Tribunale di Varese. Accordo transattivo stipulato prima del divorzioINFOLEGAL
01/08/2010 - 22.03Trib. Varese, 29 marzo 2010, g. Buffone. A seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti trovavano un accordo sottoscrivendo una Convezione di transazione che veniva firmata il 7 dicembre 2005. Tale accordo prevedeva espressamente l’obbligo in capo al C di ripartire con la moglie un importo proveniente da un’attività lavorativa in Svizzera (punto n. 5). Nell’omesso versamento di quanto previsto, la G intentava azione contro il C che, costituendosi, resisteva alla domanda. Con ordinanza del 15 dicembre 2009, questo giudice, onde evitare giudizi cd. di terza via, rilevava d’ufficio una questione incidente e la sottoponeva alle parti affinché svolgessero in ordine alla stessa le difese ritenute opportune o necessarie. All’udienza del 19 gennaio 2010, la causa veniva trattenuta in decisione DIRITTO. La transazione oggetto di lite è stata sottoscritta il 7 dicembre 2005. Essa, nella parte dedicata alle premesse, espressamente introduce una ragione causale: “è specifico intento delle parti addivenire ad una composizione convenzionale della complessa vertenza, trasformando il procedimento instaurato in divorzio congiunto, dirimendo ogni questione economica, passata, presente e futura con la presente scrittura conciliativa”.
TESTO DELLA SENTENZA
Il Tribunale di Varese, sentenza 29 marzo 2010 (est. G. Buffone) L’accordo transattivo stipulato dai coniugi in data anteriore al divorzio, in tanto può ritenersi valido in quanto nel tessuto causale non vada a soggiornare l’intento (esplicito o mascherato) di "condizionare" le future condizioni scolpite nella sentenza di cessazione degli effetti civili. Fatto A seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti trovavano un accordo sottoscrivendo una Convezione di transazione che veniva firmata il 7 dicembre 2005. Tale accordo prevedeva espressamente l’obbligo in capo al C di ripartire con la moglie un importo proveniente da un’attività lavorativa in Svizzera (punto n. 5). Nell’omesso versamento di quanto previsto, la G intentava azione contro il C che, costituendosi, resisteva alla domanda. Con ordinanza del 15 dicembre 2009, questo giudice, onde evitare giudizi cd. di terza via, rilevava d’ufficio una questione incidente e la sottoponeva alle parti affinché svolgessero in ordine alla stessa le difese ritenute opportune o necessarie. All’udienza del 19 gennaio 2010, la causa veniva trattenuta in decisione Diritto La transazione oggetto di lite è stata sottoscritta il 7 dicembre 2005. Essa, nella parte dedicata alle premesse, espressamente introduce una ragione causale: "è specifico intento delle parti addivenire ad una composizione convenzionale della complessa vertenza, trasformando il procedimento instaurato in divorzio congiunto, dirimendo ogni questione economica, passata, presente e futura con la presente scrittura conciliativa". La sentenza di cessazione degli effetti civili è del 23 dicembre 2005 e, dunque, posteriore alla transazione. Le condizioni di divorzio, dichiarate giudizialmente dal Collegio del tribunale di Varese, non menzionano affatto la clausola n. 5 dell’accordo di transazione, motivo dell’odierna contesa. Corre, dunque, l’obbligo di interrogarsi, preliminarmente, circa la validità dell’accordo portato in esecuzione, come da ordinanza del 15.12.2009 ove è emersa tale quaestio juris, ex art. 183, comma IV, c.p.c. E’ vero che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ai sensi dell'art. 1421 cod. civ. deve essere correlato col principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.; ma è pacifico che, ove si contesti l'applicazione o l'esecuzione di un atto, la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice è tenuto a rilevare l'eventuale nullità dell'atto stesso in qualsiasi stato e grado del giudizio e indipendentemente dall'attività assertiva delle parti (v. Cass. civ., Sez. I, 8 gennaio 2007, n. 89; Trib. Varese, sez. distaccata di Luino, sentenza 27 gennaio 2010). Va rilevato, innanzitutto, come possa dirsi chiara e provata l’operazione negoziale presa di mira dai contraenti: in vista del divorzio, le parti si accordano nel senso di stipulare una regolamentazione dei rapporti pendenti. La pianificazione delle vicende in essere costituisce la ragione giustificativa del negozio: è, cioè, la sua causa "concreta" (Cass. civ. Sez. Un., 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975, v. in parte motiva). Per realizzare la complessa operazione negoziale, le parti danno vita ad un collegamento negoziale, ove confluiscono sia le stipule intese ad attuare – con il futuro divorzio – la cessazione dello status di marito e moglie, sia quelle dirette a porre in essere un riparto dell’assetto economico (sul nesso teleologico, v. Cass. 28 marzo 2006 n. 7074, 12 luglio 2005 n. 14611, 17 dicembre 2004 n. 23470, 21 luglio 2004 n. 13580). Tali rilievi smentiscono la tesi attorea, secondo la quale l’accordo de quo non potrebbe qualificarsi come legato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il testo letterale, in primo luogo, è univoco nel segnalare l’intento delle parti di regolare le sorti del divorzio; il dato causale è, poi, chiaro nel voler collocare lo statuto negoziale nell’ambito della vicenda familiare; il lasso di tempo strettissimo tra accordo (7.12.2005) e sentenza di divorzio (23.12.2005), conferma la comunicabilità tra negozio e cessazione degli effetti civili del matrimonio. La convenzione di transazione del 7 dicembre 2005 è nulla. Una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, se da un lato ha liberalizzato gli accordi di separazione, in quanto negozi atipici meritevoli di tutela, dall’altro ha tenuto fermo il principio secondo il quale gli accordi dei coniugi diretti a fissare il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l'assegno divorzile - che per la sua natura assistenziale è indisponibile - in quanto diretti, implicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio (v. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2003, n. 2079) Tale principio trova fondamento nell'esigenza di tutela del coniuge economicamente più debole (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2003, n. 2076) e nella indisponibilità delle situazioni giuridiche soggettive decise in sede divorzile. L'orientamento della Cassazione è, infatti, nel senso di ritenere nulli accordi del genere, in quanto contrari a «principi» di ordine pubblico interno del nostro ordinamento Ed, infatti, guardando alla sentenza di divorzio è emergente come, di fatto, la parte debole (la attrice) abbia rinunciato implicitamente all’assegno divorzile, non richiesto nella precisazione congiunta delle conclusioni. Ciò, invero, tenuto conto dell’accordo transattivo sottoscritto qualche tempo prima, dove veniva pattuito un assetto riservato dei rapporti. Come la Dottrina ha affermato, si consente, così, "un mercanteggiare" attorno agli status, in spregio alle disposizioni cogenti volute ed introdotte dal legislatore. Si spiega, così, perché la giurisprudenza sin qui richiamata, non riguardi solo gli accordi redatti in sede di separazione: "ogni patto stipulato in epoca antecedente al divorzio volto a predeterminare il contenuto dei rapporti patrimoniali del divorzio stesso deve ritenersi nullo" (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 15064 del 9 ottobre 2003). Un’eccezione alla regola della nullità, riguarda, in effetti, proprio gli accordi transattivi, ma purchè si tratti di patti "puri", svincolati cioè dal divorzio e dunque, "senza alcun riferimento, esplicito od implicito, al futuro assetto dei rapporti economici conseguenti alla eventuale pronuncia di divorzio" (v. Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2000, n. 8109). Circostanza che non ricorre nel caso di specie. Si vuol dire che l’accordo transattivo anteriore al divorzio, in tanto può ritenersi valido in quanto nel tessuto causale non vada a soggiornare l’intento (esplicito o mascherato) di "condizionare" le future condizioni scolpite nella sentenza di cessazione degli effetti civili. Di medesima opinione è quella dottrina che ha ritenuto essere affetta da nullità non solo la transazione su diritti indisponibili, ma anche quella che, "sia pure sul presupposto di un titolo lecito, ed intesa a comporre controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, tuttavia realizzi un regolamento d'interessi vietato". Ed, infatti, quanto alla sanzione invalidatoria da cui attingere, anche secondo la giurisprudenza di merito, gli accordi dei coniugi volti a stabilire il regime giuridico del futuro e eventuale divorzio sono nulli per illiceità della causa (Trib. Bologna, Sez. I, 10 aprile 2006). Tale tesi convince. Come ha scritto la dottrina, si tratta di "illiceità della causa" in quanto accordi del genere hanno ad oggetto non tanto meri aspetti patrimoniali, conseguenti ad un determinato status «di coniuge divorziato», ma lo stesso status di «coniuge» con «lo scopo o, quanto meno, l'effetto di condizionare il comportamento delle parti nel futuro giudizio di divorzio... viziando, o quanto meno limitando la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obiettivo di ordine pubblico». E’ chiaro, allora, che il discrimine tra accordo transattivo valido ed accordo illecito non è il mero dato formale, ma il rilievo causale, oggi da intendere nella versione di causa "concreta", come già osservato. Si tratta di un’opinione a suo tempo già espressa in dottrina, ma prima dell’affermarsi della teoria della causa in concreto, sposata dalla Cassazione, come principio di un diritto vivente oggi formatosi, solo dal 2006 (sentenza Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2006 n.10490). Ne consegue che la declaratoria di nullità prescinde dalla posizione formale assunta dalle parti nel processo e, dunque, opera, come hanno scritto i commentatori di Cass. civ., Sez. I, 14 giugno 2000, n. 8109, anche dove le posizioni dei litiganti siano «rovesciate» (come nel caso di specie, in cui è il coniuge debole a far valere lo statuto negoziale nullo). La transazione oggetto di lite, in conclusione, è nulla per illiceità della causa. Spese di lite La natura del giudizio, gli esiti dell’istruttoria e la questione rilevata d’ufficio, determinano la necessaria compensazione delle spese di lite. Le Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. Un., 3 settembre 2008, n. 20598) hanno indicato quali sino le ipotesi nelle quali l’istituto della compensazione può trovare spazio nella sentenza del giudice: sono, a titolo esemplificativo: 1) la presenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva; 2) la presenza di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti; 3) la presenza di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste; 4) la presenza di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Nel caso di specie, ricorrono senz’altro le ipotesi sub 1) e sub 2), tenuto conto del certo (e riconosciuto) travaglio interpretativo che ha accompagnato la normativa divorzile, sul punto qui in decisione, fin dall'inizio della sua elaborazione, tanto da far dire, in Dottrina, al riguardo, «che il compito del legislatore appaia, come un tentativo di quadratura del cerchio». Dichiarata la nullità della transazione, le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti PQM Dichiara la nullità della convenzione di transazione sottoscritta dalle parti in data 7 dicembre 2005, per illiceità della causa; compensa integralmente le spese di lite tra le parti Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza Fonte: personaedanno.it Non ci sono allegati per questa notizia Torna indietro Questa Notizia è stata letta 3354 volte
|
Notizie Correlate
Le Notizie più LetteCronache dai tribunali:
LŽaffido condiviso secondo il tribunale dei minori
di Roma
Cronache dai tribunali:
Il pernottamento in casa paterna secondo il tribunale dei minori di Roma
Class action Vs Ministero della Giustizia:
Class Action sul condiviso: il Ministero invia ispettori nei tribunali....
Psicologia in linea:
Capire il tuo bambino attraverso
l´interpretazione dei suoi...
Class action Vs Ministero della Giustizia:
ADIANTUM lancia una class action contro il Ministero della Giustizia
|
||||||||||||||||||
|
La redazione si riserva di eliminare o correggere i commenti ritenuti offensivi, volgari e volutamente provocatori
Ogni opinione espressa in questi commenti è unicamente quella del suo autore, si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione del materiale inviato. L'utente, inviando un commento, dichiara e garantisce di tenere Adiantum manlevata e indenne da ogni eventuale effetto pregiudizievole e/o azione che dovesse essere promossa da terzi con riferimento al materiale divulgato e/o pubblicato.