione resa nell’atto dall’altro coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, si atteggia diversamente a seconda che tale natura dipenda dall’acquisto dello stesso con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente o dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo, assumendo nel primo caso natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti, ed esprimendo nel secondo la mera condivisione dell’intento del coniuge acquirente. Ne consegue che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato postula nel primo caso la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 cod. civ., e nel secondo la verifica dell’effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.

La vicenda in esame s’inquadra nel primo dei due casi contemplati nel principio di diritto sub 2), poiché in fatto risulta che la Z. aveva dichiarato davanti al notaio che l’acquisto avveniva con denaro proprio derivante dalla vendita di beni personali. La dichiarazione resa nell’atto dal B., ai sensi dell’art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene, ha, quindi, assunto natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti. Pertanto, non avendo il medesimo B. agito per l’invalidazione ai sensi dell’art. 2732 cod. civ. della dichiarazione in argomento, la veridicità delle sue affermazioni non può porsi in discussione.

Conseguentemente, poiché il dispositivo dell’impugnata sentenza è conforme al diritto, la stessa deve essere confermata, sulla base di più puntuali argomentazioni tratte dal dictum delle Sezioni Unite di questa Corte.

Inammissibile, inoltre, prima che assorbito, si rivela il terzo motivo del ricorso.

Esso investe immediatamente la regola di diritto applicata nel caso concreto, e ciò tramite l’affermazione dell’attribuzione ad essa da parte dei giudici di merito di un contenuto non aderente al testo e contraddittorio, doglianza che avrebbe dovuto essere ricondotta al vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il quale ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (“id est”: del processo di sussunzione), e non dedotta come vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto (cfr. tra le altre, Cass. 200722348).

Privi di pregio si rivelano, infine, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, tra loro strettamente connessi, dal momento che entrambi concernono le “ulteriori domande d’appello” già disattese dal primo giudice, ed il cui rigetto anche da parte della Corte distrettuale logicamente ed implicitamente, anche quanto all’iter argomentativo, necessariamente seguiva la conferma dell’attribuita valenza dirimente alla dichiarazione del B. circa l’avvenuto pagamento del corrispettivo dell’acquisto con il prezzo del trasferimento di altri beni già personali della moglie.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità, date le peculiarità della vicenda e la natura delle questioni controverse, su cui solo di recente si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il relativo contrasto giurisprudenziale.
 


Fonte: personaedanno.it - M. Conzutti

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