Danno esistenziale per lesione del diritto all´unita´ familiare dello stranieroRassegna Giuridica
11/08/2010 - 21.33Commento di Luca Castagnoli. A margine link alla sentenza del Trib. Milano, sez. I civile, g.u. Gandolfi, sent. 9 luglio 2007 n. 8909. I. La sentenza in esame, che costituisce un importante precedente per i motivi che poi si evidenzieranno, è stata emessa a decisione di un giudizio intrapreso da un cittadino marocchino contro il Ministero degli Affari Esteri, per una vicenda - definiamola così - di "ordinaria mala amministrazione". Questi i fatti, in sintesi. Lo straniero, regolarmente soggiornante in Italia, chiedeva nel giugno del 2002 il ricongiungimento familiare in favore della consorte. Dopo tre mesi, nel settembre 2002, la Questura di Milano rilasciava il nulla-osta al ricongiungimento, che prontamente veniva depositato dalla moglie, unitamente alla prescritta documentazione, presso il Consolato Italiano di Casablanca. Nel silenzio dell'autorità consolare, la cittadina marocchina inviava a distanza di alcuni mesi due solleciti a provvedere. A questo punto, come venne reso noto anche dalla stampa più attenta dell'epoca, alla signora - come a tutti gli altri richiedenti visto - veniva comunicato dal Consolato di Casablanca, tramite un cartello esposto all'esterno della sede consolare, che tutte le pratiche di rilascio dei visti di ingresso depositate da più di sei mesi dovevano considerarsi scadute. Pertanto il marito in Italia proponeva ricorso nei confronti del Ministero degli Affari Esteri avanti al Tribunale di Milano, il quale ordinava il rilascio del visto di ingresso nel termine di trenta giorni. Protraendosi tuttavia l'inerzia del Consolato, il marito nel frattempo depositava una nuova domanda di nulla-osta, che veniva rilasciato dalla Questura nell'ottobre 2003. Finalmente il Consolato di Casablanca nel febbraio 2004 rilasciava il visto di ingresso. II. A questo punto, ricongiuntasi finalmente la famiglia, il cittadino marocchino citava in giudizio il Ministero degli Affari Esteri per sentire accertare l'illecita lesione del suo diritto all'unità familiare, e conseguentemente sentire condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, esistenziali e morali subiti a causa dell'inutile attesa protrattasi per quasi due anni prima che il Consolato attendesse ai propri doveri d'ufficio. Il Ministero si costituiva deducendo che, a causa del fatto notorio dell'incremento delle richieste dei visti di ingresso presso il Consolato di Casablanca, anche a seguito della chiusura degli uffici consolari di Tangeri, si era trovato nella oggettiva impossibilità di adempiere al rilascio del visto nel termine di sei mesi di validità del nulla-osta. III. Questo il quadro dei fatti e del giudizio, in cui il Tribunale di Milano con la sentenza in esame ha ritenuto fondate le domande dell'attore. Interessante è la motivazione contenuta nel provvedimento. Posta la premessa dell'innegabile legittimità della pretesa al ricongiungimento familiare fin dal momento del rilascio del primo nulla-osta, il Giudice, sulla scorta della nota pronuncia della Corte di Cassazione n. 500/1999, ha ritenuto che l'interesse ultraindividuale perseguito dalla P.A. possa comportare il sacrificio dell'interesse individuale solo se l'azione amministrativa è conforme ai principi di legalità e buona amministrazione. Quando invece l'azione amministrativa si svolge in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, quali principi generali dell'esercizio della funzione amministrativa, si può affermare che sussista la colpa, o addirittura il dolo, della P.A.. Al riguardo il Giudice ha precisato che era onere dell'amministrazione, nel caso di specie il Ministero degli Affari Esteri, "attrezzarsi" affinchè il termine di validità del nulla-osta non decorresse inutilmente, malgrado il tempestivo attivarsi degli interessati, per motivo imputabile alle carenze organizzative della pubblica amministrazione stessa. Poichè peraltro anche la scelta di chiudere gli uffici consolari di Tangeri era da ricondursi alla volontà del Ministero convenuto, il Tribunale ha affermato che la condotta della P.A. era da ritenersi "del tutto in contrasto con quanto imposto dal precetto fondamentale del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.". Tale condotta ha provocato nel cittadino marocchino "una attesa del tutto ingiustificata prima di poter godere del ricongiungimento familiare a cui aveva diritto e che risulta costituzionalmente riconosciuto a tutti dall'art. 29 Cost.", con conseguente onere risarcitorio a carico dell'amministrazione. IV.Il Tribunale passa dunque a vagliare i profili di risarcimento in relazione ai danni lamentati dall'attore. In primo luogo il Giudice ha respinto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale che l'attore chiedeva in riferimento al fatto di essersi trovato a mantenere la moglie, in stato di disoccupazione, in Marocco, per tutti i mesi di attesa, mentre una volta giunta in Italia costei aveva trovato immediatamente una occupazione. In proposito il Giudice ha ritenuto che si trattasse di un danno da perdita di chance lavorativa, riguardante la signora, e non azionabile dunque dal marito. Invece il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, nella nozione di "come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più di solo danno morale soggettivo", con richiamo alle sentenze della Suprema Corte n. 8827 e n. 8828 del 2003, e dunque risarcibile anche oltre i limiti della riserva di legge di cui all'art. 185 c.p., nell'ottica della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.. Tra i diritti fondamentali della persona, "la cui riparazione mediante indennizzo costituisce la forma minima di tutela (non assogettabili a specifici limiti in relazione alla qualificazione o meno della condotta offensiva come reato), vanno annoverati quelli all'unità familiare ex artt. 29 e segg. Cost. ed al conseguente pieno dispiegarsi della persona (art. 2 Cost.) anche all'interno di stabili relazioni affettive, che nel caso di specie hanno subito un'ingiusta compressione per un periodo superiore ad un anno". La liquidazione di siffatto pregiudizio - prosegue la sentenza - vertendo in tema di valori della persona privi di contenuto economico diretto, deve avvenire necessariamente in via equitativa, "con riferimento tanto al patema d'animo o stato d'angoscia transeunte (danno morale in senso stretto) che al peggioramento della qualità dell'esistenza della persona perdurante nel tempo". Sulla base di tali considerazioni il Giudice ha quindi concluso stimando equo un risarcimento pari ad euro 7.000,00.
Fonte: personaedanno.it - Luca Castagnoli Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 733 volte
|
Notizie CorrelateLe Notizie più LetteClass action Vs Ministero della Giustizia:
Class Action sul condiviso: il Ministero invia ispettori nei tribunali....
Cronache dai tribunali:
L´affido condiviso secondo il tribunale dei minori
di Roma
Class action Vs Ministero della Giustizia:
ADIANTUM lancia una class action contro il Ministero della Giustizia
News e Comunicati Stampa:
Spagna, Lloret De Mar. Due bimbi trovati morti in hotel, arrestata la...
Area Medico Scientifica:
La "febbre dei tre giorni" (sesta malattia) - di Vittorio Vezzetti
News e Comunicati Stampa:
L´incredibile storia del bimbo bianco con gli occhi azzurri nato da...
|
||||||
| ||||||
| 12.00 di giovedì 12/08/2010 | ||
| scritto da Pino FALVELLI | ||
| Il medesimo principio dovrebbe essere applicato anche quando i giudici allontanano i padri dai loro figli senza una giusta causa. Siccome è quasi una prassi affidare i figli alle madri, i papà ( E GLI STESSI BAMBINI !!! ) ne subiscono puntualmente dei danni che, però, nessuno risarcisce. Sarebbe ora che le Istituzioni ed i Politici intervengano per far cambiare le cose !!!!! | ||
| | ||
1
La redazione si riserva di eliminare o correggere i commenti ritenuti offensivi, volgari e volutamente provocatori
Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Adiantum manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.