StatutoART. 1 1.1. ADIANTUM, Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori, è un raggruppamento di associazioni di volontariato senza fine di lucro regolarmente costituite, di enti morali ed istituzionali, pubblici o privati, che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti dei minori e della famiglia sia sul territorio nazionale che su quello internazionale. ADIANTUM non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e la sua durata è illimitata. Essa opera nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini. Il simbolo e logo di ADIANTUM è un ramo di capelvenere a otto foglie, mentre la dicitura di Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori è riportata per esteso sotto il simbolo. ART. 2 (Sede, articolazioni delle delegazioni provinciali e regionali, nomina 2.1. ADIANTUM ha sede legale in Italia, a Roma in Via Trionfale n. 5697 e sedi operative a:
Le sedi delle associazioni che aderiranno ad ADIANTUM successivamente alla sua costituzione, saranno automaticamente elette quali ulteriori sedi operative. 2.2. ADIANTUM potrà avere delegazioni provinciali, regionali ed estere. Il Presidente Turnario, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera la costituzione o la chiusura delle delegazioni, le quali potranno coincidere con le sedi di associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite, o con quelle di Enti morali ed istituzionali pubblici o privati, oppure ancora con quelle di persone fisiche che, sia pure in assenza di una struttura associativa, si impegnino a svolgere il ruolo di delegato rappresentando l’Associazione nel territorio di competenza. Le delegazioni di ADIANTUM possono dotarsi di conto corrente, ma sono obbligate a rendicontare entrate ed uscite, attraverso la redazione di apposito bilancio, da inviarsi, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, il quale, con propria delibera, ne approva i contenuti oppure richiede per iscritto, prima di provvedere alla delibera di ratifica, le spiegazioni che ritiene opportune e/o i documenti dei quali prendere visione. La documentazione eventualmente richiesta deve essere trasmessa, dalla delegazione territoriale al Consiglio Direttivo, entro e non oltre i successivi 7 giorni. 2.3. Le delegazioni sono obbligate a rispettare, a pena di immediata revoca e/o esclusione, le regole descritte nelle delibere di nomina, nonché a sottoscrivere il Documento Culturale dell’Associazione. Nelle delibere di nomina saranno inoltre indicati i compiti e le responsabilità che derivano dall’incarico. Le ratifiche del Presidente Turnario in materia di costituzione o chiusura delle delegazioni, nonché quelle di revoca dei delegati, rendono le decisioni del Consiglio Direttivo di immediata esecutività ed insindacabili.
3.1. Per il conseguimento dei suoi scopi ADIANTUM costituirà al suo interno, oltre agli organi associativi descritti all'art. 12, comitati e gruppi di lavoro anche avvalendosi di esperti nel campo dell’avvocatura, della psicologia, della neuropsichiatria infantile, della mediazione familiare, della magistratura e della cultura, nonché di soggetti privati che si vorranno mettere a disposizione su base gratuita. ART. 4 4.1. ADIANTUM non ha fine di lucro e persegue i seguenti scopi:
4.2. Per perseguire gli obiettivi istituzionali dell’associazione, ADIANTUM potrà:
periodiche, notiziari, indagini e ricerche di materia relativa all’oggetto dell’attività dell’associazione;
ART. 5 5.1. Le entrate di ADIANTUM sono costituite da:
5.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale e del contributo variabile. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. 5.3. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. 5.4. Il patrimonio è costituito da:
ART. 6 6.1. Possono presentare richiesta di adesione ad ADIANTUM tutte le associazioni senza fini di lucro, purché siano regolarmente costituite, nonché tutti gli enti morali ed istituzionali pubblici o privati, che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie. 6.2. Le domande di adesione, accompagnate dalla sottoscrizione del Regolamento Generale e del Documento Culturale della Associazione, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici del Legale Rappresentante, al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, e dopo aver deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dei membri, le correderà di una nota o parere, e le sottoporrà al Presidente Turnario, cui compete ratificarne o meno l’accettazione. Ove il Presidente ravvisi motivi di concreto pregiudizio derivante dall’ingresso di una nuova associazione, può sospendere la ratifica e ad inviare una apposita nota esplicativa, entro sette giorni dalla ricezione del primo parere, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo è inappellabile. 6.3. Ogni associazione mantiene la propria autonomia di gestione e il diritto di iniziativa, nel proprio nome e nell’ambito di sua competenza, purché le attività e le iniziative non contrastino con i contenuti dello Statuto, del Regolamento e del Documento Culturale sottoscritto all’atto della adesione. In questo caso, ciascuna delle associazioni costituenti ha facoltà di proporre una domanda di espulsione al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver deliberato con maggioranza qualificata, propone al Presidente Turnario la ratifica del provvedimento di espulsione per violazione delle norme statutarie e regolamentari di ADIANTUM. Ove il Presidente non ravvisi motivi di concreto pregiudizio dall’operato della associazione di cui si chiede l’espulsione, può sospendere la ratifica ed inviare una apposita nota esplicativa, entro sette giorni dalla ricezione della prima delibera, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo è inappellabile. ART. 7 7.1. I soci di ADIANTUM si distinguono nelle seguenti categorie: ART. 8 8.1. Tutte le associazioni, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi di ADIANTUM. Esse, inoltre, hanno il dovere di:
8.2. Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera raccomandata a/r. ART. 9 9.1. Tutti i soci a qualunque categoria appartengano hanno diritto di:
ART. 10 10.1. La qualità di socio di ADIANTUM si perde:
ART. 11 11.1. Ogni socio è tenuto a segnalare al Consiglio Direttivo la mancata osservanza della norme statutarie e di deliberazioni da parte di un’altra associazione. In caso di trasgressione delle norme previste dal presente statuto, o di deliberazioni degli organi direttivi, o di regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può deliberare il deferimento del trasgressore al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà per l’adozione:
ART. 12 12.1. Gli organi di ADIANTUM sono:
ART. 13 13.1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente Turnario o, in caso di impedimento, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno. Essa viene fissata con avviso da spedire, a mezzo fax e/o raccomandata A/R, al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo e-mail del socio almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, la quale potrà svolgersi anche in forma virtuale, con l’ausilio di idonei strumenti tecnologici che consentano la collegialità. 13.2. E’ compito del Presidente Turnario assicurarsi preventivamente che tutti i soci abbiano la possibilità di partecipare alla assemblea virtuale. Per l’assemblea ordinaria o straordinaria sono ammesse deleghe.La convocazione delle assemblee dovrà contenere:
13.3. Il Presidente Turnario o, in sua assenza, il Vice Presidente hanno poteri di direzione dell’adunanza. Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura di un Segretario nominato esclusivamente dal Presidente. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede dell’associazione. 13.4. L’Assemblea Ordinaria si riunisce all’atto della costituzione di ADIANTUM per eleggere il primo Presidente Turnario, il Vice Presidente, il Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo e i delegati nazionali. 13.5. L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :
13.6. L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni due anni per:
13.7. L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni tre anni per l’elezione ed il rinnovo dei delegati nazionali. 13.8. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei Soci. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. ART. 14 14.1. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d’impedimento dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta dei due terzi delle associazioni. Essa delibera su:
14.2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti. ART. 15 15.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. La sua carica ha durata semestrale. Ad eccezione del primo, eletto con il voto favorevole della maggioranza dei fondatori, i successivi presidenti turnari ruoteranno perpetuamente in ordine alfabetico, tempo per tempo. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Ratifica o rinvia le delibere del Consiglio Direttivo e propone i membri esterni del Collegio dei Probiviri. La carica di Presidente Turnario, limitatamente alla sua durata, è incompatibile con quella di Segretario Nazionale, Vice Segretario Nazionale e di Consigliere nazionale. Qualora, a seguito della turnazione perpetua di cui sopra, le figure di cui sopra dovessero coincidere con quella di Presidente, la carica di Segretario Generale sarà ricoperta, per tutto il semestre di presidenza turnaria, dal Vice Segretario del Consiglio, mentre quella di consigliere nazionale rimarrà sospesa per tutto il semestre di presidenza. Qualora il Presidente di turno rinunci alla carica, il mandato si intenderà automaticamente attribuito al candidato del turno immediatamente successivo. In caso di ulteriori rinunce, il mandato verrà attribuito al primo candidato turnario che, nella rotazione, si dichiarerà disponibile. Qualora tutti i candidati turnari rinunciassero, il Vice Presidente o, in sua assenza, il Segretario Generale del Consiglio Direttivo convocherà, entro sessanta giorni, l’Assemblea Straordinaria dei soci al fine di verificare l’eventuale impossibilità a perseguire l’oggetto sociale. 15.2. La carica di Vicepresidente ha durata semestrale ed è attribuita al Presidente del turno immediatamente successivo a quello del corrente semestre, tempo per tempo. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. Durante il semestre, il Vice Presidente conserva il diritto di voto nella qualità di consigliere nazionale. Qualora il Vice Presidente di turno rinunci alla carica, il mandato si intenderà automaticamente attribuito al candidato del turno immediatamente successivo. In caso di ulteriori rinunce, il mandato verrà attribuito al primo candidato turnario che, nella rotazione dei Vice Presidenti, si dichiarerà disponibile, ad eccezione del Presidente a quel tempo in carica. 16.1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea dei soci, ha durata biennale ed è rieleggibile. Egli ha il compito di curare l’incasso dei contributi annuali, erogare i mezzi necessari allo svolgimento delle attività sociali, stabilire la modalità ed i termini di destinazione degli incassi delle quote associative e delle altre attività dell’associazione, nonché dei compensi professionali e dei rimborsi delle spese autorizzate e sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dai delegati nazionali. Il Tesoriere, all’atto della sua nomina, riceve dall’Assemblea autorizzazione per l’apertura e la gestione dei rapporti bancari, nonché per porre in essere tutte le iniziative idonee alla ricerca dei fondi di cui al precedente art. 5.1 . Al fine di porre in essere tali attività, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di risorse e mezzi organizzati in tutto il territorio nazionale. ART. 17 17.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. Esso è composto da 12 consiglieri nazionali, nominati dalla Assemblea tra i rappresentanti delle associazioni costituenti e aderenti. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale e il Portavoce Nazionale. Essi rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e decadono automaticamente in tutti i casi in cui si rende necessario rinnovare il Consiglio. 17.2. Spetta al Consiglio proporre nuove deleghe alla prima Assemblea annuale per la ratifica e la nomina dei relativi delegati nazionali, nonché l’accorpamento di deleghe già esistenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi. 17.3. Il Consiglio si riunisce, anche in forma virtuale in video-conferenza, tutte le volte che il Segretario Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, nonchè all’ammontare della quota sociale. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata a tutti i membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di riunione urgente del Consiglio Direttivo ed ove non esistano i termini utili stabiliti dal presente statuto per la convocazione, la stessa può essere fatta ed inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo o tramite e-mail, fax o telegramma da far pervenire ai membri almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve comprendere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dei lavori. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. 17.4. Il Segretario Nazionale ha l’obbligo di informare preventivamente il Presidente Turnario di tutte le convocazioni, compreso quelle urgenti, del Consiglio Direttivo, nonché del loro ordine del giorno. Allo stesso modo, il Segretario Nazionale ha l’obbligo di informare prontamente il Presidente Turnario sulle delibere del Consiglio, e di trasmetterle per la ratifica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio, in prima convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. 17.5. Il Consiglio è preseduto dal Segretario Nazionale, in sua assenza dal Vice Segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Segretario Nazionale e dal consigliere più anziano presente. 17.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche allargate, su richiesta di almeno due consiglieri e dietro preventiva approvazione del Segretario Nazionale, a soggetti esterni ad ADIANTUM, quali rappresentanti di altre associazioni, professionisti operanti in materia di tutela dei minori, rappresentanti delle amministrazioni locali e/o delle Istituzioni. 17.7. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dalla Assemblea su iniziativa del Presidente di turno. 17.8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di impulso per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Esso procede alla nomina ed alla remissione dei membri di comitati, uffici e gruppi di lavoro, elabora le linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci in base alle richieste pervenute, ad eccezione delle iniziative straordinarie e per le quali potrà il Consiglio Direttivo stesso decidere in merito, e delibera sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di un legale e di un commercialista, ogni volta lo ritenga opportuno. 17.9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente punto 17.8 vengono inviate, entro tre giorni a cura del Segretario, al Presidente Turnario per la ratifica, successivamente alla quale diventano insindacabili e immediatamente esecutive. Qualora il Presidente Turnario non ravveda motivatamente l’opportunità di ratificarle, le delibere sono rinviate, entro tre giorni, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo diventa inappellabile. La trasmissione e l’eventuale rinvio delle delibere può avvenire anche a mezzo posta elettronica. 18.1. I delegati nazionali vengono nominati dalla Assemblea, sono scelti tra i consiglieri nazionali e anche tra i soci, particolarmente meritevoli, delle singole associazioni di ADIANTUM. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro numero, nonché la natura operativa della delega, viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria. Ad un singolo delegato può essere attribuito un numero massimo di due deleghe, e una singola delega può essere svolta da un numero massimo di due delegati. Nello svolgimento del proprio mandato, i delegati nazionali potranno avvalersi della collaborazione di delegati regionali e provinciali, da loro espressamente nominati e organizzati in tutto il territorio nazionale. - Area Organizzazione & Territorio, 18.3. Tutti i delegati di cui al precedente art. 18.1, ogni anno, si riuniscono nella Conferenza Nazionale dei delegati, organismo autonomo e consultivo a cui prendono parte tutti i delegati nazionali, regionali e provinciali. Essa elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, i quali partecipano di diritto alla Assemblea dei soci, senza diritto di voto. La Conferenza dei delegati elabora e invia alla Assemblea un Rapporto annuale contenente le osservazioni e le istanze provenienti dalle realtà regionali e locali. 19.1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei soci che nomina i membri tra i suoi soci e/o tra soggetti esterni all’Associazione, proposti dal Presidente Turnario. Essa elegge nel suo seno un Presidente. ART. 20 20.1. Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i soci e/o tra questi e ADIANTUM saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza del Collegio dei probiviri. I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo informale fra soci da svolgersi presso il Collegio dei probiviri; essi inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione e le eventuale decisioni. Il ART. 21 21.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consultivo, nonché del bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. ART. 22
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