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Statuto


ART. 1
(Denominazione)

1.1. ADIANTUM, Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori, è un raggruppamento di associazioni di volontariato senza fine di lucro regolarmente costituite, di enti morali ed istituzionali, pubblici o privati, che operano  nel campo della promozione e della tutela dei diritti dei minori e della famiglia sia sul territorio nazionale che su quello internazionale. ADIANTUM non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e la sua durata è illimitata. Essa opera nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini. Il simbolo e logo di ADIANTUM è un ramo di capelvenere a otto foglie, mentre la dicitura di Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori è riportata per esteso sotto il simbolo.

ART. 2

(Sede, articolazioni delle delegazioni provinciali e regionali, nomina
e compiti dei rappresentanti delle delegazioni provinciali e regionali)

2.1. ADIANTUM ha sede legale in Italia, a Roma  in Via Trionfale n. 5697 e sedi operative a:

  1. Novara, in Corso Italia, 4, presso l’Associazione Papà Separati Novara Onlus
  2. Cocquio Trevisago (VA), in via Tagliabò, 10, presso l’Associazione Figli Per Sempre Onlus
  3. Como, in via Muggò, 23, presso l’Associazione Mamme Separate Onlus
  4. Milano, in via Appiani, 25, presso l’Associazione Papà Separati Milano Onlus
  5. San Cesario Sul Panaro (MO), in via Imperiale, 664,  presso l’Associazione Bigenitorialità
  6. Firenze, in via Del Baluardo, 11, presso l’Associazione Atlante Onlus
  7. L’Aquila, in via Giuseppe Verdi, 9, presso l’Associazione Papà Separati Abruzzo Onlus
  8. Roma, in via Dei Canarini, 28, l’Associazione Papà Separati Roma Onlus
  9. Napoli, in via Francesco Blundo, 54, presso l’Associazione Papà Separati Nazionale Onlus
  10. Foggia, in Viale Francia, 30,  presso l’Associazione Genitori Separati Onlus
  11. Palermo, in via Giuseppe La Farina, 23, presso l’Associazione Papà Separati Palermo Onlus
  12. Palermo, in via Giuseppe De Spuches, 6, presso il Centro Studi per la Tutela della Famiglia Genitoriale Onlus

 

Le sedi delle associazioni che aderiranno ad ADIANTUM successivamente alla sua costituzione, saranno automaticamente elette quali ulteriori sedi operative.

2.2. ADIANTUM  potrà avere delegazioni provinciali, regionali ed estere. Il Presidente Turnario, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera la costituzione o la chiusura delle delegazioni, le quali potranno coincidere con le sedi di associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite, o con quelle di Enti morali ed istituzionali pubblici o privati, oppure ancora con quelle di persone fisiche che, sia pure in assenza di una  struttura associativa, si impegnino a svolgere il ruolo di delegato rappresentando l’Associazione nel territorio di competenza. Le delegazioni di ADIANTUM possono dotarsi di conto corrente, ma sono obbligate a rendicontare entrate ed uscite, attraverso la redazione di apposito bilancio, da inviarsi, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, al Consiglio Direttivo, il quale, con propria delibera, ne approva i contenuti oppure richiede per iscritto, prima di provvedere alla delibera di ratifica, le spiegazioni che ritiene opportune e/o i documenti dei quali prendere visione. La documentazione eventualmente richiesta deve essere trasmessa, dalla delegazione territoriale al Consiglio Direttivo, entro e non oltre i successivi 7 giorni.

2.3. Le delegazioni sono obbligate a rispettare, a pena di immediata revoca e/o esclusione, le regole descritte  nelle delibere di nomina, nonché a sottoscrivere il Documento Culturale dell’Associazione. Nelle delibere di nomina saranno inoltre indicati i compiti e le responsabilità che derivano dall’incarico. Le ratifiche del Presidente Turnario in materia di costituzione o chiusura delle delegazioni, nonché quelle di revoca dei delegati, rendono le decisioni del Consiglio Direttivo di immediata esecutività ed insindacabili.


ART. 3
 (Costituzione delle commissioni e gruppi di lavoro)

3.1. Per il conseguimento dei suoi scopi ADIANTUM costituirà al suo interno, oltre agli organi associativi descritti all'art. 12, comitati e gruppi di lavoro anche avvalendosi di esperti nel campo dell’avvocatura, della psicologia, della neuropsichiatria infantile, della mediazione familiare, della magistratura e della cultura, nonché di soggetti privati che si vorranno mettere a disposizione su base gratuita.

ART. 4
(Scopi)

4.1. ADIANTUM non ha fine di lucro e persegue i seguenti scopi:

  1. tutelare e promuovere i Diritti dei Minori quali risultino dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (es. Convenzione di New York 20 Novembre 1989) e più in generale dai trattati internazionali che ne regolano la promozione e l’attuazione;
  2. promuovere l’applicazione delle Direttive Europee, e delle Convenzioni internazionali, in materia di Diritto di Famiglia, di Tutela dei Minori, l’applicazione delle normative, sia in campo civile che penale, nel pieno rispetto ed applicazione dei Diritti dei Minori e della famiglia anche attraverso la promozione, l’aggiornamento e l’ampliamento della riforma delle stesse e della legislazione vigente;
  3. vigilare sull’attuazione e sull’applicazione corretta delle direttive Europee, ed internazionali, e delle leggi vigenti in materia, nonché sulla corretta applicazione dei protocolli medici nazionali e internazionali e sulla osservanza delle norme deontologiche che regolano l’operato degli ordini professionali coinvolti nella tutela dei diritti dei minori;
  4. attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
  5. promuovere il principio di solidarietà , per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
  6. promuovere lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
  1.  riunire e coordinare tutte le forze associative  no profit e senza fini di lucro che siano regolarmente costituite, nonchè gli Enti morali ed Istituzionali pubblici e privati che condividano gli scopi e le norme statutarie di ADIANTUM;
  2.  superare tutte le forme di disagio sociale dei minori residenti, anche immigrati;
  3. affermare il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione scolastica permanente di tutti i minori residenti, anche immigrati.

4.2.  Per perseguire gli obiettivi istituzionali dell’associazione, ADIANTUM potrà:

  1. attivare progetti di prevenzione a sostegno dei minori e della famiglia, sia nelle scuole che in altre realtà, in collaborazione con tutti coloro che vorranno essere disponibili;
  2. intraprendere, nella figura del Presidente Turnario tempo per tempo, azioni giudiziarie o costituirsi parte civile in quelle cause in cui risultino lesi e violati i diritti dei minori e della famiglia, compatibilmente con gli scopi e le norme statutarie e di legge;
  3. realizzare incontri di informazione, divulgazione e aggiornamento scientifico, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, video-conferenze, convegni su tematiche inerenti la tutela dei diritti della infanzia ed in particolare finalizzata alla promozione di una nuova coscienza civile fondata sulla non violenza, sulla mediazione, sulla salvaguardia della Famiglia Genitoriale nella separazione, sulla prevenzione del disagio giovanile, e sulle Pari Opportunità Genitoriali e di Genere, in ogni campo.
  4. stimolare politiche legislative concertate tra i vari gruppi operanti nelle sedi parlamentari ed istituzionali, con l’obiettivo di creare in quelle sedi la trasversalità e convergenza necessaria atta al raggiungimento degli scopi associativi;
  5. promuovere in nome e per conto di tutte le associazioni, tutte quelle azioni unitarie che si ritenga utile attuare dentro e fuori le sedi parlamentari ed istituzionali per il raggiungimento degli scopi contemplati dal presente statuto;
  6. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l’offerta di servizi agli associati; pubblicare gli atti di convegni e seminari, nonché di studi e ricerche compiute a mezzo stampa, video e cd-rom, da cedere in prevalenza agli associati;
  1. curare,  direttamente e/o  indirettamente, redazione  ed  edizione  di  libri e  testi, pubblicazioni

         periodiche, notiziari, indagini e ricerche di materia relativa all’oggetto dell’attività dell’associazione;

  1.  costituire e gestire biblioteche, centri di documentazione al servizio dei soci e dei cittadini;
  1. produrre, realizzare ed editare riviste, da cedere in prevalenza agli associati;
  2. collaborare con istituzioni universitarie, strutture di ricerca e didattiche nei settori di proprio interesse, società scientifiche, accademie nazionali ed estere, altre associazioni ed enti operanti nel settore di interesse dell’associazione medesima;
  3. condividere e coordinare, in nome e per conto di tutti le associazioni aderenti, le priorità e le iniziative da intraprendere sul territorio nazionale, secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento interno approvato dall’assemblea dei soci;

ART. 5
(Entrate e patrimonio)

5.1. Le entrate di ADIANTUM sono costituite da:

  1. Quota associativa annua delle associazioni costituenti ed aderenti, fissata in euro 100,00
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  7. ricavi da sponsorizzazioni;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;
  10. altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

 

5.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale e del contributo variabile. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

5.3. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5.4. Il patrimonio è costituito da:

  1. dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
  2. dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.

 

ART. 6
(Modalità  di adesione)

6.1. Possono presentare richiesta di adesione ad ADIANTUM tutte le associazioni senza fini di lucro, purché siano regolarmente costituite, nonché tutti gli enti morali ed istituzionali pubblici o privati, che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie.

6.2. Le domande di adesione, accompagnate dalla  sottoscrizione del Regolamento Generale e del Documento Culturale della Associazione, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici del Legale Rappresentante, al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, e dopo aver deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dei membri, le correderà di una nota o parere, e le sottoporrà al Presidente Turnario, cui compete ratificarne o meno l’accettazione. Ove il Presidente  ravvisi motivi di concreto pregiudizio derivante dall’ingresso di una nuova associazione, può sospendere la ratifica e ad inviare una apposita nota esplicativa, entro sette giorni dalla ricezione del primo parere, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo è inappellabile.

6.3. Ogni associazione  mantiene la propria autonomia di gestione e il diritto di iniziativa, nel proprio nome e nell’ambito di sua competenza, purché le attività e le iniziative non contrastino con i contenuti dello Statuto, del Regolamento e del Documento Culturale sottoscritto all’atto della adesione. In questo caso, ciascuna delle associazioni costituenti ha facoltà di proporre una domanda di espulsione al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver deliberato con maggioranza qualificata, propone al Presidente Turnario la ratifica del provvedimento di espulsione per violazione delle norme statutarie e regolamentari di ADIANTUM. Ove il Presidente  non ravvisi motivi di concreto pregiudizio dall’operato della associazione di cui si chiede l’espulsione, può sospendere la ratifica ed inviare una apposita nota esplicativa, entro sette giorni dalla ricezione della prima delibera, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo è inappellabile.

ART. 7
(Categorie di soci)

7.1. I soci di ADIANTUM si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Associazioni Costituenti, che sottoscrivono in data odierna il presente Statuto, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;
b) Associazioni Aderenti, che entreranno a far parte di ADIANTUM successivamente alla sua costituzione, mediante firma di un protocollo associativo vincolante, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;
c) Soci Onorari, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci, e che si sono distinti ed impegnati nel campo della tutela e promozione dei diritti dei minori. I soci onorari possono essere persone fisiche, hanno diritto ad essere informati sulle attività di ADIANTUM, partecipano alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci senza diritto di voto e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

ART. 8
(Doveri dei soci)

8.1. Tutte le associazioni, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi di ADIANTUM. Esse, inoltre, hanno il dovere di:

  1.  non contrastare l’attività e le iniziative associative, e di comportarsi correttamente nei confronti della Associazione e verso i singoli soci indistintamente dalla categoria di appartenenza.
  2. risarcire economicamente l’Associazione da eventuali danni, anche d’immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dagli organi del Collegio dei Probiviri e deliberata dal Consiglio Direttivo;
  3. pagare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
  4. concordare eventuali azioni dimostrative e mediatiche a nome di ADIANTUM col Consiglio Direttivo o col Presidente Turnario.

 

8.2. Il Tesoriere, durante il mese di febbraio di ogni anno, invia ai soci che ancora non hanno provveduto al versamento della quota associativa annuale un sollecito a mezzo lettera raccomandata a/r.

ART. 9
(Diritti dei soci)

9.1. Tutti i soci a qualunque categoria appartengano hanno diritto di:

  1. frequentare i locali della sede di ADIANTUM;
  2. partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
  3. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
  4. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

 

ART. 10
(Perdita di qualità di socio)

10.1. La qualità di socio di ADIANTUM si perde:

  1. per dimissioni, che devono essere comunicate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
  2. per morosità, e ciò può avvenire, su iniziativa del Consiglio Direttivo ratificata dal Presidente Turnario, se la quota annuale non risulta versata entro il 31 Marzo dell’anno solare in corso;
  3. per espulsione in conseguenza di quanto previsto all’articolo 8 del presente statuto.

 

ART. 11
(Deferimento al Collegio dei Probiviri e sanzioni)

11.1. Ogni socio è tenuto a segnalare al Consiglio Direttivo la mancata osservanza della norme statutarie e di  deliberazioni da parte di un’altra associazione. In caso di trasgressione delle norme previste dal presente statuto, o di deliberazioni degli organi direttivi, o di regolamenti approvati dall’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può deliberare il deferimento del trasgressore al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà per l’adozione:

  1. di un richiamo scritto ;
  2. di una sospensione fino a sei mesi da ogni partecipazione di attività sociale di ADIANTUM, ed il pagamento di una multa nella misura stabilita dallo stesso Collegio e deliberata dal Consiglio Direttivo;
  3. di una proposta di espulsione da ADIANTUM, su cui dovrà deliberare il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata.

 

ART. 12
(Organi dell’associazione)

12.1. Gli organi di ADIANTUM sono:

  1. l’Assemblea Ordinaria dei soci
  2. il Presidente Turnario;
  3. il Tesoriere;
  4. il Consiglio Direttivo;
  5. il Collegio dei Probiviri.

 

 

 

ART. 13
(Assemblea ordinaria dei Soci)

13.1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente Turnario o, in caso di impedimento, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno. Essa viene fissata con avviso da spedire, a mezzo fax e/o raccomandata A/R, al domicilio dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo e-mail del socio almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, la quale potrà svolgersi anche in forma virtuale, con l’ausilio di idonei strumenti tecnologici che consentano la collegialità.

13.2. E’ compito del Presidente Turnario assicurarsi preventivamente che tutti i soci abbiano la possibilità di partecipare alla assemblea virtuale. Per l’assemblea ordinaria o straordinaria sono ammesse deleghe.La convocazione delle assemblee dovrà contenere:

  1. l’ indicazione del luogo dove sarà tenuta l’assemblea, qualora essa non si svolga in forma virtuale;
  2. l’ indicazione dell’ora della prima e della seconda convocazione;
  3. l’ ordine del giorno dell’assemblea.

 

13.3. Il Presidente Turnario o, in sua assenza, il Vice Presidente hanno poteri di direzione dell’adunanza. Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura di un  Segretario nominato esclusivamente dal Presidente. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede dell’associazione.

13.4. L’Assemblea Ordinaria si riunisce all’atto della costituzione di ADIANTUM  per eleggere il primo Presidente Turnario, il Vice Presidente, il Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo e i delegati nazionali.

13.5. L’assemblea ordinaria è convocata ogni anno per :

  1. l’esame della relazione annuale, culturale e finanziaria;
  2. l’esame del Rapporto Annuale della Conferenza Nazionale dei delegati;
  3. l’ approvazione del bilancio consultivo e del bilancio preventivo;
  4. l’approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
  5. la ratifica di nuove deleghe, o l’accorpamento di quelle già esistenti, suggerite dal Consiglio Direttivo;
  1. l’elezione e il rinnovo dei delegati nazionali nominati a seguito di nuove deleghe operative;
  2. l’approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

 

13.6. L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni due anni per:   

  1. l’elezione ed il rinnovo del Consiglio Direttivo;
  2. l’elezione ed il rinnovo del Tesoriere;
  3. L’elezione ed il rinnovo del Collegio dei Probiviri.

 

13.7. L’Assemblea Ordinaria è convocata ogni tre anni per l’elezione ed il rinnovo dei delegati nazionali.

13.8. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 dei Soci. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 14
(Assemblea Straordinaria dei Soci)

14.1. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d’impedimento dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta dei due terzi delle associazioni. Essa  delibera su:

  1. gli acquisti di beni immobili;
  2. la determinazione dei contributi straordinari a carico dei soci fondatori ed ordinari;
  3. le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
  4. lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

 

14.2. L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 15
(Presidente Turnario – Vice Presidente Turnario)

15.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. La sua carica ha durata semestrale. Ad eccezione del primo, eletto con il voto favorevole della maggioranza dei fondatori, i successivi presidenti turnari ruoteranno perpetuamente in ordine alfabetico, tempo per tempo. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Ratifica o rinvia le delibere del Consiglio Direttivo e propone i membri esterni del Collegio dei Probiviri. La carica di Presidente Turnario, limitatamente alla sua durata, è incompatibile con quella di Segretario Nazionale, Vice Segretario Nazionale e di Consigliere nazionale. Qualora, a seguito della turnazione perpetua di cui sopra, le figure di cui sopra dovessero coincidere con quella di Presidente, la carica di Segretario Generale sarà ricoperta, per tutto il semestre di presidenza turnaria, dal Vice Segretario del Consiglio, mentre quella di consigliere nazionale  rimarrà sospesa per tutto il semestre di presidenza. Qualora il Presidente di turno rinunci alla carica, il mandato si intenderà automaticamente attribuito al candidato del turno immediatamente successivo. In caso di ulteriori rinunce, il mandato verrà attribuito al primo candidato turnario che, nella rotazione, si dichiarerà disponibile. Qualora tutti i candidati turnari rinunciassero, il Vice Presidente  o, in sua assenza, il Segretario Generale del Consiglio Direttivo convocherà, entro sessanta giorni, l’Assemblea Straordinaria dei soci al fine di verificare l’eventuale impossibilità a perseguire l’oggetto sociale.    

15.2. La carica di Vicepresidente  ha durata semestrale ed è attribuita al Presidente del turno immediatamente successivo a quello del corrente semestre, tempo per tempo. Egli sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. Durante il semestre, il Vice Presidente conserva il diritto di voto nella qualità di consigliere nazionale. Qualora il Vice Presidente di turno rinunci alla carica, il mandato si intenderà automaticamente attribuito al candidato del turno immediatamente successivo. In caso di ulteriori rinunce, il mandato verrà attribuito al primo candidato turnario che, nella rotazione dei Vice Presidenti, si dichiarerà disponibile, ad eccezione del Presidente a quel tempo in carica.

ART. 16
(Tesoriere)

16.1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea dei soci, ha durata biennale ed è rieleggibile. Egli ha il compito di curare l’incasso dei contributi annuali, erogare i mezzi necessari allo svolgimento delle attività sociali, stabilire la modalità ed i termini di destinazione degli incassi delle quote associative e delle altre attività dell’associazione, nonché dei compensi professionali e dei rimborsi delle spese autorizzate e sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dai delegati nazionali. Il Tesoriere, all’atto della sua nomina, riceve dall’Assemblea autorizzazione per l’apertura e la gestione dei rapporti bancari, nonché per porre in essere tutte le iniziative idonee alla ricerca dei fondi di cui al precedente art. 5.1 . Al fine di porre in essere tali attività, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di risorse e mezzi organizzati in tutto il territorio nazionale.

ART. 17
(Consiglio Direttivo)

17.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. Esso è composto da 12 consiglieri nazionali, nominati dalla Assemblea  tra i rappresentanti delle associazioni costituenti e aderenti. Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale e il Portavoce Nazionale. Essi rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili e decadono automaticamente in tutti i casi in cui si rende necessario rinnovare il Consiglio.

17.2. Spetta al Consiglio proporre nuove deleghe alla prima Assemblea annuale per la ratifica e la nomina dei relativi delegati nazionali, nonché l’accorpamento di deleghe già esistenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.  

17.3. Il Consiglio si riunisce, anche in forma virtuale in video-conferenza, tutte le volte che il Segretario Nazionale lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo, nonchè all’ammontare della quota sociale. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata a tutti i membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di riunione urgente del Consiglio Direttivo ed ove non esistano i termini utili stabiliti dal presente statuto per la convocazione, la stessa può essere fatta ed inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo o tramite e-mail, fax o telegramma da far pervenire ai membri almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve comprendere l’indicazione del giorno, dell’ora, e del luogo della prima e seconda convocazione,  nonché l’ordine del giorno dei lavori. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

17.4. Il Segretario Nazionale ha l’obbligo di informare preventivamente il Presidente Turnario di tutte le convocazioni, compreso quelle urgenti, del Consiglio Direttivo, nonché del loro ordine del giorno. Allo stesso modo, il Segretario Nazionale ha l’obbligo di informare prontamente il Presidente Turnario sulle delibere del Consiglio, e di trasmetterle per la ratifica. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio, in prima convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione.

17.5. Il Consiglio è preseduto dal Segretario Nazionale, in sua assenza dal Vice Segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Segretario Nazionale e dal consigliere più anziano presente.

17.6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche allargate, su richiesta di almeno due consiglieri e dietro preventiva approvazione del Segretario Nazionale, a soggetti esterni ad ADIANTUM, quali rappresentanti di altre associazioni, professionisti operanti in materia di tutela dei minori, rappresentanti delle amministrazioni locali e/o delle Istituzioni.

17.7. Il Consigliere, che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone  la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dalla Assemblea su iniziativa del Presidente di turno.

17.8. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di impulso per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Esso procede alla nomina ed alla remissione dei membri di comitati, uffici e gruppi di lavoro, elabora le linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci in base alle richieste pervenute, ad eccezione delle iniziative straordinarie e per le quali potrà il Consiglio Direttivo stesso decidere in merito, e delibera sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di un legale e di un commercialista, ogni volta lo ritenga opportuno.

17.9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente punto 17.8 vengono inviate, entro tre giorni a cura del Segretario, al Presidente Turnario per la ratifica, successivamente alla quale diventano insindacabili e immediatamente esecutive. Qualora il Presidente Turnario non ravveda motivatamente l’opportunità di ratificarle, le delibere sono rinviate, entro tre giorni, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo diventa inappellabile. La trasmissione e l’eventuale rinvio delle delibere può avvenire anche a mezzo posta elettronica.
ART. 18
(Delegati Nazionali)

18.1. I delegati nazionali vengono nominati dalla Assemblea, sono scelti tra i consiglieri nazionali e anche tra i soci, particolarmente meritevoli, delle singole associazioni di ADIANTUM. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro numero, nonché la natura operativa della delega, viene stabilito dall’Assemblea Ordinaria. Ad un singolo delegato può essere attribuito un numero massimo di due deleghe, e una singola delega può essere svolta da un numero massimo di due delegati. Nello svolgimento del proprio mandato, i delegati nazionali potranno avvalersi della collaborazione di delegati regionali e provinciali, da loro espressamente nominati e organizzati in tutto il territorio nazionale.
18.2. Fatta salva la facoltà dell’Assemblea di definire annualmente nuove deleghe, all’atto della redazione del presente Statuto vengono stabilite le seguenti deleghe operative:

- Area Organizzazione & Territorio,
- Area Rapporti tra le associazioni, 
- Area Volontariato,
- Area Politiche familiari,
- Area Abusi ai minori (con direzione del relativo Osservatorio),
- Area Affidamento Condiviso (con direzione del relativo Osservatorio),
- Area Medico Scientifica,
- Area Economia e Statistica,
- Area Tecnico Giuridica,
- Area Legislativa,
- Area Comunicazione Istituzionale,
- Area Scuola & Università,
- Area Professioni,
- Area Cultura.

18.3. Tutti i delegati di cui al precedente art. 18.1, ogni anno, si riuniscono nella Conferenza Nazionale dei delegati, organismo autonomo e consultivo a cui prendono parte tutti i delegati nazionali, regionali e provinciali. Essa elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente, i quali partecipano di diritto alla Assemblea dei soci, senza diritto di voto. La Conferenza dei delegati elabora e invia alla Assemblea un Rapporto annuale contenente le osservazioni e le istanze provenienti dalle realtà regionali e locali.

ART. 19
(Collegio dei probiviri)

19.1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall’Assemblea dei soci che nomina i membri tra i suoi soci e/o tra soggetti esterni all’Associazione, proposti dal Presidente Turnario. Essa elegge nel suo seno un Presidente.
19.2. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica sociale, eccetto quella di Delegato. Il Collegio vigila sul comportamento dei soci, accerta e giudica le eventuali violazioni dello statuto, dei regolamenti e le controversie tra soci, o tra i soci e ADIANTUM.  Adotta i provvedimenti di sua competenza con l’intervento nella votazione di almeno due membri.

ART. 20
(Controversie tra soci e provvedimenti dei probiviri)

20.1. Tutte le controversie che si verificassero eventualmente tra i soci e/o tra questi e ADIANTUM saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione) alla competenza del Collegio dei probiviri. I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo informale fra soci da svolgersi presso il Collegio dei probiviri; essi inoltre si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione e le eventuale decisioni. Il
Collegio dei probiviri, qualora ne ravveda la necessità, può contestare all’interessato, entro 30 giorni dal suo deferimento, i rilievi mossi da chi ne ha segnalato il comportamento, e a sentirne la difesa. Gli eventuali provvedimenti dei probiviri, previa informazione del Consiglio Direttivo, saranno comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dall’inizio del procedimento. Contro tali decisioni è ammesso, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso al Consiglio Direttivo, il quale, si pronuncerà entro 30 giorni.
20.2. Un rappresentante dell’Associazione che sia sottoposto a giudizio per violazione al Codice Penale può essere sospeso, su iniziativa del Presidente Turnario di concerto con il Consiglio Direttivo, fino alla sentenza; in caso di condanna viene automaticamente rimosso. Viene proposta l’espulsione da ADIANTUM per i rappresentanti che compiano atti lesivi della dignità o del prestigio dell’Associazione, oltre che per inosservanze gravi alle norme statutarie ed ai regolamenti.

ART. 21
(Esercizio finanziario)

21.1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consultivo, nonché del bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre all’assemblea dei soci entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 22
(Scioglimento)
22.1. L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di ¾ degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione.  I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
22.2. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dall’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ART. 23
(Legislazione vigente)
23.1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile, dalla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla Legge della Regione Lazio del 1 settembre 1999 n. 22.

 

 

 


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